32004D0926

2004/926/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 31/12/2004 pag. 0070 - 0078


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2004

relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2004/926/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [1], e in particolare l'articolo 6 di tale decisione,

considerando quanto segue:

(1) Il Regno Unito ha manifestato l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, articoli 26 e 27 della Convenzione di applicazione di Schengen e cooperazione tra forze di polizia.

(2) Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, ad eccezione di quelle relative al Sistema di informazione Schengen.

(3) Il Regno Unito continuerà i preparativi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del Sistema di informazione Schengen e di quelle relative alla protezione dei dati.

(4) Al Regno Unito è stato trasmesso un questionario. Le risposte a quest'ultimo sono state registrate e successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito conformemente alle procedure applicabili al settore della cooperazione tra forze di polizia.

(5) Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen nei summenzionati settori, dal questionario e dalla visita è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale, di formazione, di infrastruttura e di materiale disponibile sono stati soddisfatti.

(6) Le condizioni preliminari per l'attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), lettera b), lettera c, punto i), e lettera d) punto i) della decisione 2000/365/CE, sono state soddisfatte, così consentendo che tali disposizioni ed il loro successivo sviluppo prendono effetto per il Regno Unito.

(7) La decisione 2000/365/CE definisce all’articolo 5, paragrafo 2, quali disposizioni dell’acquis di Schengen che si applicano a Gibilterra.

(8) È stato concluso un accordo dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati [2]. In base all'articolo 2 di tale accordo, il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [3], è stato consultato, a norma dell'articolo 4 di detto accordo, in merito all'elaborazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 1, lettera a), punto i), all'articolo 1, lettera b), all'articolo 1, lettera c), punto i) e lettera d), punto i), della decisione 2000/365/CE del Consiglio hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE hanno effetto nei confronti di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE ed elencati nell'allegato I della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito e di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE del Consiglio ed elencati nell'allegato II della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 2

Le comunicazioni formali e la trasmissione di decisioni tra le autorità di Gibilterra, comprese le autorità giudiziarie, e quelle degli Stati membri dell'Unione europea (eccettuato il Regno Unito) ai fini della presente decisione hanno luogo secondo la procedura prevista nelle intese relative alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei trattati connessi (vedasi l'allegato III della presente decisione), concluse tra la Spagna ed il Regno Unito il 19 aprile 2000 e comunicate agli Stati membri ed alle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. Veerman

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[1] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[2] GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

[3] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

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+++++ ANNEX 1 +++++

+++++ ANNEX 2 +++++

+++++ ANNEX 3 +++++


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