32001D0239

2001/239/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 981]

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/2001 pag. 0033 - 0034


Decisione della Commissione

del 26 marzo 2001

che modifica per la terza volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 981]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/209/CE(5).

(2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4) Poiché la situazione sanitaria del Regno Unito richiede un rafforzamento delle misure di lotta contro l'afta epizootica istituite da tale paese, le ulteriori misure di protezione comunitarie introdotte in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato mediante l'adozione della decisione 2001/172/CE devono essere mantenute fino a data da stabilire.

(5) Alcune disposizioni di tale decisione relative alle misure di controllo dei movimenti degli animali applicate negli altri Stati membri devono essere adeguate alla situazione sanitaria e al sistema zootecnico di taluni Stati membri.

(6) A fini di chiarezza occorre correggere alcuni riferimenti.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 27 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/172/CE della Commissione è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, le parole "relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne" sono sostituite dalle parole "relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".

2) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), terzo trattino, le parole "allegato A, capitolo VII" sono sostituite dalle parole "allegato B, capitolo VI".

3) All'articolo 11 bis, paragrafo 3, secondo comma, i due trattini e la lettera a) sono sostituiti dal seguente testo:

"- direttamente, o tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, e

- a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e destinazione,

a condizione che:

a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che siano spediti per la macellazione, e".

4) All'articolo 14, la data è sostituita da quella del "4 aprile 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

(5) GU L 76 del 16.3.2001, pag. 35.

(6) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.


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