Posizione comune 2003/297/PESC del Consiglio, del 28 aprile 2003, su Birmania/Myanmar
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0036 - 0042
Posizione comune 2003/297/PESC del Consiglio del 28 aprile 2003 su Birmania/Myanmar IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar(1), che scade il 29 aprile 2003. (2) Dato l'ulteriore deterioramento della situazione politica nella Birmania/Myanmar, come testimoniato dall'incapacità delle autorità militari di avviare effettive discussioni con il movimento democratico su un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti dell'uomo e alla democrazia nonché dalle continue e gravi violazioni dei diritti dell'uomo, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione 2001 del gruppo ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Consiglio ritiene necessario ampliare e rafforzare ulteriormente le misure adottate in virtù della posizione comune 96/635/PESC nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia. (3) Di conseguenza, il campo di applicazione del divieto di rilascio del visto e del congelamento dei capitali dovrebbe essere ampliato in modo da includere altri membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, altri gruppi, altre imprese o altri enti associati al regime militare che elaborano, attuano o traggono vantaggi dalle politiche che ostacolano la transizione della Birmania/Myanmar verso la democrazia nonché i relativi familiari e associati. (4) Il Consiglio ritiene altresì necessario modificare l'embargo sulle armi in modo da vietare la formazione o assistenza tecnica. (5) Il Consiglio ha deciso di sospendere l'ampliamento del divieto di rilascio del visto e del congelamento dei capitali assieme al divieto della formazione o assistenza tecnica nell'ambito dell'embargo sulle armi fino al 29 ottobre 2003 al più tardi. Tali misure non saranno imposte se entro detta scadenza si registrerà un significativo progresso verso la riconciliazione nazionale, il ripristino di un ordine democratico e un maggiore rispetto dei diritti umani in Birmania/Myanmar. (6) Dovrebbero essere introdotte deroghe all'embargo sulle armi in modo da permettere l'esportazione di taluni equipaggiamenti di tipo militare ad uso umanitario. (7) L'applicazione del divieto di rilascio del visto non dovrebbe incidere sulle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale o ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) oppure quando il ministro e il viceministro degli Affari esteri della Birmania/Myanmar compiono una visita con previa notifica e accordo del Consiglio. (8) L'attuazione del divieto di visite ad alto livello applicabile a partire dal grado di direttore politico non dovrebbe pregiudicare la visita della troika in calendario prima del 29 ottobre 2003, sempre che siano soddisfatte alcune condizioni, né i casi in cui l'Unione europea decide che la visita riguarda direttamente la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia in Birmania/Myanmar. (9) L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure. (10) Tenuto conto degli sviluppi summenzionati, la posizione comune 96/635/PESC dovrebbe essere abrogata e sostituita, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar negli Stati membri è espulso e tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nella Birmania/Myanmar è ritirato. Articolo 2 1. Nei confronti del Myanmar è attuato un embargo su armi, munizioni e equipaggiamenti militari(2). 2. È vietata la fornitura alla Birmania/Myanmar di formazione o assistenza tecnica connessa con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'utilizzazione dei prodotti menzionati al paragrafo 1 da parte di cittadini di Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica né agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale. Articolo 3 Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Eccezioni possono essere fatte per i progetti e i programmi che, per quanto possibile, dovrebbero essere definiti in consultazione con gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia, ed essere attuati con la loro partecipazione: - a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia, - a sostegno della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base per la parte più povera della popolazione, nel contesto della cooperazione decentrata, tramite le autorità civili locali e le organizzazioni non governative, - a sostegno della salute e dell'istruzione di base tramite organizzazioni non governative. Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri di alto livello del consiglio di stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, comprese le loro famiglie. 2. I nomi delle persone di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato. 3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale. 4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione Europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Birmania/Myanmar. 7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe alle misure stabilite al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. Articolo 5 I capitali detenuti all'estero dalle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i cui nomi figurano nell'allegato, saranno congelati. Articolo 6 Alla Birmania/Myanmar non saranno forniti equipaggiamenti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o di terrorismo. Articolo 7 Fatta salva la visita della troika che avrà luogo se saranno soddisfatte determinate condizioni, le visite ad alto livello (ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar sono sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola. Articolo 8 Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario. Articolo 9 Salvo che il Consiglio decida altrimenti: a) le sanzioni previste dalla presente posizione comune sono ampliate, entro il 29 ottobre 2003, in modo da comprendere altri membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, gruppi, imprese o enti associati al regime militare responsabili dell'elaborazione o dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono beneficio da dette politiche, compresi i loro familiari e associati; b) le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, rimangono sospese fino al 29 ottobre 2003. Articolo 10 1. L'attuazione della presente posizione comune sarà seguita dal Consiglio e sarà riveduta in base agli sviluppi nella Birmania/Myanmar. Saranno prese in considerazione, se del caso, ulteriori misure. 2. Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione politica generale in tale paese, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione delle misure suindicate, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con esso, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio. Articolo 11 La posizione comune 96/635/PESC è abrogata e sostituita dalla presente posizione comune. I riferimenti esistenti alla posizione comune 96/635/PESC sono da considerarsi riferimenti alla presente posizione comune. Articolo 12 La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla sua adozione. Essa scade il 29 aprile 2004. Articolo 13 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2002/831/PESC (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 7). (2) Tale embargo concerne armi destinate a uccidere e le relative munizioni, piattaforme per armi, munizioni, piattaforme non destinate ad armi e equipaggiamento ausiliario. L'embargo concerne altresì pezzi di ricambio, riparazioni, manutenzione e trasferimento di tecnologia militare. La presente posizione comune non riguarda i contratti stipulati prima dell'8 novembre 1996. ALLEGATO Elenco delle persone di cui all'articolo 4 1. >SPAZIO PER TABELLA> 2. Ex membri dello SLORC: Ten. gen. Phone Myint (5.1.1931) Ten. gen. Aung Ye Kyaw (12.12.1930) Ten. gen. Sein Aung (11.11.1931) Ten. gen. Chit Swe (18.1.1932) Ten. gen. Mya Thin (31.12.1931) Ten. gen. Kyaw Ba (7.6.1932) Ten. gen. Tun Kyi (1.5.1938) Ten. gen. Myo Nyunt (30.9.1930) Ten. gen. Maung Thint (25.8.1932) Ten. gen. Aye Thoung (13.3.1930) Ten. gen. Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada) Ten. gen. Maung Hla Magg. gen. Soe Myint Ten. gen. Myint Aung 3. >SPAZIO PER TABELLA> 4. >SPAZIO PER TABELLA> 5. >SPAZIO PER TABELLA> 6. >SPAZIO PER TABELLA> 7. >SPAZIO PER TABELLA> 8. >SPAZIO PER TABELLA> 9. >SPAZIO PER TABELLA> 10. >SPAZIO PER TABELLA> 11. >SPAZIO PER TABELLA> 12. >SPAZIO PER TABELLA>