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Document 31999L0099

Direttiva 1999/99/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 334, 28.12.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 206 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 92 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 92 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 002 P. 161 - 164

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2013; abrog. impl. da 32009R0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/99/oj

31999L0099

Direttiva 1999/99/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1999 pag. 0032 - 0035


DIRETTIVA 1999/99/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 80/1269/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

(2) nel quadro dell'omologazione dei veicoli alimentati a gas (GPL e GN), è necessario inserire nella direttiva 80/1269/CEE disposizioni relative alla misurazione della potenza del motore per detti veicoli, in particolare per quanto riguarda i carburanti di prova da utilizzare, quali definiti nella direttiva 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore(5). A tal fine, è opportuno seguire le prescrizioni tecniche di cui al regolamento n. 85(6) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

(3) le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 80/1269/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti la potenza del motore:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

- rifiutare l'omologazione nazionale;

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo conformemente all'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,

se i dati relativi alla potenza del motore sono stati determinati conformemente alle prescrizioni della direttiva 80/1269/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri:

- non rilasciano più l'omologazione CE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e

- possono rifiutare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

di un tipo di veicolo, se la potenza del motore non è stata determinata conformemente alle prescrizioni della direttiva 80/1269/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(4) GU L 125 del 16.5.1997, pag. 31.

(5) GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

(6) Regolamento UNECE n. 85 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 84), nella versione modificata.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 89/1269/CEE

1. Il punto 5.3.11 è sostituito dal seguente: "5.3.11. Deve essere utilizzato il seguente carburante:

5.3.11.1. Motori ad accensione comandata alimentati a benzina:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento definiti dal CEC(1) per i motori alimentati a benzina nel documento CEC RF-08-A-85.

5.3.11.2. Motori ad accensione comandata alimentati a GPL:

5.3.11.2.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica.

5.3.11.2.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, con il più basso tenore di C3, oppure

5.3.11.2.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante:

deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione.

5.3.11.2.4. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.3.11.3. Motori ad accensione comandata alimentati a GN:

5.3.11.3.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica.

5.3.11.3.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa). In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato, oppure

5.3.11.3.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica gamma di carburanti:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o almeno 47,2 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o il carburante di riferimento G23 se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato per la categoria in questione, oppure

5.3.11.3.4. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante:

deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione.

5.3.11.3.5. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.3.11.4. Motori ad accensione spontanea:

Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, può essere utilizzato il carburante di riferimento definito dal CEC(2) per i motori ad accensione spontanea nel documento CEC RF-03-A-84.

5.3.11.5. I motori ad accensione comandata di veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi devono essere sottoposti a prova con ambedue i carburanti conformemente alle disposizioni dei punti da 5.3.11.1 a 5.3.11.3. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi ma nei quali l'alimentazione a benzina è presente solo a scopo di emergenza o per avviare il veicolo e il serbatoio della benzina non contiene più di 15 litri sono considerati ai fini della prova come veicoli alimentati solo con carburante gassoso."

2. Alla fine del punto 8.1 è aggiunta la seguente nota (1): "(1) Il costruttore può dichiarare un solo valore se la potenza del motore è la stessa all'interno di una variante di tipo di motore. Ciascuna variante deve essere chiaramente definita."

3. Il punto 3.2.2 dell'appendice 1 recita: "3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (1)"

4. Nell'appendice 1 vengono aggiunti i seguenti punti 3.2.15 e 3.2.16:

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5. Alla fine dell'appendice 1 viene aggiunta la nuova nota a piè di pagina (3) che recita: "(3) Quando la presente direttiva sarà modificata per includere nel suo campo di applicazione i serbatoi per carburanti gassosi."

6. Il punto 1.1.3 dell'addendum all'appendice 2 recita: "1.1.3. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (1)."

(1) Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori.

(2) Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori.

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