32002R1185


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione, del 1° luglio 2002, che modifica l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

 GU L 173 del 3.7.2002, pagg. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 19 tomo 06 pag. 25 - 25

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

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Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione

del 1o luglio 2002

che modifica l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi(1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1) L'istanza di dichiarazione di esecutività di una decisione sull'esercizio della potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi deve essere proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000.

(2) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1347/2000 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici di cui all'allegato I.

(3) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una modifica all'elenco dei giudici di cui all'allegato I. Occorre quindi adeguare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1347/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000, il testo dell'undicesimo trattino è sostituito dal testo seguente: "- nei Paesi Bassi, al 'voorzieningenrechter van de rechtbank'."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2002.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

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