32001D0427

2001/427/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/2001 pag. 0001 - 0003


Decisione del Consiglio

del 28 maggio 2001

che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità

(2001/427/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30, paragrafo 1, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha adottato il 16 dicembre 1993 una risoluzione sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e sui suoi legami con la criminalità organizzata(1) e il 17 novembre 1998 una risoluzione relativa agli orientamenti e alle misure di prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta contro la criminalità organizzata(2).

(2) L'articolo 29 del trattato stabilisce che l'obiettivo dell'Unione in questo campo dev'essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

(3) Nel piano d'azione di Vienna si chiedeva che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam si mettessero a punto misure di prevenzione della criminalità.

(4) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che occorre sviluppare le misure di prevenzione della criminalità e lo scambio delle migliori prassi e rafforzare la rete composta dalle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere innanzi tutto la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella connessa alla droga. A tal fine si auspicava un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.

(5) A norma della raccomandazione n. 6 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata(3), il Consiglio dev'essere opportunamente assistito da esperti qualificati in materia di prevenzione della criminalità, quali i punti focali nazionali, o mediante la costituzione di una rete di esperti appartenenti alle organizzazioni nazionali incaricate della prevenzione della criminalità.

(6) Vari seminari e conferenze importanti sulla prevenzione della criminalità, specie quelli tenutisi a Stoccolma nel 1996, a Noordwijk nel 1997, a Londra nel 1998 e nell'Algarve nel 2000 hanno sollecitato l'istituzione all'interno dell'Unione europea di una rete che potenziasse la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità. La conferenza ad alto livello svoltasi nell'Algarve ha altresì posto in risalto la necessità che l'approccio della prevenzione della criminalità sia pluridisciplinare e basato sul partenariato. Tale esigenza è stata rilevata anche dalla conferenza di Saragozza del 1996, che ha sottolineato gli stretti legami esistenti tra la criminalità organizzata e la criminalità in generale.

(7) È necessario coinvolgere l'insieme della società nell'elaborazione di un partenariato tra autorità pubbliche nazionali, locali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e cittadini. Le cause della criminalità sono molteplici e devono perciò essere affrontate con misure adottate a vari livelli da gruppi diversi della società, in collaborazione con le parti attive, aventi esperienze e competenze diverse, inclusa la società civile.

(8) La maggior parte dei reati commessi contro i cittadini dell'Unione europea hanno luogo nelle zone urbane, per cui è necessario prendere in considerazione anche politiche urbane. A tal fine si dovrebbe porre l'accento su ogni tipo di violenza urbana che pregiudica le normali attività della collettività,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituita una rete europea di prevenzione della criminalità, in seguito denominata "rete".

2. Il corretto funzionamento della rete è assicurato dai rappresentanti nazionali della stessa e da un segretariato, a norma della presente decisione.

3. La prevenzione della criminalità riguarda tutte le misure atte a, o che contribuiscono in altro modo, a contrastare la criminalità e a diminuire il sentimento di insicurezza, di natura sia quantitativa che qualitativa, da essa generato nei cittadini, scoraggiando direttamente le attività criminali o mediante il ricorso a politiche e interventi destinati a ridurre il potenziale di criminalità e a limitarne le cause. Essa si avvale delle azioni dei governi, delle autorità competenti, delle autorità giudiziarie del settore penale, delle autorità locali e delle associazioni impegnate in tale settore da esse istituite in Europa, degli operatori del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e dei cittadini, con il sostegno dei mezzi di comunicazione.

Articolo 2

1. La rete è composta di punti di contatto designati dai singoli Stati membri.

2. Ogni Stato membro designa un massimo di tre punti di contatto.

3. I punti di contatto comprendono almeno un rappresentante delle autorità nazionali competenti in materia di prevenzione della criminalità in tutti i suoi aspetti.

4. Ricercatori o docenti universitari specializzati in tale settore, nonché altri operatori impegnati nella prevenzione della criminalità, possono essere designati come punti di contatto. Gli Stati membri devono comunque fare in modo che attraverso i punti di contatto designati siano coinvolti ricercatori o docenti universitari, nonché altri operatori impegnati nella prevenzione della criminalità, quali le organizzazioni non governative, le autorità locali e gli operatori del settore privato.

