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Document 32002R2347

Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde

OJ L 351, 28.12.2002, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 47 - 52

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2347/oj

32002R2347

Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0006 - 0011


Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

del 16 dicembre 2002

che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(3), il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie per assicurare uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile e le condizioni di accesso alle risorse.

(2) I pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le possibilità di pesca per questi stock per garantirne la sopravvivenza.

(3) I pareri scientifici indicano inoltre che la gestione dello sforzo di pesca costituisce un metodo adeguato per garantire la gestione precauzionale degli stock di acque profonde.

(4) È pertanto opportuno rilasciare un permesso di pesca speciale alle navi che pescano specie di acque profonde e limitare lo sforzo di pesca per questi stock ai livelli recentemente registrati.

(5) Per ottenere pareri scientifici di alta qualità è necessario disporre di informazioni accurate e aggiornate sulle operazioni di pesca, che debbono essere possibilmente raccolte da osservatori scientifici ben formati e indipendenti in collaborazione con l'industria della pesca e con altre parti interessate.

(6) Le informazioni appropriate, verificabili e aggiornate necessarie per i pareri scientifici sulla pesca e nell'ambiente marino dovrebbero essere quanto prima messi a disposizione dei competenti organi scientifici e di gestione.

(7) Per assicurare una gestione efficace e precauzionale dello sforzo di pesca esercitato sulle specie di acque profonde è necessario identificare i pescherecci che pescano tali specie mediante i permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali(4) e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94(5).

(8) Per garantire il rispetto delle misure previste dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo supplementari, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(6), e dal regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite(7).

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nelle sottozone CIEM da I a XIV compresa, [34.1.2] e nelle acque comunitarie delle zone Copace 34.1.1; 34.1.2, 34.1.3 e 34.2 durante le quali sono catturate le specie elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "specie di acque profonde" le specie che figurano nell'elenco dell'allegato I;

b) "permesso di pesca per acque profonde" un permesso di pesca speciale per specie di acque profonde rilasciato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94;

c) "potenza" la potenza motrice complessiva installata a bordo delle navi espressa in kw e calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci(9);

d) "volume" la stazza lorda, calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86;

e) "kilowatt-giorni di pesca" il prodotto ottenuto moltiplicando la potenza, quale definita alla lettera c), per il numero di giorni durante i quali un peschereccio ha calato in acqua un attrezzo da pesca.

Articolo 3

Permesso di pesca per acque profonde

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

2. A richiesta di uno Stato membro possono essere fissate misure specifiche per tener conto delle attività di pesca stagionali o artigianali.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate regole dettagliate in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Restrizioni dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde.

Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.

Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri forniscono, entro trenta giorni, la documentazione relativa alle catture effettuate dalle navi alle quali sono stati concessi permessi di pesca per acque profonde.

2. Ogni Stato membro può rilasciare alle proprie navi permessi di pesca per acque profonde solamente a condizione che:

a) la potenza complessiva di queste navi non superi la potenza complessiva determinata conformemente al paragrafo 1; e/o

b) il volume complessivo di queste navi non superi il volume complessivo determinato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

Indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario in possesso di un permesso di pesca per acque profonde annota nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 6

Sistemi di controllo via satellite

1. Senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1489/97, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ed agli Stati costieri ogni due ore.

2. Una volta che l'uscita in mare si è conclusa, la nave non può lasciare il porto sino a quando le autorità competenti non hanno constatato che l'impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.

3. Le recidive nella mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerate comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca(10).

4. Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Porti designati

1. A decorrere dal 1o marzo 2003 è vietato sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.

2. Ogni Stato membro designa i porti nei quali debbono essere sbarcate le catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie di acque profonde di ogni singolo sbarco.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i trenta giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri.

Articolo 8

Osservatori

1. Ogni Stato membro assegna osservatori scientifici ai pescherecci per i quali è stato rilasciato un permesso di pesca per acque profonde in base ad un programma di campionamento, quale previsto al paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro predispone un piano di campionamento per l'assegnazione degli osservatori e per il campionamento nel porto che garantisca la raccolta di dati rappresentativi e validi per la valutazione e la gestione degli stock di acque profonde.

Il piano di campionamento è approvato dalla Commissione in base ad una valutazione scientifica e statistica entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le misure necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate in conformità della procedura dell'articolo 11, paragrafo 2.

4. L'osservatore scientifico:

a) annota indipendentemente in un giornale di bordo le informazioni di cui all'articolo 5;

b) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla ricezione della sua richiesta scritta;

c) svolge eventuali altri compiti previsti dal piano di campionamento.

5. L'osservatore scientifico non può essere:

a) un parente del comandante della nave o un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;

b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;

c) un dipendente del rappresentante del comandante;

d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;

e) un parente del rappresentante del comandante.

Articolo 9

Dati

Oltre agli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93 gli Stati membri, in base ai dati registrati nei giornali di bordo con la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto e alle relazioni presentate dagli osservatori scientifici, comunicano alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca effettuato, espresso in kilowatt-giorni di pesca, ripartiti per trimestre, per tipo di attrezzo, per specie nonché i dati relativi alle specie di cui all'allegato II e i dati per rettangolo statistico CIEM o sottodivisione Copace.

La Commissione trasmette immediatamente questi dati agli organi scientifici competenti.

Articolo 10

Follow-up

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime generale di gestione delle specie di acque profonde entro il 30 giugno 2005. Sulla scorta di tale relazione la Commissione proporrà al Consiglio le eventuali modifiche da apportare a detto regime.

Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/902.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. Fischer Boel

(1) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 184.

(2) Parere reso il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 169 del 9.6.1998, pag. 1).

(4) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(5) GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

(6) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(7) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/99 della Commissione (GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5).

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 22.12.1994, pag. 11).

(10) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

ALLEGATO I

Elenco delle specie di acque profonde

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Lista supplementare di specie di acque profonde di cui all'articolo 9

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Dati relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca ed alle operazioni di pesca di cui all'articolo 5

1. Per i pescherecci che utilizzano palangari:

- il numero medio di ami utilizzati sui palangari,

- la durata complessiva di immersione dei palangari in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero di immersioni durante tale periodo,

- le profondità di pesca.

2. Per i pescherecci che utilizzano reti fisse:

- la dimensione delle maglie delle reti,

- la lunghezza media delle reti,

- l'altezza media delle reti,

- la durata totale di immersione delle reti in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero totale di retate durante tale periodo,

- le profondità di pesca.

3. Per i pescherecci che utilizzano attrezzi trainati:

- le dimensioni delle maglie delle reti,

- la durata complessiva di immersione delle reti in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero totale di retate durante tale periodo,

- le profondità di pesca.

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