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Document 31999L0060

Direttiva 1999/60/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu

OJ L 162, 26.6.1999, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrogato da 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/60/oj

31999L0060

Direttiva 1999/60/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0065 - 0066


DIRETTIVA 1999/60/CE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1999

che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE(2) e gli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE(3) stabiliscono limiti numerici espressi in ecu per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro il quale gli Stati membri possono concedere alcune deroghe a tali direttive;

(2) considerando che l'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in ecu nella citata direttiva in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità;

(3) considerando che tale revisione degli importi espressi in ecu, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, è stata a tutt'oggi operata dal Consiglio a tre riprese, con le direttive 84/569/CEE(4), 90/604/CEE(5) e 94/8/CE(6);

(4) considerando che il quarto periodo quinquennale seguente all'adozione della direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 è terminato il 24 luglio 1998 e che un riesame dei suddetti importi è giustificato;

(5) considerando che in termini reali l'ecu ha perduto negli ultimi cinque anni una parte del suo valore; che pertanto, per tener conto dell'evoluzione economica e monetaria della Comunità, risulta necessario maggiorare tali importi espressi in ecu;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(7), stabilisce che dal 1o gennaio 1999 la moneta nazionale degli Stati membri partecipanti sarà l'euro e che l'euro sarà sostituito alla moneta nazionale di ogni Stato partecipante al tasso di conversione fissato; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(8), prescrive che durante il periodo transitorio (1o gennaio 1999-31 dicembre 2001) l'euro sia diviso in unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione; che, di conseguenza, è opportuno che gli importi citati nella presente direttiva siano espressi in euro; che gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti in base ai tassi di conversione; che gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle monete nazionali degli Stati membri non partecipanti in base al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 4 gennaio 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini "totale dello stato patrimoniale: 2500000 ECU" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 3125000 EUR";

- al secondo trattino: i termini "importo netto del volume d'affari: 5000000 di ECU" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 6250000 EUR".

2. L'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini "totale dello stato patrimoniale: 10000000 di ECU" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 12500000 EUR";

- al secondo trattino: i termini "importo netto del volume d'affari: 20000000 di ECU" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 25000000 di EUR".

3. La revisione degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è la quarta revisione quinquennale prevista dall'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 2

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, il controvalore in moneta nazionale è ottenuto applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 4 gennaio 1999.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che intendono valersi dell'opzione prevista dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE, come modificata dalla presente direttiva, mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva in qualsiasi momento a decorrere dalla data di pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. MÜNTEFERING

(1) GU L 222, del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33).

(2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(3) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(4) GU L 314 del 4.12.1984, pag. 28.

(5) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57.

(6) GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33.

(7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(8) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

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