32005D0044

Decisione 2005/44/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 22/01/2005 pag. 0041 - 0041
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 13/06/2006 pag. 0061 - 0061


Decisione 2005/44/PESC del Consiglio

del 20 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina [1].

(2) L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi siano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3) A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA).

(4) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia Erzegovina è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. van Geel

[1] GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

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