30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (CE) N. 795/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare gli articoli 40, paragrafo 5, secondo comma, 42, paragrafi 4 e 9, 46, paragrafo 3, 52, paragrafo 2, 54, paragrafo 5, 145, lettere c) e d) e l’articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo al regime di pagamento unico a favore degli agricoltori.

(2)

Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni e, se del caso, utilizzare definizioni già applicabili per situazioni analoghe o che sono utilizzate già da molti anni.

(3)

Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto è opportuno prevedere regole precise in materia di arrotondamento delle cifre, nonché la possibilità di ripartire i diritti all'aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della particella dichiarata o trasferita insieme ai diritto all’aiuto corrisponda solo a una frazione di ettaro.

(4)

È opportuno prevedere disposizioni specifiche per costituire una riserva nazionale e in particolare per il calcolo delle riduzioni degli importi di riferimento o dei diritti all'aiuto, nonché l'applicazione della riduzione in caso di disaccoppiamento totale o parziale dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari previsti dagli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)

L'articolo 42, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede ai paragrafi 3 e 5, alcuni casi specifici in cui possono essere concessi diritti all'aiuto utilizzando la riserva nazionale. Appare opportuno stabilire le regole applicabili per il calcolo del numero e del valore dei diritti all'aiuto da assegnare secondo la suddetta procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore ad un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi. A norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di aumento del valore unitario di diritti all'aiuto esistenti, occorre rispettare una media regionale. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di fissare tale valore regionale al livello territoriale più idoneo. Tuttavia, trattandosi di un aiuto slegato dalla produzione, il suo importo non può in nessun caso essere differenziato o calcolato in funzione di produzioni settoriali.

(6)

In determinate circostanze è possibile che gli agricoltori si ritrovino con più diritti della relativa superficie da utilizzare, ad esempio in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, in ragione della scadenza di un contratto di affitto o della partecipazione ad un programma di imboschimento o per aver acquistato, conformemente alle disposizioni nazionali, quantitativi di riferimento di latte affittati nel periodo di riferimento insieme al terreno. Appare pertanto appropriato prevedere un dispositivo che garantisca il sostegno degli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Per evitare però ogni abuso di tale dispositivo occorre subordinarne l’accesso a determinate condizioni.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all’aiuto non utilizzati o, su base facoltativa, attraverso una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale. Per motivi amministrativi è altresì opportuno prevedere che i diritti all'aiuto che si accompagnano all'autorizzazione di coltura di ortofrutticoli o patate da consumo o i diritti di ritiro dalla produzione, se riconfluiscono nella riserva nazionale non sono più legati all'obbligo o all'autorizzazione a cui erano vincolati. Ciò è giustificato anche dal fatto che l'obbligo o l'autorizzazione sono stati fissati in base a riferimenti storici e una volta attuato il regime pagamento unico non sarà più possibile stabilire a chi spettino diritti di ritiro o autorizzazioni assegnati a partire dalla riserva, dato che il sostegno sarà interamente disaccoppiato.

(8)

In caso di applicazione della trattenuta sulla vendita di diritti all'aiuto, occorre stabilire percentuali massime e criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e dei diritti all'aiuto da trasferire. In presenza di rischi di speculazioni nel corso del primo anno di applicazione del regime pagamento unico, gli Stati membri possono essere autorizzati ad aumentare la percentuale di trattenuta sulle vendite di diritti all'aiuto senza la terra corrispondente. L'applicazione di tali trattenute non deve in nessun caso creare ostacoli significativi o impedire il trasferimento di diritti all'aiuto.

(9)

Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti all'articolo 42, paragrafo 3, ove applicabile, e all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quando spetti agli Stati membri assegnare diritti all'aiuto.

(10)

Per agevolare l'applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di procedere, già nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime, all'identificazione dei suoi potenziali beneficiari, in particolare qualora l'azienda agricola abbia subito modifiche in caso di successione o per cambiamenti della forma giuridica, nonché all'attribuzione provvisoria di diritti all'aiuto.

(11)

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 precisa le situazioni particolari che permettono agli agricoltori di beneficiare del regime pagamento unico. Per evitare che tali situazioni possano essere utilizzate per eludere l'applicazione delle regole sui normali trasferimenti di un'azienda insieme ai relativi importi di riferimento, è opportuno stabilire determinate definizioni e condizioni applicabili a dette situazioni.

