Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 2001, relativa ai principi per l'utilizzo di "SOLVIT" — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3901]
GU L 331 del 15.12.2001, pagg. 79–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Raccomandazione della Commissione
del 7 dicembre 2001
relativa ai principi per l'utilizzo di "SOLVIT" - la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno
[notificata con il numero C(2001) 3901]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/893/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3 del trattato prevede l'abolizione di tutti gli ostacoli frapposti alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali tra gli Stati membri, ai fini dell'istituzione del mercato interno. I singoli e le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, possono trarre vantaggio da un sistema che consenta di risolvere in modo informale i problemi derivanti dall'inadeguata applicazione delle norme intese a realizzare tale obiettivo.
(2) Nel Piano d'azione per il mercato unico del 1997(1), gli Stati membri sono stati invitati ad istituire punti di contatto cui i singoli e le imprese possano rivolgersi per la soluzione dei problemi specifici relativi al mercato interno. Gli Stati membri hanno istituito centri di coordinamento chiamati a cooperare nella soluzione dei problemi transfrontalieri derivanti dall'inadeguata applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni ("rete per la soluzione dei problemi").
(3) La rete per la soluzione dei problemi è attiva da tre anni. Gli Stati membri e la Commissione ne hanno valutato l'efficacia attraverso il comitato consultivo per il mercato interno, constatando che una delle sue principali debolezze risiede nel fatto che non tutte le questioni sono trattate allo stesso modo e che le persone estranee alla gestione della rete non ne conoscono il funzionamento.
(4) La Commissione ha esposto le proprie idee in merito alla soluzione dei problemi nella comunicazione sulla soluzione efficace dei problemi nel mercato interno (SOLVIT)(2). Essa ha proposto una nuova strategia denominata "SOLVIT", intesa ad aumentare l'efficienza della rete attraverso la costituzione di una base di dati comune. I centri di coordinamento degli Stati membri registreranno e seguiranno le singole questioni e ciò renderà più efficiente la rete e permetterà ai cittadini di conoscerne il funzionamento.
(5) È opportuno elaborare principi comuni affinché SOLVIT possa rispondere alle esigenze dei singoli e delle imprese ed affinché gli sforzi compiuti da uno qualsiasi degli Stati membri trovino riscontro negli altri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie affinché i centri di coordinamento siano in grado di gestire un numero crescente di casi, fornire agli utenti un servizio di alta qualità e promuovere l'informazione dei cittadini.
(6) Il Parlamento europeo, il Consiglio(3), il Comitato economico e sociale(4) e il Comitato delle regioni(5) hanno sottolineato la necessità di apprestare metodi più efficaci per la soluzione dei problemi transfrontalieri.
(7) Il Libro bianco sulla governance europea(6) costituisce una delle iniziative intese a rendere l'Unione più vicina ai cittadini ed alle imprese. Esso ribadisce in particolare che spetta alle amministrazioni ed ai giudici nazionali garantire la corretta applicazione del diritto comunitario.
(8) SOLVIT costituisce una rete per la soluzione informale dei problemi e deve quindi occuparsi esclusivamente di questioni che non sono pendenti dinanzi ai giudici comunitari o nazionali. Il richiedente resta libero di adire in qualsiasi momento le vie legali e in tal caso la questione dovrà essere considerata chiusa nella base di dati. SOLVIT non intende sostituirsi alle strutture efficaci che già esistano per la soluzione dei problemi transfrontalieri, ma si limiterà ad indirizzare ad esse le eventuali questioni pertinenti.
(9) Affinché i problemi possano essere risolti con successo è necessaria l'effettiva collaborazione tra i centri di coordinamento. Il centro di coordinamento situato nello Stato membro del richiedente dovrebbe verificare la rilevanza della questione sollevata e garantire che siano rese disponibili tutte le informazioni pertinenti. Spetta quindi al centro di coordinamento situato nello Stato membro in cui si è verificato il problema prendere i provvedimenti necessari per la soluzione del caso.
(10) I due centri di coordinamento interessati dovrebbero riscontrare la rilevanza della questione ed impegnarsi a risolverla entro una determinata scadenza, prorogabile in casi eccezionali.
(11) I richiedenti dovrebbero essere preventivamente informati in merito alla procedura applicata, ai tempi previsti ed alla possibilità di adire le vie formali, ad esempio i procedimenti giudiziari. Per l'adizione delle vie formali può essere prescritta l'osservanza di certi termini, che non sono sospesi dall'utilizzo di SOLVIT. I richiedenti non devono necessariamente accettare le soluzioni proposte. Poiché costituisce un sistema volto alla soluzione informale dei problemi, SOLVIT non prevede strumenti tesi all'impugnazione delle soluzioni proposte.
