32004R1242


Titolo e riferimento

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1242/2004, del 28 giugno 2004, che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

 GU L 236 del 7.7.2004, pagg. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 142M del 30.5.2006, pagg. 98–99 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 04 tomo 07 pag. 207 - 208
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 04 tomo 07 pag. 207 - 208

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento del Consiglio (CE) n . 1242/2004 del 28 giugno 2004 che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 , relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1) stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2) Per i nuovi Stati membri in questione non sono fissati gli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3) Per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere fissati solo in rapporto al livello delle relative flotte al momento dell'adesione. Tuttavia, in tal caso gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 risulterebbero superflui, dato che si sovrapporrebbero a quelli derivanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 di tale regolamento.

(4) Non è pertanto opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, visto che ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte degli Stati in questione.

(5) Tenuto conto del breve periodo in cui questi nuovi Stati membri possono accordare aiuti per il rinnovo della flotta, non è opportuno applicare loro la disposizione relativa alla riduzione della flotta di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(6) Conformemente a quanto sopra, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogativa, l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso è applicabile dal 1° maggio 2004 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004 .

Per il Consiglio

Il presidente

M. Cullen

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

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