(12)

A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, un agricoltore può trasferire i propri diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l’80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l'applicazione del regime di pagamento unico appare giustificato che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, insieme ai futuri diritti all'aiuto, sia considerato un trasferimento valido di diritti all'aiuto insieme alla terra, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a determinate condizioni, in particolare a condizione che il venditore presenti domanda di fissazione dei diritti all'aiuto poiché il regolamento prevede esplicitamente che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano beneficiato di pagamenti diretti nel periodo di riferimento.

(13)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno redigere un elenco di tali situazioni particolari e prevedere norme che permettano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all'aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l'elenco, se del caso. È opportuno inoltre offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l'importo di riferimento da assegnare.

(14)

Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro la definizione di «affitto a lungo termine» includa anche gli affitti di durata quinquiennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore, se del caso.

(15)

Poiché i premi per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari saranno inclusi nel regime di pagamento unico basandosi su un periodo di riferimento diverso da quello previsto all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per stabilire l'importo di riferimento è opportuno tener conto dei produttori di latte che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 40 del medesimo regolamento i quali, a causa di tali circostanze eccezionali, cedono in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

(16)

In caso di passaggio dell'azienda di un agricoltore pensionato o deceduto ad un membro della famiglia o ad un erede che intenda continuare l'attività agricola nell'azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell'azienda o di parte di essa all'interno della famiglia, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l’attività agricola.

(17)

È opportuno attribuire diritti all’aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell'importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico. È opportuno prevedere norme specifiche per il calcolo dei diritti all’aiuto per gli agricoltori che già detengano diritti all’aiuto o non possiedano ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell'ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all’aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un'attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l'assegnazione di diritti all'aiuto anche in questo caso.

(18)

Ai fini della corretta gestione del regime è opportuno stabilire regole per i trasferimenti dei diritti all’aiuto.

(19)

A norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. Per evitare problemi di ordine pratico è opportuno stabilire regole per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni.

(20)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il periodo di riferimento l'intera superficie foraggera deve essere compresa nel calcolo dei diritti all'aiuto. Per agevolare le amministrazioni nazionali nel calcolo del numero di ettari di superficie foraggera, è opportuno consentire loro di tener conto del numero di ettari di superficie foraggera dichiarati nella domanda di aiuto per superficie prima dell'introduzione del regime di pagamento unico, lasciando all'agricoltore la possibilità di dimostrare che disponeva di una superficie foraggera inferiore nel corso del periodo di riferimento.

(21)

L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente la coltivazione di canapa a determinate condizioni. Occorre stabilire l'elenco delle varietà di canapa ammissibili, che sono soggette all’obbligo di certificazione.

(22)

Per i casi in cui la fissazione dei diritti è subordinata a condizioni particolari, occorre prevedere norme specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto, riferendosi alla tabella di conversione in vigore nel settore delle carni bovine.

(23)

È altresì necessario stabilire regole particolari per agevolare la fissazione di diritti all'aiuto in caso di disaccoppiamento anticipato dei pagamenti nel settore lattiero-caseario.

(24)

A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento corrispondente al diritto di ritiro. Il periodo minimo in cui i terreni devono rimanere a riposo deve corrispondere ad almeno un periodo equivalente al ciclo vegetativo dei seminativi. Tuttavia, per tener conto di determinate circostanze particolari, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i terreni messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo. È altresì opportuno prevedere disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e all'uso delle superfici ritirate dalla produzione.

(25)

Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno prevedere disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell'importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l’assegnazione dell'intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alla riserva nazionale, all'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e al trasferimento di diritti all'aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.

(26)

A norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono, entro i limiti di una determinata dotazione finanziaria, erogare pagamenti supplementari agli agricoltori per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente, ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. È quindi necessario definire gli agricoltori che possono beneficiare di tali pagamenti supplementari, stabilire in che misura il pagamento sia compatibile con le misure in vigore nell'ambito dello sviluppo rurale e definire i tipi di agricoltura disciplinati da questa misura.

(27)

A norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri oggettivi e a norma dell'articolo 59 del medesimo regolamento gli Stati membri possono regionalizzare il regime di pagamento unico in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi. È quindi opportuno prevedere la comunicazione di tutti i dati e le informazioni necessari per la valutazione di tali criteri.

