32003D0009

2003/9/CE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa all'osservanza delle condizioni di cui al protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0074 - 0075


Decisione del Consiglio

del 10 dicembre 2002

relativa all'osservanza delle condizioni di cui al protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo

(2003/9/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e),

vista la decisione del Consiglio del 29 luglio 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 ottobre 1993 è stato firmato l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra(1).

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), di detto articolo, la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati a quanto è assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e che essi siano progressivamente ridotti, che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità di produzione nella Repubblica ceca.

(3) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996.

(4) Nel febbraio 1998 la Repubblica ceca ha chiesto la proroga di tale periodo.

(5) È opportuno concedere una proroga del periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea.

(6) A tale scopo, il 9 ottobre 2002, la Comunità e la Repubblica ceca hanno firmato un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(7) L'articolo 1 del protocollo aggiuntivo concede una proroga del periodo in questione, fatta salva l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo.

(8) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Repubblica ceca alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani di attività conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e valutati e accettati dall'autorità nazionale per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la tutela della concorrenza economica).

(9) Nel giugno, luglio e settembre 2002, la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani di attività valutati e accettati dall'Ufficio per la tutela della concorrenza economica.

(10) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione definitiva del programma di ristrutturazione e dei piani di attività da parte della Commissione.

(11) La Commissione ha proceduto ad una valutazione del programma di ristrutturazione e dei piani presentati dalla Repubblica ceca. La valutazione indica che gli aiuti alla ristrutturazione sono necessari per ripristinare la vitalità di talune imprese nell'industria ceca dell'acciaio. La valutazione conferma che la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei piani condurranno le imprese alla vitalità in condizioni normali di mercato entro il termine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti sono strettamente limitati a quanto è assolutamente necessario per raggiungere questo obiettivo, che gli aiuti alla ristrutturazione dell'industria ceca dell'acciaio cesseranno entro la fine del 2003 e che il programma di ristrutturazione è collegato ad una razionalizzazione globale e ad una riduzione della capacità di produzione complessiva nella Repubblica ceca. La valutazione pertanto conclude che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Repubblica ceca sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

(12) Le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo sono pertanto osservate,

DECIDE:

Articolo unico

Il programma di ristrutturazione e i piani di attività presentati alla Commissione da parte della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.