32003L0100

Direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 01/11/2003 pag. 0033 - 0037


Direttiva 2003/100/CE della Commissione

del 31 ottobre 2003

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali(1), modificata dalla direttiva 2003/57/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.

(2) All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE è stato dichiarato che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell'allegato I sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

(3) È stato pertanto richiesto al comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN) di fornire tempestivamente valutazioni scientifiche di rischio aggiornate. Il 20 febbraio 2003 lo SCAN ha adottato un parere sulle sostanze indesiderabili nei mangimi, aggiornato in data 25 aprile 2003. Il parere fornisce una panoramica esaustiva dei possibili rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica derivanti dalla presenza di varie sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(4) Lo SCAN ha tuttavia riconosciuto l'esigenza di ulteriori valutazioni di rischio particolareggiate al fine di un riesame completo delle disposizioni contenute nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. A decorrere dal mese di maggio 2003 la responsabilità di eseguire le valutazioni scientifiche inerenti alla sicurezza dei mangimi e dei prodotti alimentari, già spettante alla Commissione europea, è stata assunta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È stato richiesto all'EFSA di effettuare dette valutazioni di rischio particolareggiate.

(5) È stato nel frattempo segnalato che la fornitura di alcune indispensabili e preziose materie prime per mangimi potrebbe essere in pericolo, giacché il livello di sostanze indesiderabili in alcune materie prime per mangimi si avvicina al livello massimo fissato nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE o lo supera a causa della normale contaminazione di fondo. Sono state altresì riscontrate alcune incoerenze tra le disposizioni contenute nell'allegato.

(6) È pertanto opportuno procedere ad una modifica provvisoria dell'allegato in attesa delle valutazioni scientifiche di rischio particolareggiate, in modo da preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente.

(7) Per preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, è stato riconosciuto che, qualora materie prime per mangimi siano somministrate direttamente agli animali nell'alimentazione o qualora vengano impiegati mangimi complementari, il loro utilizzo in una razione giornaliera non dovrebbe determinare un'esposizione dell'animale ad una sostanza indesiderabile che risulti superiore ai corrispondenti livelli massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera

(8) Lo SCAN conferma la limitata tossicità dell'arsenico in forma organica. Pertanto la determinazione dell'arsenico totale negli alimenti per animali non sempre riflette in modo accurato il rischio rappresentato dalle forme inorganiche. La distinzione tra forme organiche e inorganiche di arsenico può tuttavia essere operata soltanto mediante un complesso metodo di analisi, che non è facilmente applicabile nel quadro dei controlli ufficiali. Per i livelli massimi è quindi opportuno fare riferimento all'arsenico totale, prevedendo però la possibilità di prescrivere analisi più approfondite soprattutto in presenza dell'alga marina hijiki (Hizikia fusiforme). In assenza di un metodo comunitario di analisi per la determinazione dell'arsenico totale, è necessario dimostrare l'esecuzione corretta della procedura di trattamento del campione e del metodo di analisi utilizzati, facendo ricorso a materiali di riferimento certificati, contenenti una percentuale significativa di arsenico nella forma organica.

(9) È necessario altresì tener conto del fatto che oltre il 95 % dell'arsenico presente nelle materie prime per mangimi di origine marina è nella forma organica meno tossica, nonché degli sviluppi recenti realizzati nell'elaborazione di mangimi per pesci contenenti una proporzione più elevata di olio di pese e di farina di pesce.

(10) I livelli massimi attuali fissati per l'arsenico, il piombo e il fluoro in alcune materie prime per mangimi di origine minerale non riflettono gli attuali livelli della normale contaminazione di fondo. Data la modesta biodisponibilità di queste sostanze indesiderabili nei mangimi di origine minerale, è opportuno assicurare la possibilità di approvvigionamento di queste indispensabili e preziose materie prime per mangimi, senza mettere a repentaglio la salute pubblica, la salute degli animali e l'ambiente.

(11) L'aflatossina B1 è una sostanza cancerogena genotossica riscontrata nel latte sotto forma del suo metabolita aflatossina M1. Ai fini della tutela della salute pubblica è opportuno mantenere i livelli massimi di aflatossina al livello più basso ragionevolmente conseguibile. Pratiche di manipolazione ed essiccamento corrette possono mantenere bassi i livelli di aflatossina nelle diverse materie prime per mangimi ed esistono procedure di decontaminazione efficienti per ridurre il livello di aflatossina B1. È opportuno che a tutte le materie prime per mangimi si applichi lo stesso livello massimo di aflatossina B1.

(12) Il seme di cotone integrale contiene come costituente naturale livelli elevati di gossipolo libero. È opportuno pertanto stabilire limiti massimi specifici relativi al gossipolo libero nel seme di cotone integrale.

(13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 38.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue:

1) I punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

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2) Il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

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3) Il punto 9 è sostituito dal seguente testo:

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4) Il punto 22 è sostituito dal seguente testo:

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