(28)

Per valutare l'applicazione del regime di pagamento unico, appare appropriato fissare le modalità e i termini per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l'aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.

(29)

Le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di pagamento unico previsto al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:

a)

«superficie agricola», l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;

b)

«seminativi», i terreni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, punto 1) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2);

c)

«colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE (3), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

d)

«colture pluriennali», le colture dei seguenti prodotti:

Codice NC

 

0709 10 00

Carciofi

0709 20 00

Asparagi

0709 90 90

Rabarbaro

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone

0810 30

Ribes nero, a grappoli e uva spina

0810 40

Mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium

Ex06029041

bosco ceduo a rotazione rapida

Ex06029051

miscanthus sinensis

Ex12149090

Phalaris arundicea (Fettuccia d’acqua)

e)

«pascolo permanente», i terreni investiti a pascoli permanenti ai sensi dell'articolo 2, punto 2) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione;

f)

«formazioni erbose», i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;

g)

«vendita», la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;

h)

«affitto», l’affitto o analoghe transazioni temporanee;

i)

«trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente.

In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata.

In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente;

j)

«unità di produzione», almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

k)

«agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento», ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Articolo 3

Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto

1.   L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.

2.   Qualora una particella dichiarata a norma dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure trasferita con un diritto all'aiuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del medesimo regolamento, misuri una frazione di ettaro, il corrispondente diritto è dichiarato o trasferito con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore al valore calcolato in proporzione.

CAPITOLO 2

RISERVA NAZIONALE

Sezione 1

Fissazione della riserva nazionale

Articolo 4

Riduzioni

1.   La riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica a tutti gli importi di riferimento, previa applicazione di ogni eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e, se del caso, di ogni eventuale riduzione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.

2.   In caso di applicazione della riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore unitario di tutti i diritti all'aiuto stabiliti alla data di applicazione della riduzione lineare è ridotto in proporzione.

Articolo 5

Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.   La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica, nel 2007, agli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari da includere nel regime di pagamento unico.

2.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, di includere nel regime di pagamento unico l'intero importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà. Negli anni successivi, lo stesso Stato membro applica la riduzione nei limiti dell'incremento degli importi previsto dagli articoli 95, paragrafo 2 e 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 di includere parzialmente nel regime di pagamento unico l'importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo agli importi corrispondenti inclusi nel regime di pagamento unico nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà, tenendo conto degli incrementi di tali importi previsti all'articolo 95, paragrafo 2 e all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sezione 2

Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

Articolo 6

Fissazione dei diritti all'aiuto

1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 42, paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

2.   L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

3.   L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non detiene diritti all'aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato nei limiti della media regionale di cui al paragrafo 4.

Il disposto dell'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.

4.   La media regionale è stabilita dagli Stati membri, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essa è stabilita entro il termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.

5.   Il valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto a norma dei paragrafi 2 o 3, ad eccezione del paragrafo 3, secondo comma, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell'articolo 43 del medesimo regolamento.

In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto soggetti alla deroga di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Il numero di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall'agricoltore.

3.   Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica o, se del caso, ricomincia ad applicarsi a tutti i diritti all'aiuto assegnati.

4.   Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara e detraendo dal risultato ottenuto un numero di ettari equivalente al numero di diritti di ritiro che detiene. La media regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non si applica.

5.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari, ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che deteneva (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.

6.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che dovrebbero ricevere o hanno ricevuto a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in seguito al trasferimento dei suddetti ettari mediante vendita o affitto.

7.   Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.

Sezione 3

Alimentazione della riserva nazionale

Articolo 8

Diritti all'aiuto non utilizzati

1.   Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 8, secondo comma o dall'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del presente articolo, per«diritto all'aiuto non utilizzato» si intende che nel corso del periodo indicato al primo comma non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all'aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 22), del regolamento (CE) n. 795/2004, si considerano utilizzati.

2.   I diritti di ritiro e i diritti all'aiuto, accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se riconfluiscono nella riserva nazionale non sono più legati all'obbligo o all'autorizzazione a cui erano vincolati.

