32001L0050

Direttiva 2001/50/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 12/07/2001 pag. 0014 - 0017


Direttiva 2001/50/CE della Commissione

del 3 luglio 2001

che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(3) elenca le sostanze che possono essere utilizzate come coloranti negli alimenti.

(2) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare(4), modificata dalla direttiva 1999/75/CE(5), definisce i criteri di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE.

(3) Alla luce del progresso tecnico è necessario modificare i criteri di purezza indicati nella direttiva 95/45/CE per i caroteni misti [E160a(i)] e beta-carotene [E160a(ii)].

(4) È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel "Codex alimentarius", secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).

(5) Pertanto è necessario adattare la direttiva 95/45/CE.

(6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella parte B dell'allegato alla direttiva 95/45/CE, il testo relativo ai caroteni misti [E160a(i)] e beta-carotene [E160a(ii)] è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono responsabili dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(4) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

(5) GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19.

ALLEGATO

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