32004D0491


Titolo e riferimento

2004/491/Euratom:Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 con riferimento alla dichiarazione ivi allegata

 GU L 172 del 6.5.2004, pagg. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 12 pag. 38 - 39
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 12 pag. 38 - 39
 HR.ES capitolo 15 tomo 002 pag. 72 - 73

 CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  NL  PL  PT  SK  SL  SV

Testo

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Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica la decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999 , riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 con riferimento alla dichiarazione ivi allegata (2004/491/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003 , recante emendamento della decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1998 , che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare con riferimento alla dichiarazione ivi allegata(1),

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea dell'energia atomica ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare in virtù della decisione della Commissione del 16 novembre 1999 (2). Il 31 gennaio 2000 , gli strumenti di adesione sono stati depositati presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, compresa una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione.

(2) La suddetta dichiarazione, resa dalla Comunità al momento dell'adesione alla convenzione, era basata su una decisione del Consiglio che è stata parzialmente annullata dalla Corte di Giustizia(3) per il fatto che il terzo paragrafo della dichiarazione allegata alla decisione stessa ometteva di dichiarare che la Comunità è competente nei settori coperti dagli articoli 7, 14, 16, paragrafi 1 e 3, e dagli articoli da 17 a 19 della convenzione. La dichiarazione depositata deve pertanto essere sostituita da una dichiarazione modificata in base alla decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003 , che dà esecuzione alla sentenza della Corte.

(3) La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventeranno membri della Comunità a decorrere dal 1° maggio 2004 . Di conseguenza, anche il primo paragrafo della dichiarazione deve essere modificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare, depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica il 31 gennaio 2000 , è sostituita dalla seguente dichiarazione:

«Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare

Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili.

La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica all'articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato «Protezione sanitaria» .»

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'articolo 1 sarà depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della convenzione, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna, unitamente alle versioni inglese, francese e spagnola della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004 .

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 .

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) Non pubblicata.

(2) GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20.

(3) Sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-29/99. Commissione contro Consiglio, CGCE 2002 pagina I-11221.

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