Regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 65 del 3.3.2004, pagg. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 08 pag. 189 - 191
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 10 pag. 237 - 239
edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 10 pag. 237 - 239
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio
del 24 febbraio 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2092/91(2) istituisce un contesto armonizzato per l'etichettatura, la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli che recano o sono destinati a recare indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce altresì la protezione a livello comunitario di taluni termini utilizzati per indicare ai consumatori che un prodotto alimentare o un mangime, o i suoi ingredienti, sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico di cui allo stesso regolamento. Tale protezione si estende ai corrispondenti termini derivati o diminutivi in uso, soli o combinati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Per eliminare ogni possibilità di malinteso in merito alla portata della protezione, è opportuno modificare di conseguenza detto regolamento.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce inoltre che gli operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento sono soggetti a un sistema di controllo. Negli ultimi anni, alcuni prodotti recanti indicazioni che facevano riferimento al metodo di produzione biologico sono stati commercializzati pur non essendo conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, recentemente si sono avuti casi di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica contaminati con erbicidi nel corso del periodo di magazzinaggio. È dunque necessario rafforzare il sistema di controllo e sottoporvi tutti gli operatori durante l'intero processo di produzione e di preparazione.
(4) Conformemente al principio di un approccio basato sul rischio, potrebbe in alcuni casi sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a taluni operatori al dettaglio. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che gli Stati membri esentino tali operatori dall'osservanza di detti requisiti.
(5) Per rispettare l'obbligo di mantenere il segreto professionale, le autorità e gli organismi di controllo non sono autorizzati a rivelare informazioni e dati ottenuti nell'esercizio della loro attività di controllo. Tuttavia, occorrerebbe consentire lo scambio di informazioni tra autorità e organismi di controllo al fine di migliorare la tracciabilità e garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 lungo tutto il processo di produzione e di preparazione.
(6) Poiché il logo comunitario indicante che i prodotti sono stati sottoposti al regime di controllo previsto può essere apposto sui prodotti importati dai paesi terzi, è opportuno prevedere, per motivi di chiarezza, l'applicazione a tali prodotti di condizioni equivalenti in materia di controllo.
(7) È opportuno prevedere un rinvio della data di applicazione dei nuovi requisiti in materia di notifica e di controllo al fine di consentire i necessari adeguamenti, in particolare negli Stati membri in cui attualmente non esistono siffatti requisiti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti in materia di controllo che già esistono a livello nazionale.
(8) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:
- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: βιολογικό,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk."
2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:
a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.
L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9."
3) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.";
b) al paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la frase seguente:
"Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa.";
c) al paragrafo 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi(3), o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;"
4) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Walsh
(1) Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68).
(3) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.
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