Regolamento (CE) n. 1533/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 175 del 14.7.2000, pagg. 75–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 05 pag. 103 - 105
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Regolamento (CE) n. 1533/2000 della Commissione
del 13 luglio 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(3) comprende modelli di dichiarazioni d'uso per le transazioni singole e multiple.
(2) Tenuto conto delle difficoltà derivanti dall'uso da parte degli operatori, di modelli non armonizzati e dall'utilizzazione di tutte le lingue ufficiali della Comunità, appare necessario stabilire un modello uniforme per tutti gli operatori al fine di facilitare il controllo delle dichiarazioni da parte delle autorità degli Stati membri.
(3) La maggioranza delle autorità competenti rilascia autorizzazioni limitate nel tempo, ma che il relativo termine non figura nel modello riportato nell'allegato del regolamento, che di conseguenza un'impresa può fornire in buona fede sostanze della categoria 1 o 2 ad un'impresa la cui autorizzazione sia scaduta, e che è pertanto necessario indicare nei modelli di dichiarazione l'eventuale termine di validità.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(5), cui fa riferimento la direttiva 92/109/CEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1485/96 è modificato come segue:
1) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
"2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata."
2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata."
3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.
Per la Commissione
Erkki Liikanen
Membro della Commissione
(1) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 134.
(3) GU L 188 del 27.7.1996, pag. 28.
(4) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.
(5) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.
ALLEGATO
1. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali singole di sostanze di categoria 1 e 2
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2. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali multiple di sostanze di categoria 2
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