32003D0330

2003/330/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, sulla declassificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 13/05/2003 pag. 0022 - 0023


Decisione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

sulla declassificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

(2003/330/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

(1) Il documento SCH/II-Vision (99) 5 stabilisce, tra l'altro, i principi in base ai quali si deve applicare la procedura automatizzata per la consultazione, ai fini del rilascio dei visti, delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

(2) La decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo "Schengen" SCH/Com-ex(94) 15 rev.(1) ha confermato che il documento SCH/II-Vision (99) 5 è parte costituente dell'acquis di Schengen e l'articolo 2 di detta decisione ha classificato il documento come riservato.

(3) Il documento SCH/II-Vision (99) 5 è stato successivamente modificato con le decisioni del Consiglio del 24 aprile 2001 e del 19 dicembre 2002, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne taluni disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame della domanda di visto(2).

(4) Il documento SCH/II-Vision (99) 5, come modificato [in appresso denominato "rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)"] dovrebbe essere ora in parte declassificato. Le restanti parti della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) dovrebbero essere classificate a un livello inferiore, vale a dire "Restreint UE".

(5) È opportuno abrogare l'articolo 2 della decisione 2000/645/CE, così che le future decisioni sulla classificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) possano essere prese in conformità delle norme ordinarie in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio(3),

DECIDE:

Articolo 1

La rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è declassificata, fatta eccezione per la parte I, punti 2 e 3 e per gli allegati 3, 6, 7 e 9.

Articolo 2

La parte I, punti 2 e 3 e gli allegati 3, 6, 7 e 9 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono classificati "Restreint UE".

Articolo 3

1. L'articolo 2 della decisione 2000/645/CE è abrogato.

2. Le decisioni future riguardanti la classificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono prese in conformità delle disposizioni della decisione 2001/264/CE.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Espersen

(1) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24.

(2) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(3) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.