Articolo 9

Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può decidere di riversare alla riserva nazionale:

a)

in caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %,

e/o

b)

in caso di vendita di diritti all'aiuto con la terra corrispondente, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto,

e/o

c)

in caso di vendita di diritti di ritiro senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %,

e/o

d)

in caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto,

e/o

e)

in caso di vendita di diritti all'aiuto vincolati all'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto.

In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione non si applica alcuna trattenuta.

2.   Nello stabilire le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno solo dei casi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 10

Guadagni eccezionali

1.   Nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, viene riversato nella riserva nazionale:

a)

in caso di vendita, fino al 90 % dell'importo di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita;

b)

in caso di affitto per un periodo di sei anni, fino al 50 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita;

c)

in caso di affitto per un periodo superiore a sei anni, il 5 % all'anno per ogni anno successivo ai primi sei, ma corrispondente a non oltre il 20 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita.

2.   I diritti all'aiuto da stabilire per il venditore o il locatore sono calcolati a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base all'importo di riferimento e al numero di ettari residui.

3.   Il disposto il paragrafo 1 non si applica se entro un anno dalla vendita o dall'affitto o comunque non oltre il 30 aprile 2004, il venditore o il locatore abbia acquistato o preso in affitto per un periodo di almeno sei anni un'altra azienda o parte di essa. In tal caso, il venditore o il locatore conserva un numero di diritti all'aiuto almeno equivalente al numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore può utilizzare nella nuova azienda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Il disposto il paragrafo 1 non si applica se l'agricoltore dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, che il prezzo di vendita o di affitto corrisponde al valore dell'azienda o, in caso di trasferimento parziale, al valore di una parte dell'azienda senza diritti all'aiuto.

Sezione 4

Gestione regionale

Articolo 11

Riserve regionali

1.   Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale conformemente agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10.

2.   Gli importi assegnati ad ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

CAPITOLO 3

ASSEGNAZIONE DI DIRITTI ALL'AIUTO

Sezione 1

Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

Articolo 12

Domande

1.   A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, entro un termine che fissano entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento oppure, se del caso, agli agricoltori identificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso ed entro la stessa data, gli agricoltori diversi da quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 presentano una domanda di fissazione dei rispettivi diritti all'aiuto.

3.   Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro un termine che fissano e che scade al più tardi un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico.

4.   La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Prima della loro fissazione definitiva non è possibile alcun trasferimento dei diritti all'aiuto.

5.   Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6.   Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari.

Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli articoli 47-50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applicano dimensioni minime.

7.   Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

Sezione 2

Assegnazione di diritti all'aiuto senza ricorso alla riserva nazionale

Articolo 13

Successione o successione anticipata

1.   Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda presentano domanda, a proprio nome, perché siano calcolati i diritti all'aiuto corrispondenti all'azienda o alla parte di azienda ricevuta.

Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

2.   In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che avrebbe conferito diritti all'aiuto, sono considerati come la successione in un'azienda.

3.   Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto, il numero e il valore dei suoi diritti all'aiuto è fissato sommando gli importi di riferimento e il numero di ettari relativi alla sua azienda iniziale alle unità di produzione ereditate.

4.   Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore di cui al paragrafo 1 riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari che ha ereditato e quelli che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

5.   Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, vale la definizione di«successione» e«successione anticipata» prevista dal diritto nazionale.

Articolo 14

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione

1.   Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei diritti all'aiuto da assegnare all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a)

il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b)

in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

2.   Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Fusioni e scissioni

1.   Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «fusioni» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

2.   Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «scissioni» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

3.   Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applicano il paragrafo 1 o rispettivamente 2 del presente articolo.

Articolo 16

Circostanze eccezionali

1.   Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se gli impegni agroambientali ivi riferiti scadono dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda di pagamento nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri stabiliscono, nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, importi di riferimento per ciascun agricoltore conformemente all'articolo 40, paragrafi 1, 2, 3 o 5, secondo comma, dello stesso regolamento, purché sia esclusa la possibilità di qualsiasi doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Gli importi inferiori a 10 euro per diritto all'aiuto o inferiori a un importo complessivo di 100 euro per agricoltore non si considerano doppi pagamenti.

