Regolamento (CE) n. 480/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2002 per quanto riguarda la deroga, per l'anno 2004, ai termini fissati per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco e per la ripartizione definitiva delle risorse di detto Fondo tra gli Stati membri
GU L 78 del 16.3.2004, pagg. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 43 pag. 202 - 202
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 54 pag. 173 - 173
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 54 pag. 173 - 173
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Regolamento (CE) n. 480/2004 della Commissione
del 15 marzo 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2002 per quanto riguarda la deroga, per l'anno 2004, ai termini fissati per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco e per la ripartizione definitiva delle risorse di detto Fondo tra gli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), in particolare l'articolo 14 bis,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco(2), fissa all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, il termine per la comunicazione alla Commissione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni riguardanti le domande di intervento nonché il termine per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri.
(2) Per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per preparare i piani previsionali di finanziamento delle azioni di riconversione per il 2004 occorre prorogare, per tale anno, il termine previsto per la comunicazione alla Commissione di questi piani previsionali nonché, di conseguenza, il termine previsto per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri, alle stesse condizioni del 2003.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2182/2002 è aggiunto il secondo comma seguente:"Per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d'intervento presentate nell'ambito del programma di riscatto per il raccolto 2003 e in deroga all'articolo 17, paragrafo 3, il termine del 31 marzo 2004 è rinviato al 31 maggio 2004 e, di conseguenza, in deroga al paragrafo 4 dello stesso articolo, il termine del 31 maggio 2004 è rinviato al 30 giugno 2004."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).
(2) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16.
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