Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)
GU L 42 del 15.2.2003, pagg. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 31 pag. 140 - 142
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 39 pag. 124 - 126
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 39 pag. 124 - 126
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 febbraio 2003
recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal Comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) e dall'ottabromodifenil etere (octaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(4). Le valutazioni dei rischi hanno individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE e l'octaBDE presentano per l'ambiente. Nei pareri del 4 febbraio 2000 e del 31 ottobre 2002 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni delle valutazioni del pentaBDE e dell'octaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.
(3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato raccomandazioni relative ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE(5) e dall'octaBDE(6), le quali prevedono restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE e di octaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.
(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e dell'octaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe queste sostanze dovrebbero essere vietati.
(5) La presenza di pentaBDE o di octaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche standard quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa).
(6) La valutazione del rischio presentato dal decaBDE è stata portata a termine nell'agosto 2002 ed ha evidenziato numerose incertezze circa i possibili effetti di tale sostanza sull'ambiente. La Comunità dovrebbe adottare senza indugio misure per la riduzione dei rischi e dovrebbe pertanto essere approntata immediatamente una strategia di riduzione dei rischi. La Commissione attende i risultati di detta strategia entro il 30 giugno 2003. A quel punto essa dovrà valutare immediatamente tali risultati e proporre misure adeguate e rigorose nei confronti dei rischi individuati. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno senza indugio prendere in esame detta proposta. Le restrizioni approvate dalla Comunità in materia di commercializzazione e di impiego del decaBDE dovranno entrare in vigore senza ulteriore indugio, a meno che prove ulteriori previste nella summenzionata valutazione dei rischi risolvano le attuali incertezze concludendo che il decaBDE non offre motivi di preoccupazione.
(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(7), e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(8), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(9),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 agosto 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
P. Efthymiou
(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112 e GU C 25 del 29.1.2002, pag. 472.
(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(5) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30.
(6) GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27.
(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(8) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).
(9) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:
">SPAZIO PER TABELLA>"
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX bis]:
">SPAZIO PER TABELLA>"
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