Qualora lo Stato membro non possa modificare gli importi da versare nell'ambito degli impegni agroambientali suddetti, l'agricoltore può:

a)

ricevere un importo di riferimento ridotto e presentare domanda, nell’ambito di un programma da stabilirsi dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 dopo la scadenza del suo impegno agroambientale, di adattamento del valore unitario dei propri diritti all'aiuto entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere successiva al termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nel corso dell'anno successivo,

o, in alternativa:

b)

ricevere l'intero importo di riferimento purché accetti una modifica degli importi da percepire nell'ambito degli impegni agroambientali.

2.   In caso di applicazione dell'articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'agricoltore sono attribuiti diritti all'aiuto calcolati dividendo l’importo di riferimento, fissato dallo Stato membro in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Articolo 17

Clausola relativa ai contratti privati di vendita

1.   Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, prevede la vendita di tutta l’azienda o di una sua parte insieme a tutti i diritti all'aiuto o di parte di essi, da fissare a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con riferimento al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita, il contratto di vendita è assimilato ad un trasferimento dei diritti all'aiuto con la terra corrispondente, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo regolamento, ferme restando le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Ai diritti all'aiuto da calcolare in funzione delle unità di produzione e del numero di ettari oggetto del contratto si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 42, paragrafo 9 e 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Il venditore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredando la propria domanda di una copia del contratto di vendita ed indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto.

Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12 a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in particolare che soddisfi il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.

4.   L'acquirente presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di vendita.

5.   Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

Sezione 3

Assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

Articolo 18

Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

1.   Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli «agricoltori che si trovano in una situazione in particolare» sono gli agricoltori di cui agli articoli da 19 a 23 del presente regolamento.

2.   Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che dichiara nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

3.   Agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare non si applica l'articolo 6, tranne il paragrafo 3, terzo comma.

4.   Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nell'anno successivo.

5.   Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata la definizione di affitto a lungo termine includa anche i contratti di durata quinquiennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 19

Produttori di latte

Ai fini della fissazione dell'importo di riferimento di un produttore di latte che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 il quale, a causa di tali circostanze eccezionali, cede in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, il quantitativo individuale di riferimento si considera disponibile per l'azienda di tale produttore nel corso del medesimo anno civile.

Articolo 20

Trasferimento di terre date in affitto

1.   Se un agricoltore riceve gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, i diritti all'aiuto che riceve sono calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.

2.   L'agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una successione effettiva o anticipata.

Articolo 21

Investimenti

1.   L'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 entro il 29 settembre 2003, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha comprato.

2.   Gli investimenti rientrano in un piano o un programma la cui attuazione è iniziata al più tardi il 29 settembre 2003. L'agricoltore comunica il piano o il programma alle competenti autorità dello Stato membro.

Qualora non esistano piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento.

3.   L'aumento delle capacità di produzione riguarda esclusivamente i settori per i quali sarebbe stato concesso un pagamento diretto elencato nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso del periodo di riferimento, tenendo conto dell'applicazione delle opzioni previste dagli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

L'acquisto di terreno riguarda esclusivamente l'acquisto di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo non viene presa in considerazione la parte di aumento della capacità di produzione e/o l'acquisto di terreno per il quale l'agricoltore già ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto e/o di importi di riferimento per il periodo di riferimento.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 29 settembre 2003, è considerato un acquisto di terreno.

5.   Se un agricoltore già possiede diritti all'aiuto, in caso di acquisto o di affitto a lungo termine il numero di diritti all'aiuto è calcolato in base al numero di ettari acquistati o presi in affitto e, nel caso di altri investimenti, il valore totale dei diritti all'aiuto esistenti può essere maggiorato nei limiti dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1.

6.   Se un agricoltore non possiede ettari di superficie o non dispone di diritti all'aiuto, il numero di diritti all'aiuto è calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 per un valore unitario non superiore a 5 000 euro.

Il valore di ogni diritto all'aiuto è pari al valore unitario così calcolato.

I diritti all'aiuto sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La percentuale del 50 % dell'attività agricola di cui al paragrafo 2 di tale articolo è determinata dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.

Articolo 22

Locazione e acquisto di terreni dati in locazione

1.   L'agricoltore che tra la fine del periodo di riferimento e il 29 settembre 2003 abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.

