32004R0912

Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0071 - 0072


Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

recante applicazione del regolamento (CE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3924/91 dispone che la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, definisca i provvedimenti per l'adeguamento al progresso tecnico in materia di raccolta dei dati ed elaborazione dei risultati.

(2) Il progresso tecnico e la successiva legislazione, in particolare gli atti relativi al sistema europeo di statistiche delle imprese, comportano la necessità di adeguamenti in materia di caratteristiche e copertura dell'indagine.

(3) Questi adeguamenti devono migliorare la copertura delle statistiche trasmesse dagli Stati membri senza tuttavia comportare un aumento dei relativi oneri per gli operatori economici.

(4) I dati statistici raccolti all'interno del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e comparabili tra uno Stato membro e l'altro.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/384/CEE, Euratom(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il campo coperto dall'indagine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all'unità di osservazione.

La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni C, D o E della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev.1.1), ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2002 del 19 dicembre 2001(3), che modifica il regolamento (CEE)n. 3037/90(4) del Consiglio.

L'unità di osservazione è l'impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio(5) relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un'altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano all'Eurostat dati al livello dell'impresa.

Articolo 2

L'obbligo fatto alle unità della popolazione interessata di fornire le informazioni richieste dagli Stati membri in modo conforme alla realtà e completo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio è limitato alle unità di osservazione della popolazione interessata dall'indagine che producono prodotti elencati nella lista PRODCOM.

Articolo 3

L'obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio comporta l'adozione da parte degli Stati membri di metodi d'indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev.1.1, sezioni C, D ed E.

Articolo 4

La deroga all'obbligo di raccolta dei dati accordata agli Stati membri in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio va chiarita in rapporto alla produzione nazionale di un determinato prodotto.

Gli Stati membri non sono tenuti alla raccolta di dati su un prodotto qualora il totale della produzione nazionale per il prodotto in questione rappresenti meno dell'1 % del totale comunitario di tale prodotto durante l'anno precedente. I dati non raccolti in virtù della presente deroga vengono registrati come pari a zero. Gli Stati membri provvedono la documentazione necessaria.

Articolo 5

L'esonero degli Stati membri dall'obbligo di eseguire l'indagine PRODCOM di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio va esteso ai casi in cui gli Stati membri possono acquisire i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti e di metodi diversi.

Articolo 6

In aggiunta all'obbligo di fornire dati su richiesta dell'Eurostat, previsto dall'articolo 5 (4) del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le necessarie informazioni in materia di metodi d'indagine, campionamento e copertura, al fine di documentare l'ottemperanza ai principi della metodologia PRODCOM stabiliti nel manuale PRODCOM di metodologia.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Joaquin Almunia

Membro della Commissione

(1) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(3) GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3.

(4) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

(5) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 5.