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Document 32002L0033

Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

OJ L 315, 19.11.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 44

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/33/oj

32002L0033

Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 19/11/2002 pag. 0014 - 0015


Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 ottobre 2002

che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Numerosi atti comunitari stabiliscono norme sanitarie e di polizia sanitaria per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(4) ha sostituito le norme contenute in tali atti.

(3) Per tener conto delle nuove disposizioni è pertanto necessario modificare la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(5) e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 90/425/CEE, allegato A, capitolo I, sezione 1, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

"- Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)."

Articolo 2

La direttiva 92/118/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, sono soppresse le lettere e) e g).

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al primo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

"nonché delle gelatine non destinate al consumo umano";

e

b) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- i nuovi prodotti d'origine animale destinati al consumo umano di cui è autorizzata l'immissione sul mercato di uno Stato membro successivamente alla data prevista all'articolo 20 possano essere oggetto di scambi o d'importazione soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in conformità all'articolo 15, primo comma, previo esame, fatto eventualmente alla luce di un parere del comitato veterinario scientifico istituito con decisione 81/651/CEE, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica.".

3) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, provengono da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;".

4) L'allegato I è così modificato:

a) i capitoli 1, 3 e 4 sono soppressi;

b) il capitolo 5 è così modificato:

i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:

"destinati al consumo umano";

ii) nella sezione A sono soppressi i seguenti termini:

"A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale:";

iii) la sezione B è soppressa;

c) il capitolo 6 è così modificato:

i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:

"destinate al consumo umano";

ii) la parte I è così modificata:

- la sezione A è sostituita dalla seguente:

"A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva;"

- alla sezione B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE;"

d) al capitolo 7, la parte II è soppressa; e

e) i capitoli 8, 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 166.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 31.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (GU C 53 del 28.2.2002, pag. 22), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27).

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