2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica all'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento o prima o comunque entro il 29 settembre 2003 ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

Articolo 23

Riconversione della produzione

1.   L'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 29 settembre 2003 abbia preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione, che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell’ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che dichiara nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica agli agricoltori che nel corso del periodo di riferimento o comunque entro il 29 settembre 2003 sono passati dalla produzione di latte ad un'altra produzione in uno dei settori di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Sezione 1

Dichiarazione e trasferimento dei diritti all'aiuto

Articolo 24

Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto

1.   I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime pagamento unico.

2.   Gli Stati membri fissano l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ogni singolo agricoltore ad una data determinata, compresa tra il 1o settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo, oppure lasciano agli agricoltori la facoltà di scegliere una data all'interno del periodo fissato.

Articolo 25

Trasferimento di diritti all'aiuto

1.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.

2.   Il cedente informa del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro entro i termini da esse stabiliti.

3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo sei settimane dopo la data della comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.

Articolo 26

Restrizione regionale

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2.   Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Gli agricoltori la cui azienda è situata in parte nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, cha dichiarano nel corso del primo anno di applicazione della facoltà suddetta.

3.   La restrizione imposta al trasferimento di diritti all'aiuto dall'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applica qualora un agricoltore erediti effettivamente o anticipatamente diritti all'aiuto senza un numero corrispondente di ettari ammissibili.

4.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la restrizione al trasferimento di diritti all'aiuto, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esclusivamente ai diritti di ritiro.

Articolo 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualsiasi clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto è considerata una locazione di diritti all'aiuto con la terra corrispondente ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nei seguenti casi:

a)

un agricoltore ha ceduto in affitto ad un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico,

b)

il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico

e

c)

l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto tutta la sua azienda o parte di essa.

2.   Il locatore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredando la propria domanda di una copia del contratto di affitto ed indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto. Si applica, per quanto di ragione, l'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Il locatario presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di affitto.

4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

Sezione 2

Altre disposizioni specifiche

Articolo 28

Superficie foraggera

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono decidere di utilizzare la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime pagamento unico a meno che l'agricoltore dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti, che la superficie foraggera che deteneva nel periodo di riferimento era inferiore.

Articolo 29

Produzione di canapa

Ai fini dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento dei diritti per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 nella versione applicabile nell'anno di erogazione del pagamento. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CEE del Consiglio (4), in particolare dell'articolo 12.

Articolo 30

Diritti soggetti a condizioni particolari

1.   Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la tabella di conversione di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento si applica al numero di capi per i quali nel corso del periodo di riferimento è stato concesso un pagamento diretto elencato nell'allegato VI del medesimo regolamento.

2.   I vitelli maschi e femmine di meno di sei mesi di età sono convertiti in UBA applicando il coefficiente 0,2.

3.   Per verificare il rispetto dell'attività agricola minima espressa in unità di bestiame adulto a norma del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:

a)

chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA, in base al registro aziendale, entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri e al più tardi entro la data del pagamento,

e/o

b)

per stabilire il numero di UBA usano la banca dati informatizzata creata a norma della direttiva 92/102/CE del Consiglio (5) e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), purché essa offra garanzie adeguate ritenute soddisfacenti dallo Stato membro quanto all’esattezza dei dati che contiene ai fini del regime di pagamento unico.

4.   Il requisito dell'attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell'anno civile considerato.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di UBA per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l'attività agricola minima.

Articolo 31

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.   Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel 2005 oppure, in caso di applicazione dell'articolo 71 del medesimo regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico:

a)

nel caso in cui un produttore di latte abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:

se possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, i diritti all'aiuto sono calcolati, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base alla totalità degli ettari, compresa la superficie foraggera, che hanno dato diritto ai pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento;

se non possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

nel caso in cui un produttore di latte non abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:

se possiede ettari, i diritti all'aiuto sono calcolati dividendo l'importo da erogare a norma degli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il numero di ettari che possiede nel 2005 o, in caso di applicazione dell'articolo 71 del medesimo regolamento, nel primo anno d'applicazione del regime di pagamento unico;

se non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel 2006, si applica l'articolo 50 del medesimo regolamento.

CAPITOLO 5

RITIRO DALLA PRODUZIONE

Articolo 32

Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione

1.   Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza.

2.   Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto.

Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (7) e contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora le misure di cui al paragrafo 2 si dimostrino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai medesimi articoli.

