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Document 32002L0039

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

OJ L 176, 5.7.2002, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 316 - 320
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 32 - 36

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/39/oj

32002L0039

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 05/07/2002 pag. 0021 - 0025


Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 giugno 2002

che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari(5) il Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la riconciliazione della graduale e controllata liberalizzazione del mercato postale con una garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio(6), ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e, infine, un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.

(3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso ribadisce inoltre la necessità di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(4) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999(7) e del 18 febbraio 2000(8) sui servizi postali europei sottolineano l'importanza sociale ed economica dei servizi postali e la necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.

(5) I provvedimenti in questo settore dovrebbero essere concepiti in maniera tale da assicurare anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del trattato, vale a dire un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

(6) La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per il mantenimento della coesione in termini sociali e occupazionali nelle regioni montuose e insulari. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

(7) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri secondo le rispettive competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi postali; secondo, accelerare la liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.

(8) Anche il Consiglio europeo di Lisbona ha considerato d'importanza essenziale che, nell'ambito del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale ed alle imprese incaricate della gestione di tali servizi.

(9) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità, compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese consultazioni con le parti interessate.

(10) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe consentire al settore postale di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre più esigenti.

(11) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.

(12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nell'intero settore postale dovrebbe contribuire a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.

(13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno preminente. Tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati postali e eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale dovute a tali misure (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi sul mercato.

(14) È opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine nell'ambito delle nuove condizioni del mercato. Un opportuno periodo di tempo è inoltre necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un ambiente più aperto. È quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore apertura del mercato, sulla base di fasi intermedie che rappresentino un'apertura significativa ma controllata del mercato, seguite da un riesame e da una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.

(15) È opportuno assicurare che le prossime fasi dell'apertura del mercato abbiano natura sostanziale e siano realizzabili in pratica dagli Stati membri, garantendo nel contempo la continuità del servizio universale.

(16) Riduzioni generali a 100 grammi nel 2003 e a 50 grammi nel 2006 dei limiti di peso dei servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinate con la completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita costituiscono, con eventuali eccezioni nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, ulteriori passi, relativamente semplici e controllati, ma tuttavia significativi.

(17) Nella Comunità gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi rappresentano in media circa il 16 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale, il 9 % dei quali corrisponde a invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 100 a 350 grammi, mentre gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita al di sotto del limite di peso di 50 grammi rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un ulteriore 3 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.

(18) Limiti di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari rispettivamente a tre volte nel 2003 e a due volte e mezzo nel 2006 la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida sono appropriati in combinazione, ove applicabile, con limiti di peso di 100 e 50 grammi.

(19) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri rimanenti la crescita potenziale è considerevole. La pubblicità diretta è già in gran parte aperta alla concorrenza in sei Stati membri. I miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di prezzo che risulteranno dalla concorrenza consentiranno di migliorare la posizione della pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi. Ciò, a sua volta, è probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto addizionale e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, è opportuno prevedere che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra.

(20) La posta transfrontaliera in uscita rappresenta in media il 3 % del totale delle entrate postali. L'apertura de iure di tale segmento del mercato in tutti gli Stati membri, con le eccezioni necessarie per garantire la fornitura del servizio universale, consentirebbe a operatori postali diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera in uscita.

(21) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata consentirebbe l'elusione dei limiti di 100 grammi nel 2003 e di 50 grammi nel 2006 in seguito al trasferimento della località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili. L'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori difficoltà operative. Limiti di peso di 100 e 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera ordinaria in entrata e la pubblicità diretta per corrispondenza, come per la corrispondenza nazionale ordinaria, possono considerarsi pratici in quanto non presentano rischi di elusione nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.

(22) La definizione in questo momento di un calendario relativo alle ulteriori fasi per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio postale moderno ed efficiente.

(23) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri riservino taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti consentiranno ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario e, quindi, senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.

(24) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo e i servizi ai quali tali limiti si applicano, sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di una decisione che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.

(25) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o per qualsiasi modifica riguardo al funzionamento, all'attivazione o ai pagamenti, possono costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e richiedono, quindi, la previa notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(26) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del servizio universale.

(27) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri devono designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere riconosciuto e potenziato, in particolare per quanto concerne il compito di assicurare il rispetto dei servizi riservati, ad eccezione degli Stati membri nei quali non vi sono servizi riservati. L'articolo 9 della direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi di detta direttiva.

(28) Potrebbe essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione delle licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale sia quelli di altri operatori autorizzati, compresi i titolari di licenze individuali. Potrebbe inoltre essere appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii.

(29) I fornitori del servizio universale prestano normalmente servizi, ad esempio a clienti commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio universale dovrebbero rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto concerne i terzi fra loro, sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti privati in condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.

(30) Al fine di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli sviluppi relativi al mercato interno dei servizi postali, la Commissione dovrebbe presentare a tali istituzioni relazioni periodiche sull'applicazione della presente direttiva.

(31) È opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2008 la data di fine validità della direttiva 97/67/CE. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione stabilite negli Stati membri ai sensi della direttiva 97/67/CE.

(32) La direttiva 97/67/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(33) La presente direttiva è subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali(9),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1o gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003 se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1o gennaio 2006 se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo.

Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

2. Lo scambio di documenti può non essere riservato.

3. La Commissione elaborerà uno studio prospettivo che valuterà, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009. In base alle conclusioni dello studio, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato postale interno o che determini un'altra eventuale fase alla luce delle conclusioni di tale studio.";

2) all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti trattini: "- Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti privati in condizioni simili,

- il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nel settore riservato a partire da entrate ricavate da servizi compresi nel settore riservato è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva; a tal fine, salvo negli Stati membri in cui non esistono servizi riservati, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione.";

3) all'articolo 19, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: "Gli Stati membri assicurano che siano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore).

Gli Stati membri possono disporre che detto principio sia applicato anche ai beneficiari di servizi che:

- non rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, e

- rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, ma non sono offerti dal fornitore del servizio universale.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.";

4) all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e predispongono, se del caso, controlli e procedure specifiche per garantire che i servizi riservati siano rispettati. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza postale.";

5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 7, ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, e alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.";

6) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220 e

GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 291.

(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.

(3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

(4) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (GU C 232 del 17.8.2001, pag. 287), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

(5) GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

(6) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(7) GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.

(8) GU C 339 del 29.11.2000, pag. 297.

(9) GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.

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