Direttiva 1999/40/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 124 del 18.5.1999, pagg. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 24 pag. 26 - 28
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 26 pag. 222 - 224
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 26 pag. 222 - 224
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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DIRETTIVA 1999/40/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1999
che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,
vista la direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote(3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/413/CEE(4), in particolare l'articolo 11,
(1) considerando che, per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità di prova dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, tenendo conto della molteplicità delle attrezzature;
(2) considerando che è opportuno armonizzare le modalità di prova di tali dispositivi con quelle definite dal codice 4 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli (prove statiche);
(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 79/622/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva:
Articolo 2
1. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,
se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 79/622/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:
- cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/622/CEE, come modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/622/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.
(2) GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.
(3) GU L 179 del 17.7.1979, pag. 1.
(4) GU L 200 del 26.7.1988, pag. 32.
ALLEGATO
Gli allegati II e III della direttiva 79/622/CE sono così modificati:
1) All'allegato II, punto 1.2.4, viene aggiunto il testo seguente: "Tutti gli elementi che possono essere rimossi dal conducente sono asportati al momento delle prove. Laddove sia possibile tenere aperte le porte e i finestrini o rimuoverli durante l'uso, essi dovranno essere tenuti aperti o essere rimossi durante le prove per non aumentare la resistenza della struttura di protezione. Se, in questa posizione, possono rappresentare un rischio per il conducente in caso di rovesciamento del trattore, il verbale di prova ne deve fare menzione."
2) L'allegato III è così modificato:
a) al punto 1.3, primo comma, viene aggiunta la frase seguente: "Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, il carico è applicato all'estremità superiore della struttura di protezione in mezzo ai due punti di riferimento del sedile.";
b) sono inseriti i punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13 seguenti: "2.2.11. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, la zona libera è costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile.
2.2.12. Nel caso di un trattore che può essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato definito dai differenti punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile.
2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio precedentemente definito. Se ciò non si verifica, si deve effettuare una nuova prova."
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