Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento
Gazzetta ufficiale n. C 141 del 19/05/2000 pag. 0005 - 0006
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento (2000/C 141/02) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. RICORDANDO gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, la libertà di stabilimento, la protezione dei consumatori e la tutela salute e dell'ambiente; 2. RICORDANDO le conclusioni del 30 marzo 1998 sul reciproco riconoscimento; 3. ACCOGLIENDO CON FAVORE la comunicazione della Commissione sul reciproco riconoscimento nel contesto del seguito del Piano d'azione per il mercato unico e la prima relazione biennale della Commissione sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento nei mercati dei prodotti e dei servizi; 4. SOTTOLINEANDO che il principio del reciproco riconoscimento ha in molti casi contribuito in modo positivo alla libera circolazione delle merci e dei servizi e ha comportato importanti benefici per il funzionamento del mercato unico, specialmente per le piccole e medie imprese; 5. RICONOSCENDO che l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle merci e dei servizi compete principalmente agli Stati membri e che la Commissione è la custode della corretta applicazione di tale principio; 6. CONSIDERANDO che occorre una combinazione coerente di armonizzazione legislativa, normalizzazione, strumenti per la valutazione della conformità, come l'accreditamento e il reciproco riconoscimento per garantire il corretto funzionamento del mercato unico; 7. SOTTOLINEANDO la necessità della corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel contesto dell'allargamento dell'Unione; 8. SOTTOLINEANDO l'importanza del reciproco riconoscimento anche del contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio e del nuovo ciclo di negoziati commerciali internazionali; 9. RICHIAMA l'attenzione sulla necessità di ulteriori sforzi per migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Occorre rivolgere un'attenzione particolare ai problemi esistenti in taluni comparti del settore delle merci (ad es. prodotti alimentari, costruzione di macchine e materiale elettrico, materiali per costruzione e veicoli a motore), del settore dei servizi (ad es. servizi finanziari) e di quello delle qualifiche professionali (ad esempio riconoscimento di diplomi); 10. PRENDE ATTO del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalgono pienamente e correttamente del reciproco riconoscimento perché non sono sufficientemente consapevoli del relativo principio e delle sue conseguenze pratiche; 11. PRENDE ATTO del fatto che, in taluni casi, gli operatori economici e i cittadini possono non fare affidamento sul reciproco riconoscimento perché ritengono troppo gravose o difficoltose le procedure amministrative per ottenerlo; 12. PRENDE ATTO inoltre del fatto che le amministrazioni degli Stati membri possono talora incontrare problemi nell'applicazione del reciporoco riconoscimento in modo efficace a motivo di informazioni insufficienti sulla legislazione di altri Stati membri e sulle procedure di verifica o per l'insufficiente conoscenza dell'applicazione pratica di tale principio; 13. SOTTOLINEA che per valutare con precisione gli effetti dell'applicazione o meno del principio del reciproco riconoscimento possono occorrere più ampie informazioni, specialmente sugli aspetti economici; 14. INVITA gli Stati membri a continuare a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, e tra l'altro a: a) riesaminare e semplificare la legislazione nazionale pertinente e le sue procedure di applicazione, ad esempio attraverso l'inserzione di clausole adeguate in materia di reciproco riconoscimento nelle corrispondenti proposte legislative e il miglioramento delle procedure nazionali per un'efficace applicazione di tali clausole; b) affrontare efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e dare ad esse una risposta rapida, garantire che i meccanismi di ricorso funzionino correttamente e rafforzare i meccanismi di natura non giudiziaria diretti a risolvere i problemi, compresa la cooperazione amministrativa; c) sensibilizzare maggiormente i cittadini e gli operatori economici ai loro diritti in materia di reciproco riconoscimento e rafforzare il dialogo con i cittadini e gli operatori economici affinché forniscano informazioni sul funzionamento e sulle disfunzioni del reciproco riconoscimento ricorrendo al previsto quadro per la soluzione dei problemi; d) di sostenere la Commissione nelle sue attività dirette a raccogliere informazioni sui settori in cui il reciproco riconoscimento rappresenta un problema per le imprese o per i fornitori di servizi nel caso di trasferimenti di merci o servizi in altri Stati membri; e) assicurare che gli obblighi in materia di scambio di informazioni impartiti agli Stati membri conformemente alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e alla decisione n. 3052/95/CE siano pienamente ed efficacemente onorati in modo da identificare e prevenire ostacoli tecnici agli scambi nella legislazione nazionale; f) prestare speciale attenzione all'importanza di sviluppare ed estendere ulteriormente l'utilizzazione del reciproco riconoscimento di tutte le procedure di valutazione della conformità, quali verbali di prova, rapporti ispettivi, certificazioni e marchi di conformità; 15. INVITA la Commissione a proseguire gli sforzi diretti a raccogliere dati, provenienti dalle autorità degli Stati membri, da rappresentanti degli ambienti economici e dei consumatori e da altri gruppi di interesse, sui risultati positivi e sulle lacune nel settore del reciproco riconoscimento e sul relativo impatto economico, ad inserire tali dati in relazioni biennali e nel quadro di valutazione del mercato unico, ad effettuare, con la collaborazione degli operatori economici e degli Stati membri, studi sull'equipollenza della conformità nei settori in cui si applica il reciproco riconoscimento e a individuare metodologie che possano aiutare le autorità nazionali nella valutazione dell'equipollenza dei livelli di protezione; 16. INVITA la Commissione a prendere le misure e iniziative opportune per una migliore applicazione del principio del reciproco riconoscimento, quali: a) maggiore sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori economici ai loro diritti riguardo a tale principio, ad esempio mediante campagne di informazione attiva, manuali e opuscoli e sviluppo degli attuali strumenti di feedback per ottenere informazioni dagli operatori economici e dai cittadini; b) basandosi per quanto possibile sulla cooperazione amministrativa, prosecuzione rigorosa delle sue attività volte a porre fine alle violazioni dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento avvalendosi dei poteri conferiti alla Commissione dal trattato, in particolare nel quadro della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e della decisione n. 3952/95/CE; c) coordinamento delle politiche in materia di reciproco riconoscimento con altre politiche comunitarie ed esame di tutti gli strumenti disponibili, quali armonizzazione delle legislazioni, reciproco riconoscimento, valutazione della conformità e normalizzazione; d) elaborazione di orientamenti concreti e pratici per la corretta applicazione del reciproco riconoscimento nel settore delle merci, dei servizi e delle qualifiche professionali; e) utilizzazione del quadro di valutazione del mercato unico per presentare i risultati positivi e le lacune nel settore del reciproco riconoscimento; 17. INCORAGGIA gli operatori economici e i cittadini ad avvalersi pienamente del principio del reciproco riconoscimento: a) servendosi del diritto di fruire del reciproco riconoscimento; b) informando gli Stati membri e la Commissione di ogni problema incontrato e, se necessario, ricorrendo alle procedure legali previste dalle normative nazionali e comunitarie; c) utilizzando il materiale informativo fornito dagli Stati membri e dalla Commissione; 18. DECIDE di esaminare l'attuazione della presente risoluzione entro la fine del 2001 in base alla relazione biennale e alle successive edizioni del quadro di valutazione del mercato unico presentate dalla Commissione e di procedere, se necessario, ad ulteriori azioni.