Rettifica del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 340 del 24.12.2003)
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0091 - 0091
Rettifica del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 24 dicembre 2003) A pagina 21, l'articolo 10 è modificato come segue: anziché: Articolo 10 Indicazione della data d'imballaggio La data d'imballaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è indicata facoltativamente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90, e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.; leggi: Articolo 10 Indicazione della data d'imballaggio L'indicazione della data di imballaggio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1907/90, comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento. A pagina 21, articolo 25, i paragrafi 2 e 3 sono modificati come segue: anziché: 2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente. Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE. 3. Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.; leggi: 2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente. 3. Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE. 4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi. A pagina 20, articolo 7, paragrafo 3: anziché: "uova di vario calibro"; leggi: "uova di calibro differente". A pagina 25, articolo 26, paragrafo 1: anziché: "[...] per metodo di allevamento e ogni giorno: [...]"; leggi: "[...] per metodo di allevamento e per giorno: [...]".