Articolo 33

Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo esclusivamente alle seguenti condizioni e nelle seguenti situazioni:

a)

nel caso delle superfici oggetto di un programma di ristrutturazione, definito come il «passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche»,

b)

nel caso di ogni intervento pubblico che obblighi l'agricoltore a mettere a riposo una superficie precedentemente considerata inammissibile per poter continuare la propria attività agricola normale e in virtù del quale la superficie originariamente ammissibile cessa di esserlo;

c)

se gli agricoltori sono in grado di giustificare con ragioni pertinenti ed obiettive lo scambio di superfici non ammissibili contro superfici ammissibili nelle loro aziende.

In questi casi gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili. Le nuove superfici dichiarate ammissibili dagli Stati membri non possono superare di oltre il 5 % le nuove superfici dichiarate inammissibili. Gli Stati membri possono predisporre un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.

Articolo 34

Produzione biologica

1.   L’esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui all'articolo 55, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ad un numero di ettari non superiore al numero di diritti di ritiro assegnati all'agricoltore nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2.   In caso di trasferimento di diritti di ritiro con la terra corrispondente, il disposto del paragrafo 1 non si applica purché sia rispettata la condizione di cui all'articolo 55, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 6

ATTUAZIONE REGIONALE E FACOLTATIVA

Sezione 1

Attuazione regionale

Articolo 35

Disposizioni generali

Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, salvo disposizione contraria della presente sezione si applicano le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 36

Calcolo del massimale regionale

1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso di agricoltori la cui azienda è situata in parte nella regione interessata e fatto salvo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il massimale regionale è calcolato in base all'importo di riferimento corrispondente alle unità di produzione che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, situate nella regione interessata, o secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

2.   Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, l'importo individuale di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è quello corrispondente alle unità di produzione che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel periodo di riferimento, ubicate nella regione interessata o è calcolato secondo criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri.

3.   L'articolo 26, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

Articolo 37

Fissazione della riserva nazionale

Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini della fissazione della riserva nazionale, la riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al massimale di cui all’allegato VIII del medesimo regolamento, eventualmente aggiustato prima della fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 38

Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

1.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi riferito, incluse le formazioni erbose, utilizzando il numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto, di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, incluse le formazioni erbose, utilizzando il numero di ettari dichiarati nelle domande di aiuto per superficie presentate per il 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all'aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l'importo ottenuto per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

3.   Il valore e il numero dei diritti all'aiuto assegnati in base alle dichiarazioni presentate dagli agricoltori per l'assegnazione dei diritti all'aiuto nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si considerano provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l'esecuzione dei controlli a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

Articolo 39

Assegnazione iniziale dei diritti di ritiro

1.   Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano il tasso di ritiro avvalendosi dei dati disponibili in merito ai terreni considerati.

2.   Il numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro assegnati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico può variare entro un margine massimo del 5 % rispetto al numero medio di ettari messi a riposo nel corso del periodo di riferimento.

In caso di superamento del margine di cui al primo comma, il numero di ettari è adattato entro 1o agosto del primo anno di applicazione delle regime di pagamento unico. Tuttavia, l'obbligo di ritiro a cui sono vincolati i nuovi diritti di ritiro si applica agli agricoltori solo a partire dall'anno successivo.

Articolo 40

Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto

Qualora gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e decidano di applicare l'articolo 7 del presente regolamento ai fini dell'assegnazione di diritti all'aiuto conformemente a tale articolo 7, il numero di diritti all'aiuto ai quali è vincolata l'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è pari al numero iniziale di diritti all'aiuto con autorizzazione e, se del caso, non superiore al numero di diritti all'aiuto assegnati.

Articolo 41

Fissazione e trasferimento di diritti all'aiuto con autorizzazione

1.   Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 60 del medesimo regolamento sono vincolate a ciascun diritto individuale all'aiuto da assegnare all'agricoltore.

2.   Qualora il numero di autorizzazioni sia inferiore al numero di diritti all'aiuto, l'autorizzazione è vincolata ai diritti all'aiuto iniziando da quelli dal valore unitario più elevato. In caso di trasferimento di diritti all'aiuto, l'autorizzazione accompagna il diritto all'aiuto a cui è vincolata.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare, a richiesta dell’agricoltore, che un’autorizzazione legata a un diritto di ritiro sia trasferita ad un diritto all’aiuto.

