32004R1820


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1820/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

 GU L 320 del 21.10.2004, pagg. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 330M del 9.12.2008, pagg. 40–40 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 60 pag. 109 - 109
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 60 pag. 109 - 109

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n . 1820/2004 della Commissione del 20 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000 , relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione(2) prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per garantire la più ampia pubblicità alle possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 e la selezione delle azioni migliori. L'invito è pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno. Per ragioni di buona gestione amministrativa, legate in particolare all'acquisizione del diritto a godere del regime previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, occorre prorogare di tre mesi tale data.

(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2208/2002.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2208/2002, la data «31 luglio» è sostituita dalla data «31 ottobre» .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004 .

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

(2) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.

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Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni