32004L0110

Direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferroviaTesto rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 10/12/2004 pag. 0024 - 0024


Direttiva 2004/110/CE della Commissione

del 9 dicembre 2004

che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia [1], in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2003.

(2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale. Il prossimo aggiornamento si applicherà quindi a decorrere dal 1o gennaio 2005, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

(3) È pertanto necessario modificare l’allegato alla direttiva 96/49/CE.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice B della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituti da "Stato membro".

Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2005 del RID."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques Barrot

Membro della Commissione

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[1] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/89/CE della Commissione (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 14).


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