31998R2820

Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 2001

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 30/12/1998 pag. 0001 - 0112


REGOLAMENTO (CE) N. 2820/98 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 31 dicembre 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

(1) considerando che, in base all'offerta presentata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli e industriali originari dei paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980; che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990 e che la Comunità ha prorogato tuttavia sino al 31 dicembre 1994 il suo schema senza modifiche; che in tale data la Comunità ha rinnovato la sua offerta per un nuovo periodo di dieci anni (1995 2004);

(2) considerando il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, il quale giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo in via complementare rispetto ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

(3) considerando che nella comunicazione al Consiglio del 1° giugno 1994 la Commissione ha presentato gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate per il periodo 1995 2004;

(4) considerando che tali orientamenti decennali sono stati confermati nel 1995 con l'adozione del primo schema del decennio istituito dal regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995 1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (2), e dal regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3);

(5) considerando che il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nell'ambito della politica esterna dell'Unione europea, fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

(6) considerando che, in tale prospettiva, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo, rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse in modo commisurato alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

(7) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve continuare a poggiare sull'obiettivo di neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto agli schemi precedenti per quanto riguarda l'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

(8) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria e l'agricoltura comunitaria; che occorre continuare a garantire la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia;

(9) considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, occorre mantenere il meccanismo di modulazione;

(10) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato attraverso un indice di sviluppo che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione relativa quantificato attraverso un indice di specializzazione, basato sul rapporto fra la quota di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua quota sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

(11) considerando che l'evoluzione delle condizioni degli scambi commerciali e finanziari nel mondo può, all'occorrenza, spingere la Comunità a riesaminare, entro la fine del 1999, i risultati dell'applicazione del meccanismo di modulazione;

(12) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve restare applicabile anche ai paesi beneficiari, le cui esportazioni di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore abbiano superato il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti durante l'anno statistico di riferimento, a prescindere dal livello di sviluppo di tali paesi;

(13) considerando che il meccanismo di modulazione continua a non applicarsi ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore non abbiano superato il 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nello stesso settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente;

(14) considerando che è opportuno continuare ad escludere dallo schema i paesi e i territori il cui reddito pro capite è superiore a quello di uno Stato membro della Comunità e il cui indice di sviluppo è superiore a - 1;

(15) considerando che, in occasione della riunione ministeriale di Singapore del dicembre 1996, gli Stati membri dell'OMC si sono impegnati a realizzare un piano d'azione volto a migliorare l'accesso al loro mercato per i prodotti originari dei paesi meno progrediti;

(16) considerando che, in base ad una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997 e alle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 602/98 (4) ha concesso ai paesi meno progrediti non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi che sono parti di detta convenzione;

(17) considerando che i paesi impegnati in programmi effettivi di lotta contro la produzione e il traffico di droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi per i prodotti industriali e agricoli, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga; che è opportuno estendere il beneficio di tale regime nel settore industriale ai paesi del mercato comune dell'America centrale e a Panama;

(18) considerando che il regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio (5), prevede l'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96;

(19) considerando che tali regimi speciali di incentivazione dovrebbero poter essere concessi ai paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate, anche nei settori per i quali sono eventualmente sottoposti al meccanismo di graduazione; che però ciò non vale per i settori sottoposti al meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, in quanto si tratta di settori esclusi per ragioni di capacità concorrenziale, indipendentemente dal livello di sviluppo del paese interessato;

(20) considerando che il beneficio del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori va riservato ai paesi che ne fanno richiesta per iscritto e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 dell'OIL concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

(21) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione di tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe essere riservato a paesi o, in alcuni casi, a settori di produzione che hanno effettivamente adottato misure atte a conformarsi a tali convenzioni dell'OIL; che, di conseguenza, bisogna prevedere un'applicazione parziale del regime speciale ad alcuni settori specifici;

(22) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale è riservato ai paesi che ne fanno richiesta e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO);

(23) considerando che le domande di concessione dei regimi speciali di incentivazione sociale e ambientale devono essere oggetto di una procedura di pubblicazione che consenta agli interessati di far conoscere il loro punto di vista; che la decisione di concedere o no il regime speciale deve essere presa dopo esame approfondito delle domande da parte della Commissione, previo parere favorevole del comitato delle preferenze generalizzate;