(12) Tutte le soluzioni proposte dovrebbero essere pienamente conformi al diritto comunitario. La Commissione si riserva il diritto di procedere contro gli Stati membri nei casi in cui fossero in contrasto con il diritto comunitario.
(13) È opportuno prendere tutte le misure adeguate per la tutela delle informazioni riservate.
(14) I principi stabiliti dalla presente raccomandazione dovrebbero applicarsi a partire dal momento in cui la base di dati in linea diviene operativa,
RACCOMANDA:
I. GENERALITÀ
A. Oggetto e campo d'applicazione
La presente raccomandazione stabilisce i principi che i centri di coordinamento degli Stati membri dovrebbero seguire ai fini della gestione, nel quadro della rete SOLVIT, dei problemi transfrontalieri inerenti all'applicazione delle norme sul mercato interno.
Essa non si applica ai problemi pendenti dinanzi ad organi giurisdizionali nazionali o comunitari.
B. Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:
1) "centro di coordinamento": l'organo amministrativo dello Stato membro incaricato della gestione dei problemi transfrontalieri sollevati da singoli o imprese;
2) "centro di coordinamento d'appartenenza": il centro di coordinamento dello Stato membro in cui il problema è stato sollevato;
3) "centro di coordinamento competente": il centro di coordinamento dello Stato membro in cui il problema transfrontaliero si è verificato;
4) "problema transfrontaliero": qualsiasi problema incontrato da singoli o da imprese di uno Stato membro relativamente all'applicazione, da parte di un'autorità pubblica di altro Stato membro, delle norme sul mercato interno; tale termine comprende anche le situazioni in cui il singolo o l'impresa avente legami amministrativi (ad esempio nazionalità, qualificazioni, sede di attività) con uno Stato membro si trovi già nell'altro Stato membro in cui si verifica il problema;
5) "norme sul mercato interno": le disposizioni disciplinanti il mercato interno ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato;
6) "procedimenti giudiziari": i procedimenti formali di risoluzione delle controversie promossi davanti ad organi giurisdizionali o paragiurisdizionali;
7) "richiedente": il singolo o l'impresa che ha esposto il problema transfrontaliero ad un centro di coordinamento.
II. PRINCIPI
A. Centro di coordinamento d'appartenenza
1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe inserire il problema transfrontaliero nella base di dati SOLVIT.
2. Prima di registrare una determinata questione nella base di dati, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe:
a) verificarne la rilevanza;
b) controllare se altri strumenti, ad esempio la rete dei Centri Euro-Info, non possano offrire una soluzione migliore;
c) verificare se non sia più indicato l'avvio di un procedimento giudiziario.
Esso non dovrebbe inserire nella base di dati le questioni pendenti nell'ambito di procedimenti giudiziari. Qualora il richiedente decidesse di avviare un procedimento giudiziario, la questione di cui trattasi dovrebbe essere eliminata dalla base di dati.
3. Al momento di inserire una determinata questione nella base di dati, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe mettere a disposizione del centro di coordinamento competente tutte le informazioni pertinenti per una rapida soluzione del problema, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui al punto H.
4. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe restare in contatto con il richiedente fino alla soluzione del problema.
B. Centro di coordinamento competente
1. Il centro di coordinamento competente dovrebbe confermare l'ammissibilità della questione entro una settimana e comunicare la questione al servizio competente della propria amministrazione affinché vengano presi i provvedimenti necessari. Le informazioni supplementari eventualmente necessarie dovrebbero essere richieste quanto prima al centro di coordinamento d'appartenenza. Qualora il centro di coordinamento competente decidesse di non ammettere la questione, la base di dati dovrebbe automaticamente indicare l'inammissibilità della stessa e i relativi motivi. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe in tal caso informare il richiedente, il quale potrà proseguire la difesa delle proprie ragioni nell'ambito di procedimenti formali.
2. Il centro di coordinamento competente dovrebbe assumere la responsabilità per la soluzione del problema transfrontaliero.
C. Informazioni da fornire al richiedente
1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe informare preventivamente i richiedenti in merito alla procedura e ai tempi previsti, segnalando altresì l'eventuale possibilità di adire le vie formali a livello nazionale o comunitario. Esso dovrebbe inoltre far presente che nell'ambito del diritto nazionale potrebbe essere prescritta l'osservanza di specifici termini per la tutela dei dritti e che su tali termini l'attività della rete SOLVIT non ha alcuna incidenza.
