2004/10/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 3 del 7.1.2004, pagg. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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Decisione della Commissione
del 5 novembre 2003
che istituisce il comitato bancario europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/10/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(1) e 2001/528/CE(2), che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
(2) Nelle risoluzioni del 5 febbraio e del 21 novembre 2002, il Parlamento europeo ha appoggiato l'approccio a quattro livelli proposto nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari e ha richiesto l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori bancario e assicurativo, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio alle riforme atte a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
(3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad attuare tali accordi nei settori bancario e assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali e ad istituire al più presto nuovi comitati dotati di poteri consultivi relativamente a tali settori.
(4) La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(3), ha istituito un comitato consultivo bancario cui è affidato il compito di consigliare la Commissione in materia di elaborazione di normative e di assisterla nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione nel settore bancario.
(5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifica, inter alia, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi(4), la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(5), e la direttiva 2002/87/CE, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), al fine di abrogare le funzioni di consultazione del comitato consultivo bancario.
(6) Un tale emendamento rende necessaria la corrispondente e simultanea istituzione di un nuovo comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di normativa bancaria della Comunità, che sarà denominato "comitato bancario europeo".
(7) Onde evitare doppioni, la presente decisione deve entrare in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato consultivo bancario.
(8) Quando il comitato bancario europeo formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, la sua composizione deve essere tale da garantire che il punto di vista delle imprese di investimento venga preso in considerazione.
(9) L'istituzione del comitato bancario europeo non deve escludere ulteriori forme di cooperazione tra le diverse autorità che si occupano della regolamentazione e della vigilanza sugli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito dalla decisione 2004/5/CE della Commissione(7),
DECIDE:
Articolo 1
È istituito un comitato consultivo in materia di attività bancarie nella Comunità, denominato "comitato bancario europeo" (in appresso "il comitato").
Articolo 2
Il comitato deve consigliare la Commissione, su richiesta della stessa, sulle questioni politiche riguardanti le attività bancarie nonché sulle proposte della Commissione in materia.
Articolo 3
Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito dalla decisione 2004/5/CE, partecipa alle riunioni del comitato in veste di osservatore. La Banca centrale europea è rappresentata in veste di osservatore.
La Commissione può invitare alle riunioni esperti e osservatori.
Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.
Articolo 4
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione, quando reputi che la situazione lo richieda, può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato consultivo bancario.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.
Per la Commissione
Frederik Bolkestein
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.
(2) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.
(3) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.
(4) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.
(5) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.
(6) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.
(7) Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
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