5. Anche la Commissione designa un punto di contatto. L'Europol e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sono associati ai lavori per gli aspetti che li riguardano. Altri organismi competenti possono essere associati ai lavori.

6. Ciascuno Stato membro si accerta che i suoi punti di contatto possiedano una conoscenza sufficiente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione per poter comunicare con i punti di contatto degli altri Stati membri.

Articolo 3

1. La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello di Unione e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale. Pur occupandosi di tutti i tipi di criminalità, la rete si impegna in particolare nel settore della delinquenza giovanile, della criminalità urbana e di quella connessa alla droga.

2. In particolare, la rete:

a) facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli Stati membri e tra organismi nazionali, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, le altri componenti del Consiglio e gli altri gruppi di esperti e reti specializzate nella prevenzione della criminalità;

b) raccoglie e analizza le informazioni sulle azioni di prevenzione in corso, sulla loro valutazione e l'analisi delle migliori prassi, nonché i dati esistenti sulla criminalità e la sua evoluzione negli Stati membri, allo scopo di contribuire alla riflessione sulle future decisioni a livello nazionale ed europeo. La rete assiste inoltre il Consiglio e gli Stati membri con questionari in materia di criminalità e relativa prevenzione;

c) contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori di ricerca, formazione e valutazione nel campo della prevenzione della criminalità;

d) organizza conferenze, seminari, incontri e altre iniziative intese a far progredire e diffondere la riflessione su queste tematiche specifiche;

e) organizza attività che incentivano e favoriscono lo scambio di esperienze e migliori prassi;

f) promuove la cooperazione con i paesi candidati, i paesi terzi e gli organismi e le organizzazioni internazionali;

g) fornisce consulenza al Consiglio e alla Commissione, ove necessario e a loro richiesta, al fine di assisterli in merito a qualsiasi questione riguardante la prevenzione della criminalità;

h) rende conto ogni anno al Consiglio delle sue attività tramite le competenti strutture operative e indica i settori d'intervento prioritari del suo programma di lavoro per l'anno successivo. Il Consiglio prende atto della relazione, l'approva e la trasmette al Parlamento europeo.

Articolo 4

Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:

a) privilegia un approccio pluridisciplinare;

b) si tiene in stretto rapporto, tramite i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri;

c) crea e gestisce un sito Internet contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi;

d) si sforza di utilizzare e promuovere i risultati dei progetti riguardanti la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione.

Articolo 5

1. La rete si riunisce per la prima volta il 28 agosto 2001.

2. La rete si riunisce almeno una volta per semestre, su convocazione della Presidenza in carica del Consiglio.

3. Parallelamente alle riunioni della rete, i rappresentanti nazionali della rete, costituiti da un rappresentante per ciascuno Stato membro designato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, si riuniscono per decidere in merito alle questioni di cui al paragrafo 4.

4. I rappresentanti nazionali della rete decidono circa il programma annuale della stessa, incluso un piano finanziario. In particolare essi stabiliscono:

- i settori prioritari da esaminare,

- le principali iniziative specifiche da svolgere (seminari e conferenze, studi e ricerche, programmi di formazione, ...),

- la struttura del sito Web.

Essi redigono inoltre la relazione annuale sulle attività della rete.

Le decisioni dei rappresentanti nazionali della rete sono adottate all'unanimità.

La riunione dei rappresentanti nazionali della rete è presieduta dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

Tali rappresentanti si riuniscono almeno una volta durante ogni Presidenza. Essi stabiliscono il proprio regolamento interno, che viene adottato all'unanimità.

5. Le funzioni di segretariato della rete sono svolte dalla Commissione.

6. Il segretariato della rete e le relative attività sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.

7. Il Segretariato è responsabile dell'elaborazione del programma annuale della rete e della relazione annuale sulle attività della stessa. Svolge i compiti quotidiani della rete comprendenti la raccolta, l'analisi e la divulgazione delle informazioni, in collegamento con i punti di contatto nazionali. Assiste i membri della rete nella definizione, nella formulazione e nell'attuazione dei progetti. Esso crea e alimenta il sito web della rete. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretariato lavora in stretta collaborazione con i rappresentanti nazionali della rete.

Articolo 6

Il Consiglio procede alla valutazione dell'attività della rete nel triennio successivo all'adozione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Bodström

(1) GU C 20 del 24.1.1994, pag. 188.

(2) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 44.

(3) GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.