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Document 31999D0396

1999/396/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802]

OJ L 149, 16.6.1999, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 122 - 124

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/396/oj

31999D0396

1999/396/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802]

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 16/06/1999 pag. 0057 - 0059


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità

[notificata con il numero SEC(1999) 802]

(1999/396/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(2), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: "l'Ufficio"), prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

(2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

(3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

(4) considerando che è pertanto necessario che la Commissione, nella sua autonomia amministrativa, affidi all'Ufficio il compito di procedere al suo interno ad indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo trattino, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri della Commissione o dei membri del suo personale cui non si applica lo statuto;

(5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

(6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

(7) considerando che, in attesa della modificazione dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri della Commissione ed i suoi funzionari ed agenti collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

(8) considerando che deve essere abrogata la decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa alle indagini svolte dalla "Task force-Coordinamento della lotta antifrode", nonché le relative modalità d'attuazione adottate il 9 dicembre 1998,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il segretario generale, i servizi e i funzionari od agenti della Commissione sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto, i membri della Commissione cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti della Commissione i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri della Commissione o del suo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale della Commissione o direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e gli agenti della Commissione possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri della Commissione che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente della Commissione, oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio della Commissione responsabile della sicurezza assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un funzionario o di un agente della Commissione, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un funzionario o un agente della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il membro, il funzionario o l'agente della Commissione ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente della Commissione o del segretario generale della medesima.

Articolo 5

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del membro, del funzionario o dell'agente in questione della Commissione, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

Articolo 6

Domanda diretta a togliere l'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di una'utorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o di un agente della Commissione per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro della Commissione, l'Ufficio ne viene informato.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa alle indagini svolte dalla "Task force-Coordinamento della lotta antifrode" e le relative modalità d'attuazione adottate il 9 dicembre 1998, sono abrogate.

Articolo 8

Decorrenza di efficacia

La presente decisione ha effetto dal 1o giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques SANTER

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

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