32001D0611

2001/611/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione del Messico, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne le importazioni di equidi dal Messico e che abroga le decisioni 95/392/CE e 96/486/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2214]

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/08/2001 pag. 0049 - 0050


Decisione della Commissione

del 20 luglio 2001

che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione del Messico, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne le importazioni di equidi dal Messico e che abroga le decisioni 95/392/CE e 96/486/CE

[notificata con il numero C(2001) 2214]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/611/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 19, punto i),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(4), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/160/CEE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/27/CE(6), reca misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi.

(2) La decisione 92/260/CEE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE(8), prevede le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(3) La decisione 93/195/CEE della Commissione(9), modificata da ultimo dalla decisione 2001/610/CE(10), prevede le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea.

(4) La decisione 93/196/CEE della Commissione(11), modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE, prevede le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello.

(5) La decisione 93/197/CEE della Commissione(12), modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE, prevede le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(6) La decisione 95/392/CE della Commissione(13) prevede misure protettive contro la durina in Messico.

(7) La decisione 96/486/CE della Commissione(14) prevede misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico.

(8) Da oltre due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana in Messico ed una missione di ispezione veterinaria recentemente svolta in tale paese ha confermato che la situazione sanitaria degli equidi è soddisfacente. Tuttavia, a titolo di ulteriore precauzione, nella relazione su tale missione è raccomandato, per quanto concerne le esportazioni verso la Comunità, di regionalizzare i due stati dell'estremo meridione del Messico, Chiapas e Oaxaca. Dato che i cavalli da macello provengono da tali stati, è opportuno vietare le importazioni nella Comunità di equidi da macello provenienti dal Messico.

(9) Al fine di consentire le importazioni di equidi dal Messico, occorre stabilire la regionalizzazione di tale paese modificando l'allegato della decisione 92/160/CEE, adeguare le condizioni di polizia sanitaria modificando conformemente le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE ed abrogare le decisioni 95/392/CE e 96/486/CE.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine del codice ISO: "Messico

- L'intero territorio ad eccezione degli stati di Chiapas e di Oaxaca".

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente: "Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II.D è sostituito dal seguente: "CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Cuba, Giamaica, Messico (1), Paraguay, Uruguay per un periodo inferiore a novanta giorni".

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente: "Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Colombia (1) (CO), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY), Venezuela (1) (VE)".

2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente: "Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay, Venezuela".

Articolo 4

Il Messico è depennato dall'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D in base alla nota in calce n. 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE.

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente: "Argentina (AR) (2), Barbados (2) (BB), Bermuda (2) (BM), Bolivia (2) (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Cuba (2) (CU), Giamaica (2) (JM), Messico (1) (MX), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II.D è sostituito dal titolo seguente: "CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio comunitario di equidi registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba, Giamaica, e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile (1), Cile, Messico (1), Paraguay, Uruguay".

Articolo 6

Le decisioni 95/392/CE e 96/486/CE sono abrogate.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(4) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(5) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

(6) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 20.

(7) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(8) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 38.

(9) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(10) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(11) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7.

(12) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

(13) GU L 234 del 3.10.1995, pag. 44.

(14) GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 49.


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