32001R0747


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

 GU L 109 del 19.4.2001, pagg. 2–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 02 tomo 11 pag. 248 - 275
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Regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria(1), la Repubblica araba d'Egitto(2), il Regno hascemita di Giordania(3), la Repubblica araba siriana(4), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta(5) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo(6), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità(7), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia(8) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

(4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro(9), tra la Comunità europea e l'Egitto(10) e tra la Comunità europea e Israele(11).

(5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli(12) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

(6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra(13), e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina(14), il Regno del Marocco(15), lo Stato d'Israele(16), dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti(17) e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco(18).

(8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità(19). Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.

(9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.

(10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.

(11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.

(12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.

(13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(20).

(14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(21) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

(16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza(22).

(17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve(23).

(18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti "vini liquorosi" nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.

(19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina(24), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(25),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o quantitativi di riferimento

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania, della Siria, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Turchia, di Malta e di Cipro, elencati agli allegati I - XI, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

1. Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I - III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII oppure di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

2. L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario di cui all'allegato XI, numero d'ordine 09.1417, per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti "vini liquorosi" nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.

2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;

b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;

c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;

d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;

e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92(26), in appresso denominato il "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.

(2) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.

(3) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.

(4) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.

(5) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.

(6) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.

(7) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

(8) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.

(9) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.

(10) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.

(11) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.

(12) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(13) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(14) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(15) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(16) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(17) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).

(18) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).

(19) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

(20) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(21) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

(22) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(23) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

(24) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(25) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(26) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

ALGERIA

Contingenti tariffari

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B: Quantitativi di riferimento

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingente tariffario

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

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ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

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ALLEGATO X

MALTA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingente tariffario

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO XI

CIPRO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

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PARTE B: Quantitativi di riferimento

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ALLEGATO XII

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ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

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