Articolo 42

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.   Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decidano di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del medesimo regolamento nel 2005, o in caso di applicazione dell’articolo 71 del medesimo regolamento, nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si applicano l'articolo 59, paragrafi 2 e rispettivamente 3 dello stesso regolamento.

2.   Se un agricoltore non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decidano di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del medesimo regolamento nel 2006 o nel 2007, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 48, 49 e 50 dello stesso regolamento.

Articolo 43

Ritiro dalla produzione

1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce e comunica agli agricoltori il tasso di ritiro di cui all'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2.   Nel caso degli agricoltori la cui azienda sia situata parzialmente nella regione a cui si applica l'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il tasso di ritiro si applica alla parte di superficie ammissibile dell'agricoltore, di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, situata nella regione considerata.

Articolo 44

Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto

Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decida di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 46, paragrafo 3, del medesimo regolamento, si applicano le percentuali di riduzione previste dall'articolo 9 del presente regolamento previa deduzione, dal valore dei diritti all'aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell'articolo 59, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 45

Guadagni eccezionali

Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decida di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 42, paragrafo 9, del medesimo regolamento, le percentuali di riduzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento si applicano al valore di ciascun diritto all'aiuto e/o all'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto da assegnare.

Articolo 46

Clausola relativa ai contratti privati

Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell'articolo 17 del presente regolamento, per stabilire il valore di tutti i diritti all'aiuto dell'acquirente si tiene conto dell'importo di riferimento calcolato per le unità di produzione che sono state trasferite.

L'articolo 27 non si applica.

Sezione 2

Attuazione facoltativa

Articolo 47

Superamento dei massimali

Qualora il totale degli importi da versare nell'ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 69 superi il massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo da versare è ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Articolo 48

Applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1.   Il pagamento supplementare di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le relative modalità di applicazione, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Il pagamento è versato esclusivamente agli agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, indipendentemente dal fatto che abbiano o no presentato domanda nell’ambito del regime di pagamento unico o che detengano diritti all'aiuto.

3.   Con l'espressione «nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta» si intende che il pagamento può essere richiesto, in linea di massima, da tutti gli agricoltori che, al momento della presentazione di una domanda di pagamento supplementare e alle condizioni previste dal presente articolo, producono i prodotti che rientrano nel settore o nei settori elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualità e alla commercializzazione per i quali non è identificata alcuna produzione specifica, oppure la produzione non rientri direttamente in un settore, il pagamento può essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che partecipino al regime soltanto gli agricoltori attivi nei settori ivi elencati.

5.   In caso di applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a livello regionale, la trattenuta è calcolata in base alla parte dei pagamenti dei settori interessati nella regione considerata.

Gli Stati membri definiscono la regione, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

6.   Gli Stati membri interessati comunicano, entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare le condizioni di ammissibilità e i settori interessati.

La comunicazione di cui al primo comma può essere modificata entro e non oltre il 1o agosto di un dato anno e si applica all'anno successivo. Ogni modifica è immediatamente comunicata alla Commissione, indicando i criteri oggettivi che giustificano i cambiamenti. Gli Stati membri non possono tuttavia modificare i settori interessati né la percentuale della trattenuta.

CAPITOLO 7

COMUNICAZIONI

Articolo 49

Regionalizzazione

Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, la giustificazione e i criteri oggettivi in base ai quali ha adottato la decisione di avvalersi di tale facoltà, indicando, se necessario, i motivi che giustificano l'attuazione di tale articolo esclusivamente in una data regione o la giustificazione della divisione parziale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Articolo 50

Dati relativi ai pagamenti

1.   Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica:

a)

entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 31 agosto, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell'anno in corso, insieme all'importo complessivo dei diritti all'aiuto che danno diritto al pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti, nonché il totale degli importi che rimangono nella riserva nazionale;

b)

entro il 15 settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell'ambito del regime pagamento unico accettate per l'anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 6, 10, 11, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) per ciascuna delle regioni interessate e, entro il 1o agosto del primo anno d'applicazione del regime pagamento unico, la parte corrispondente del massimale fissato a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all'aiuto provvisori. Entro il 1o marzo dell'anno successivo sono comunicate le stesse informazioni in base ai diritti all'aiuto definitivi.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2005, tranne il disposto dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2004

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74

(5)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32

(6)  GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1

(7)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80