32002D0762

2002/762/CE: Decisione del Consiglio, del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil")

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 25/09/2002 pag. 0007 - 0016


Decisione del Consiglio

del 19 settembre 2002

che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil")

(2002/762/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (di seguito "convenzione Bunker Oil") è stata adottata il 23 marzo 2001, con la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace alle persone che subiscono danni causati dal versamento di petrolio trasportato come carburante dalle navi. La convenzione Bunker Oil colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.

(2) Gli articoli 9 e 10 della convenzione Bunker Oil incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(2).

(3) Soltanto la Comunità è quindi competente per gli articoli 9 e 10 della convenzione Bunker Oil nella misura in cui detti articoli incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario.

(4) La convenzione Bunker Oil riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità firmare e ratificare la convenzione Bunker Oil, né aderirvi. Inoltre, non si prospetta un'adesione della Comunità in tempi ravvicinati.

(5) La convenzione Bunker Oil presenta un'importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

(6) Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione Bunker Oil rientrano nella competenza nazionale degli Stati membri e soltanto le disposizioni riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sono materia di esclusiva competenza comunitaria. Dati l'oggetto e le finalità della convenzione Bunker Oil, non è prevedibile dissociare, da un lato, l'accettazione delle disposizioni di tale convenzione che rientrano nella competenza comunitaria e, dall'altro, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri.

(7) È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi, a titolo eccezionale, gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire alla convenzione Bunker Oil nell'interesse della Comunità, alle condizioni enunciate nella presente decisione.

(8) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per poter firmare la convenzione Bunker Oil anteriormente al 30 settembre 2002 e mettere a punto in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione a tale convenzione Bunker Oil nell'interesse della Comunità. Essi dovrebbero scambiarsi informazioni sullo stato delle suddette procedure allo scopo di prepararsi al deposito degli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione.

(9) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze della Comunità esistenti in materia, il Consiglio autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione Bunker Oil, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

3. Nella presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

Quando firmano o ratificano la convenzione Bunker Oil o vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente: "Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, se emesse da un giudice di [(3)...] sono riconosciute e eseguite in [(4)...] conformemente alla pertinente normativa comunitaria interna in materia."

(5)

Articolo 3

1. Gli Stati membri si adoperano per poter firmare la convenzione Bunker Oil anteriormente al 30 settembre 2002.

2. Gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per poter depositare, entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006, gli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione Bunker Oil presso il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 30 giugno 2004, circa la data prevista per l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica o adesione.

4. Gli Stati membri cercano di scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o adesione.

Articolo 4

Quando firmano o ratificano la convenzione Bunker Oil o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affinché la convenzione Bunker Oil sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte contraente della medesima.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 371.

(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3) Tutti gli Stati membri ai quali si applica la presente decisione eccettuati lo Stato membro che formula la dichiarazione e la Danimarca.

(4) Stato membro che formula la dichiarazione.

(5) Attualmente, tali norme sono fissate nel regolamento (CE) n. 44/2001.


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