Risoluzione del Consiglio del 24 novembre 2003 relativa al deposito di opere cinematografiche nell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 295 del 05/12/2003 pag. 0005 - 0006
Risoluzione del Consiglio del 24 novembre 2003 relativa al deposito di opere cinematografiche nell'Unione europea (2003/C 295/03) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2000(1) sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico che invita gli Stati membri a cooperare nell'opera di restauro e conservazione del patrimonio cinematografico, compreso il ricorso alle tecnologie digitali, a realizzare scambi di buone prassi in questo campo, ad incentivare la messa in rete graduale delle basi di dati degli archivi europei, nonché a considerare la possibilità di utilizzare tali collezioni a fini pedagogici. (2) La Comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive(2) ha preso in esame la questione del deposito legale delle opere audiovisive a livello nazionale o regionale, come una delle possibili vie per conservare e tutelare il patrimonio audiovisivo europeo ed ha deciso di fare il punto della situazione del deposito di opere cinematografiche negli Stati membri, nei paesi candidati e nei paesi dell'EFTA. (3) Il Consiglio ("Cultura/Audiovisivi"), nella sessione del 5 novembre 2001, aveva riservato un'accoglienza positiva al contenuto della comunicazione della Commissione e all'impostazione adottata da quest'ultima. (4) Nella sua relazione sulla comunicazione della Commissione sulle opere cinematografiche, del 5 giugno 2002, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di tutelare il patrimonio cinematografico. RAMMENTA che la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione del patrimonio audiovisivo, che richiede ai suoi Stati Parte di introdurre, mediante misure legislative o altre misure appropriate, l'obbligo di deposito del materiale costituito da immagini in movimento che fa parte del loro patrimonio audiovisivo e che è stato prodotto o coprodotto nel loro territorio. La convenzione, che richiede anche il deposito facoltativo di materiale costituito da immagini in movimento che fa parte del loro patrimonio audiovisivo nonché di materiale sussidiario, è stata aperta alla firma l'8 novembre 2001 ed è stata firmata da quattro Stati membri dell'UE. PRENDE ATTO che l'analisi condotta dalla Commissione mostra che almeno due terzi degli Stati membri possiedono un sistema di deposito obbligatorio per tutte le opere cinematografiche, o almeno per quelle che hanno ricevuto un sostegno pubblico. RIBADISCE che le opere cinematografiche europee sono una manifestazione essenziale della ricchezza e della diversità delle culture europee e pertanto costituiscono un patrimonio che deve essere conservato e tutelato per le prossime generazioni. SOTTOLINEA che le opere cinematografiche europee che fanno parte del patrimonio audiovisivo degli Stati membri devono essere depositate sistematicamente in archivi nazionali, regionali o di altro tipo, al fine di garantirne la preservazione. INVITA GLI STATI MEMBRI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ A: 1. Porre in essere, se ancora non esistono, sistemi efficienti di deposito e di preservazione delle opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo nei rispettivi archivi nazionali, istituti cinematografici o istituzioni analoghe. I sistemi dovrebbero includere le opere cinematografiche nazionali, per quanto fattibile o, quanto meno, le opere cinematografiche che hanno ricevuto un sostegno pubblico a livello nazionale e/o comunitario. I sistemi potrebbero fondarsi su un obbligo legale o contrattuale oppure su altre misure aventi il medesimo effetto in termini di preservazione del patrimonio cinematografico. 2. Prevedere la possibilità di un uso per fini didattici, culturali o di ricerca, o di un altro uso non commerciale di natura analoga, delle opere cinematografiche depositate, in tutti i casi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 3. Scambiarsi buone prassi e cooperare tra loro in tale settore. INVITA LA COMMISSIONE A: 1. Considerare la possibilità di sviluppare un'ulteriore cooperazione tra Stati membri in questo settore, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, per quanto riguarda ad esempio: - lo scambio di informazioni sul deposito e sulla preservazione di film europei importanti; - la promozione della cooperazione in materia di archivi cinematografici; - un maggiore coordinamento degli inventari delle cineteche; - una maggiore conoscenza del patrimonio cinematografico europeo da parte dei giovani; - la presa in considerazione del patrimonio cinematografico nelle azioni e iniziative intese a promuovere l'alfabetizzazione mediatica. 2. Proseguire lo scambio di esperienze e di migliori prassi con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti cinematografici già da essa istituito, e riferire al Consiglio sui progressi compiuti. (1) GU C 193 dell'11.7.2000. (2) Doc. 12258/01 AUDIO 32, COM(2001) 534 defin. del 26.9.2001.