32003L0101


Titolo e riferimento

Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 286 del 4.11.2003, pagg. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 07 pag. 647 - 649

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Testo

Doppia visualizzazione: CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV

Direttiva 2003/101/CE della Commissione

del 3 novembre 2003

recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE(2) della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope(3), è necessario attuare la decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

(2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione(5).

(3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3.

(4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è opportuno stabilire valori soglia per il permanganato di potassio e per l'anidride acetica.

(5) La direttiva 92/109/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II alla direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

(2) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31.

(3) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

(4) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

(5) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>"

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