2. I richiedenti dovrebbero inoltre essere informati del fatto che essi non devono necessariamente accettare le soluzioni proposte. Le soluzioni proposte non possono peraltro essere impugnate nell'ambito di SOLVIT. Se un problema non può essere risolto con SOLVIT o se la soluzione proposta è considerata inaccettabile, il richiedente può - ove lo desideri - promuovere un procedimento formale. Se un procedimento giudiziario viene avviato in pendenza della soluzione del problema, la questione dovrebbe essere eliminata da SOLVIT.
D. Accesso alla base di dati SOLVIT
1. Il centro di coordinamento d'appartenenza e il centro di coordinamento competente dovrebbero avere la facoltà di registrare le informazioni nella base di dati SOLVIT e di chiudere le questioni.
2. Gli altri centri di coordinamento dovrebbero avere accesso, per sola visione, ai dati previamente resi anonimi. I richiedenti dovrebbero avere accesso, per sola visione, ai dati relativi ai problemi da essi esposti.
E. Termini
1. Non appena il centro di coordinamento competente confermi l'ammissibilità di una determinata questione, la base di dati dovrebbe indicare il termine previsto per la sua soluzione. Il termine massimo per la soluzione dei problemi dovrebbe essere pari a dieci settimane.
2. In casi eccezionali, i centri di coordinamento d'appartenenza e i centri di coordinamento competenti possono decidere di prorogare tale termine fino a un massimo di quattro settimane qualora ritengano che un ulteriore lasso di tempo sia necessario per la soluzione del problema.
F. Scambio di informazioni e comunicazioni
1. Il centro di coordinamento competente dovrebbe assumere ogni utile iniziativa per risolvere la questione in stretta collaborazione con gli altri servizi amministrativi.
2. Si dovrebbero utilizzare nella misura più ampia possibile la posta elettronica e altri rapidi mezzi di comunicazione.
3. Il centro di coordinamento competente dovrebbe tenere informato il centro di coordinamento d'appartenenza sullo stato di avanzamento della questione. Dovrebbe aggiornare le informazioni contenute nella base di dati ogniqualvolta si realizzino progressi o quanto meno una volta al mese.
4. Il centro di coordinamento d'appartenenza ed il centro di coordinamento competente dovrebbero stabilire di comune accordo quale lingua utilizzare nelle comunicazioni reciproche, tenendo presente l'esigenza di risolvere i problemi attraverso contatti informali e nella maniera più rapida ed efficace possibile, nell'interesse del richiedente.
5. Ove occorra, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe provvedere alla traduzione dei documenti presentati dal richiedente.
G. Esito della questione
1. Tutte le soluzioni proposte dovrebbero essere pienamente conformi al diritto comunitario. La Commissione si riserva il diritto di procedere contro gli Stati membri nei casi in cui fossero in contrasto con diritto comunitario.
2. Quando è stata trovata una soluzione al problema transfrontaliero entro il termine previsto, il centro di coordinamento competente ed il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbero prendere congiuntamente atto dell'avvenuta soluzione ed inserire una relativa informazione nella base di dati. Il centro di coordinamento competente dovrebbe comunicare al centro di coordinamento d'appartenenza in quale modo il richiedente possa avvalersi della soluzione raggiunta.
3. Ove giunga alla conclusione che lo Stato membro ha rispettato le norme del mercato interno e che la questione deve quindi considerarsi infondata, il centro di coordinamento competente dovrebbe inserire una relativa informazione nella base di dati. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe indicarne i motivi al richiedente. Qualora lo desideri, il richiedente potrà proseguire la difesa delle proprie ragioni nell'ambito di procedimenti formali.
H. Riservatezza
1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe di norma comunicare l'identità del richiedente al centro di coordinamento competente, per facilitare la soluzione del problema. Il richiedente dovrebbe esserne informato a tal riguardo all'inizio del procedimento ed avere la possibilità di opporsi. Qualora il richiedente si opponga, l'identità non dovrebbe essere comunicata.
2. Le informazioni fornite dal richiedente dovrebbero essere utilizzate dal centro di coordinamento competente esclusivamente per la soluzione del problema.
3. Dovrebbero essere prese in qualsiasi momento, ed in particolare all'atto del trasferimento dei dati attraverso la rete, misure adeguate per proteggere i dati personali e le informazioni commerciali riservate.
III. TERMINE INIZIALE D'APPLICABILITÀ E DESTINATARI
La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 1o giugno 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.
Per la Commissione
Frederik Bolkestein
Membro della Commissione
(1) CSE(97) 1 def. del 4.6.1997.
(2) COM(2001) 702 definitivo del 27.11.2001.
(3) Conclusione del Consiglio del 31 maggio 2001.
(4) CES 702/2001 del 30-31 maggio 2001.
(5) CDR 200/2001 riv. 2 del 14-15 novembre 2001.
(6) COM(2001) 428 del 25.4.2001.
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