32004R1925


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

 GU L 331 del 5.11.2004, pagg. 13–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 322M del 2.12.2008, pagg. 37–42 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 09 tomo 02 pag. 138 - 143
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 09 tomo 02 pag. 138 - 143

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione

del 29 ottobre 2004

che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 [1], in particolare gli articoli 18, 35 e 37,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1798/2003 fonde e rafforza le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi [2].

(2) Occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio senza preventiva richiesta, la periodicità e le modalità pratiche di scambio.

(3) È opportuno adottare le modalità che disciplinano lo scambio, per via elettronica, delle informazioni trasmesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(4) Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(5) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 18, 35 e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "operatore scorretto": un operatore cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA, che, con intenzioni potenzialmente fraudolente, si porta o simula di portarsi acquirente di beni o servizi senza pagare l’IVA, e che fornisce questi beni o servizi fatturando l’IVA, senza tuttavia corrisponderla alle autorità nazionali interessate;

2) "eludere un numero di identificazione IVA": utilizzare in maniera illecita un numero di identificazione IVA attribuito ad un altro operatore.

Articolo 3

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni che possono formare oggetto di uno scambio automatico o di uno scambio automatico organizzato, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono le seguenti:

1) informazioni relative a soggetti passivi non stabiliti;

2) informazioni sui mezzi di trasporto nuovi;

3) informazioni relative alla vendita a distanza non soggetta ad IVA nello Stato membro di origine;

4) informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari;

5) informazioni sui (potenziali) "operatori scorretti".

Articolo 4

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1. Per quanto riguarda i soggetti passivi non stabiliti, lo scambio d’informazioni riguarda:

a) l'attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b) le modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, secondo la procedura di cui alla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio [3].

2. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, lo scambio d’informazioni riguarda:

a) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [4], delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 4, titolari di un numero di identificazione IVA;

b) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA;

c) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA.

3. Per quanto riguarda le informazioni relative alle vendite a distanza non soggette ad IVA nello Stato membro di origine, lo scambio d’informazioni riguarda:

a) le cessioni superiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE;

b) le cessioni inferiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, quando il soggetto passivo sceglie di essere assoggettato a imposta nello Stato membro di destinazione, ai sensi dell’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 3, della menzionata direttiva.

4. Per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari, lo scambio d’informazioni riguarda:

a) i casi in cui è manifesto che il valore delle cessioni intracomunitarie di beni di cui al sistema di scambio d’informazioni IVA (VIES) differisce sensibilmente dall’importo dichiarato per le corrispondenti acquisizioni intracomunitarie di beni;

b) le cessioni intracomunitarie di beni non esentati da IVA, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A della direttiva 77/388/CEE ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro.

5. Per quanto riguarda le informazioni sui (potenziali) "operatori scorretti", lo scambio d’informazioni riguarda:

a) i soggetti passivi il cui numero di identificazione IVA è stato annullato o non è più valido a seguito dell’assenza o della simulazione di un’attività economica e che hanno effettuato operazioni intracomunitarie;

b) i soggetti passivi che sono (potenziali) "operatori scorretti" ma il cui numero di identificazione IVA non è stato annullato;

c) i soggetti passivi che effettuano cessioni intracomunitarie di beni e loro clienti in altri Stati membri, quando il cliente è un (potenziale) "operatore scorretto" o ha "eluso un numero di identificazione IVA".

Articolo 5

Notifica di partecipazione allo scambio di informazioni

Ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 18, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1798/2003, sulla partecipazione allo scambio di una categoria o sottocategoria d’informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e precisa, se del caso, se vi procede in modo automatico o automatico organizzato. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Uno Stato membro che modifica ulteriormente le categorie o sottocategorie di informazioni oggetto di scambio o il modo di partecipazione a tale scambio di informazioni è tenuto a informarne la Commissione per iscritto. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 6

Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico occorre fornire le informazioni:

a) al più tardi entro la fine del terzo mese successivo all’anno civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 1 e 3;

b) al più tardi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafo 2.

Le informazioni relative alle categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono trasmesse non appena sono disponibili.

Articolo 7

Trasmissione delle informazioni da comunicare

1. Le informazioni comunicate per iscritto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a) della richiesta di notifica di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 e dell'atto o della decisione da notificare;

b) dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di rinunciare alla comunicazione su carta delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 8

Valutazione

Il dispositivo di cooperazione amministrativa è valutato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1798/2003, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003 figura in allegato.

Ciascuno Stato membro comunica tali elementi statistici alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, se possibile per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui in allegato.

Articolo 10

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

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[1] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

[2] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

[3] GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.

[4] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

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