32004E0794


Titolo e riferimento

Azione comune 2004/794/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

 GU L 349 del 25.11.2004, pagg. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 153M del 7.6.2006, pagg. 147–147 (MT)

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Azione comune 2004/794/PESC del Consiglio

del 22 novembre 2004

che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) [1].

(2) Il 5 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/852/PESC [2] che proroga l'azione comune 2002/921/PESC e il mandato dell'EUMM fino al 31 dicembre 2004.

(3) L'EUMM dovrebbe continuare a svolgere le sue attività nei Balcani occidentali a sostegno della politica dell'Unione europea nei confronti di tale regione.

(4) Il mandato dell'EUMM dovrebbe pertanto essere prorogato e l'azione comune 2002/921/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2002/921/PESC è prorogata e il mandato dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

L'azione comune 2002/921/PESC è modificata come segue:

a) all'articolo 3, paragrafo 3, la data " 30 settembre 2004" è sostituita dalla data " 30 settembre 2005";

b) all'articolo 6, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è sostituito da EUR 4186482;

c) all'articolo 8, secondo comma, la data " 31 dicembre 2004" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2005".

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. Bot

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[1] GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76.

[2] GU L 322 del 9.12.2003, pag. 31.

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