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Document 32004R2007

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

OJ L 349, 25.11.2004, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 136–146 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 197 - 207

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; abrogato da 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj

25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

(2)

L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(3)

Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).

(4)

Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.

(5)

L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.

(6)

Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

(7)

L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

(8)

L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(9)

L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

(10)

L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.

(11)

Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.

(12)

Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

(13)

Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.

(14)

L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(15)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

(16)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4).

(18)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), dovrebbe applicarsi all'Agenzia.

(19)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

(20)

L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.

(21)

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE (7) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

(24)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(25)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(26)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(27)

L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(28)

È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(29)

La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1.   È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2.   Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3.   L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4.   Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti principali

1.   L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)

coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

b)

assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

c)

effettua analisi dei rischi;

d)

segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

e)

aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

f)

offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

2.   Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1.   L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2.   L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3.   L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4.   L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Articolo 6

Follow-up della ricerca

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Gestione delle attrezzature tecniche

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Articolo 8

Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1.   Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a)

fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

b)

inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

3.   L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello/negli Stato/i membro/i in questione.

Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1.   L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio.

2.   L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

Articolo 10

Esercizio dei poteri di esecuzione

L'esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell'Agenzia e degli esperti di uno Stato membro che operano nel territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 12

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1.   L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2.   Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3.   L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

Articolo 13

Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

CAPO III

STRUTTURA

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2.   L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3.   Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 18

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 19

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Poteri del consiglio di amministrazione

1.   L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

b)

adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

c)

adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

d)

elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

e)

svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;

f)

esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

g)

adotta il suo regolamento interno;

h)

stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.

3.   Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4.   Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow–up della ricerca di cui all'articolo 6.

5.   Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7.   Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l’altro, la natura, l’estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Articolo 23

Riunioni

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6.   I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Votazione

1.   Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 25

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

3.   Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a)

prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b)

prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c)

prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d)

esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e)

elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

f)

delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

4.   Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Nomina di alti funzionari

1.   La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2.   Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3.   Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4.   Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5.   Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Articolo 27

Traduzione

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (10).

2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza e comunicazione

1.   Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2.   L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5.   Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 29

Bilancio

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),

un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

compensi per i servizi forniti,

contributi volontari degli Stati membri.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3.   Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10.   Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).

3.   Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 31

Lotta alle frodi

1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3.   Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (12) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Valutazione

1.   Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2.   La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3.   Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


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