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Document 32003L0115

Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

OJ L 24, 29.1.2004, p. 65–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 212 - 218

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/115/oj

32003L0115

Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0065 - 0071


Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari(5), stabilisce un elenco di edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.

(2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

(3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio [che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile (DGA)] e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato a una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.

(4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i complementi alimentari(6), e di direttive specifiche adottate per taluni gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del Consiglio(7).

(5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(8), stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/35/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

- in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per 'quanto basta' vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2."

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto un terzo trattino:

"- sale di aspartame e di acesulfame: 'contiene una fonte di fenilamina'."

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(10), in seguito denominato 'il comitato'.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(11), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

4) L'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 29 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente lo stato di avanzamento delle rivalutazioni di additivi in corso nonché il calendario provvisorio delle future rivalutazioni, in particolare quelle del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame. Tali rivalutazioni sono effettuate sulla base dei dati di consumo forniti dagli Stati membri e tengono conto degli effetti degli additivi sulle popolazioni vulnerabili.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

- autorizzare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che sono conformi alla presente direttiva entro il 29 gennaio 2005,

- vietare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005; i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Matteoli

(1) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 429.

(2) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 34.

(3) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

(4) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16).

(6) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(7) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).

(8) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(11) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:

1) Alla terza colonna delle tabelle le seguenti categorie di prodotti alimentari sono modificate come segue:

a) la categoria "preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto" assume la denominazione "alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE (*)";

b) la categoria "preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico" assume la denominazione "alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE(**)";

c) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi" assume la denominazione "complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***), forniti in forma liquida";

d) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi" assume la denominazione "integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida";

e) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare" assume la denominazione "integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare".

2) Dopo le tabelle sono inserite le seguenti note:

"(*) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(**) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(***) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)."

3) Per l'E 951 "aspartame" è aggiunta la seguente categoria sotto "Prodotti della confetteria":

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4) Per l'E 952 "acido ciclamico" e i suoi sali di sodio e di calcio:

a) per le seguenti categorie di prodotti alimentari le dosi massime di impiego pari a "400 mg/l" sono sostituite da "250 mg/l":

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti,

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;

b) sono soppresse le categorie di prodotti alimentari e le dosi massime di impiego di seguito indicate:

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5) Sono aggiunte le seguenti tabelle:

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