Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 19/05/2000 pag. 0041 - 0043
Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile. Il fattore umano è importante per la sicurezza di tali modi di trasporto. (2) Ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(4), ogni impresa la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose ed operazioni di carico o scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza. Detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame. (3) È opportuno che gli Stati membri istituiscano un quadro normativo comune minimo relativo all'esame di consulente per la sicurezza e alle prescrizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati CE di formazione per i consulenti per la sicurezza. (4) L'esame di consulente per la sicurezza consiste in almeno una prova scritta, composta di una serie di domande vertenti almeno sulle materie elencate nell'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza. (5) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese che si occupano esclusivamente del trasporto di talune merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente i limiti della sua validità. (6) L'esame organizzato dalle commissioni d'esame è approvato dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri stabiliscono i criteri applicabili alle commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Le commissioni d'esame devono essere tecnicamente competenti, affidabili e indipendenti. (7) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Ambito di applicazione e definizioni Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime applicabili all'esame richiesto per l'ottenimento del certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose previsto dalla direttiva 96/35/CE. 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose siano esaminati in modo da soddisfare queste prescrizioni minime. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: a) "consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose", in seguito denominato "consulente": ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE; b) "merci pericolose": le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE(5) ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE(6); c) "impresa": le imprese specificate all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE; d) "esame": l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/35/CE; e) "commissione d'esame": ogni organo designato per svolgere gli esami dalle autorità competenti di uno Stato membro; f) "certificato CE": il certificato redatto conformemente al modello riportato nell'allegato III della direttiva 96/35/CE. CAPITOLO II Esami Articolo 3 1. L'autorità competente o la commissione d'esame organizza un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale per verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente ai fini dell'ottenimento del certificato CE. 2. L'esame obbligatorio consiste in una prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato. 3. a) Al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 96/35/CE, almeno sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II di detta direttiva. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla. In tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera. Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza, in funzione del modo di trasporto in questione, alle materie seguenti: - misure generali di prevenzione e di sicurezza, - classificazione delle merci pericolose, - condizioni generali di imballaggio, comprese in particolare le cisterne, i contenitori ed i carri serbatoi, - iscrizioni ed etichette di pericolo, - indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto, - maneggio e sistemazione del carico, - formazione professionale dell'equipaggio, - documenti di bordo e certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto, - consegne di sicurezza, - requisiti relativi al materiale di trasporto. b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza. c) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati ai sensi dell'allegato II della direttiva 96/35/CE, solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti: - classe 1 (esplosivi), - classe 2 (gas), - classe 7 (materie radioattive), - classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi), - numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi). La denominazione del certificato CE deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui alla presente lettera, sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite alle lettere a) e b). 4. L'autorità competente, o la commissione d'esame, completa di volta in volta una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame. CAPITOLO III Criteri applicabili alle commissioni d'esame Articolo 4 1. Se gli Stati membri non si occupano direttamente dell'organizzazione dell'esame, essi nominano le commissioni d'esame sulla base dei seguenti criteri: a) competenza della commissione d'esame; b) specificazione delle modalità d'esame proposte dalla commissione d'esame; c) misure volte a garantire l'imparzialità degli esami; d) indipendenza della commissione da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti. 2. La designazione della commissione d'esame approvata avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata. Articolo 5 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. CAPITOLO IV Disposizioni finali Articolo 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente L. Capoulas Santos (1) GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21, e GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16. (2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 118. (3) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 29 marzo 1999 (GU C 36 dell'8.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 28 marzo 2000. (4) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10. (5) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43 e GU L 251 del 15.9.1997, pag. 1). (6) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).