(24) considerando che il funzionamento del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori deve essere garantito mediante la certificazione, da parte delle autorità dei paesi beneficiari, della conformità dei prodotti alle norme precitate e mediante l'applicazione di metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli in vigore per il controllo dell'origine;

(25) considerando che per la certificazione e i metodi di cooperazione amministrativa da prevedere occorre avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6); che devono tuttavia previste procedure particolari a difesa dell'interesse legittimo degli importatori che si avvalgono dei regimi speciali di incentivazione;

(26) considerando che, per produrre l'effetto incentivante massimo previsto da tale regime, occorre prevedere un margine preferenziale consistente; che, in quest'ottica, è opportuno confermare i margini previsti dal regolamento (CE) n. 1154/98;

(27) considerando che, per il momento, i criteri internazionali relativi alla salvaguardia della foresta tropicale non consentono di garantirne il controllo a livello delle aziende forestali; che attualmente è preferibile, per l'applicazione del regime di incentivazione della protezione ambientale, limitarsi a un sistema di controllo preventivo globale per paese con riserva di successivo ricorso a verifiche a posteriori non appena le condizioni lo consentiranno; che i margini preferenziali aggiuntivi concessi nell'ambito di tale regime possono essere identici a quelli applicati nel settore previdenziale;

(28) considerando tuttavia che, a causa della sensibilità elevata dei prodotti di cui all'allegato I, parte 1 del presente regolamento, è opportuno limitare al 40 % la riduzione aggiuntiva del dazio derivante dall'applicazione dei regimi di incentivazione di cui possono beneficiare detti prodotti;

(29) considerando che, in determinate circostanze, può risultare opportuno revocare temporaneamente a un paese alcuni o tutti i vantaggi di cui gode a titolo dei regimi speciali di incentivazione; che ciò avviene quando lo Stato beneficiario non onora i suoi impegni;

(30) considerando che talune circostanze particolari possono giustificare una revoca temporanea, totale o parziale, dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso in cui sia praticata una qualsiasi forma di schiavitù, si esportino prodotti fabbricati nelle carceri o si constati l'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito di droga e di riciclaggio del denaro, nel caso di trattamento discriminatorio della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o di non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale nel caso di inosservanza degli obblighi contratti in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato o per l'inosservanza di determinate convenzioni internazionali relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche;

(31) considerando che le misure di revoca temporanea debbono essere precedute da una procedura che consenta a tutte le parti interessate di esporre il loro punto di vista;

(32) considerando che occorre poter agire rapidamente nei confronti di un paese terzo qualora esso abbia leso gli interessi finanziari della Comunità attraverso frodi accertate irregolarità gravi e ripetute, nonché evidenti carenze in materia di cooperazione amministrativa in tale paese; che è opportuno pertanto consentire alla Commissione, dopo aver informato gli Stati membri e gli operatori circa i dubbi fondati in materia, di sospendere provvisoriamente determinate preferenze sulla base di sufficienti elementi di prova;

(33) considerando che, al termine di tale procedura, la decisione sulle revoche temporanee sopra definite deve essere adottata tenendo conto del contesto delle relazioni con il paese beneficiario in questione considerate nel loro insieme; che, pertanto, in taluni casi gli interessi comunitari possono essere meglio tutelati se l'esame di tale contesto, che potrebbe includere anche elementi diversi da quelli legati agli scambi, viene effettuato in sede di Consiglio; che è opportuno, di conseguenza, che quest'ultimo si riservi i poteri decisionali in materia di revoca totale o parziale ad un paese dei benefici derivanti dallo schema;

(34) considerando che si dovrebbe mantenere la revoca temporanea totale, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 552/97 (7), dei benefici derivanti dalle preferenze concesse ai prodotti industriali e agricoli originari dell'Unione di Myanmar, a causa dell'esistenza accertata di lavoro forzato praticato nel paese;

(35) considerando che risulta inopportuno concedere i vantaggi dello schema a prodotti che costituiscano oggetto di una misura antidumping o antisovvenzione, laddove tale misura non tenesse conto degli effetti del regime preferenziale;

(36) considerando che i dazi preferenziali da applicare a norma del presente regolamento dovrebbero essere calcolati, di norma, a partire dal dazio convenzionale della tariffa doganale comune per i prodotti considerati; che essi dovrebbero tuttavia essere calcolati a partire dal dazio autonomo qualora per i prodotti in questione non sia specificato alcun dazio convenzionale o qualora il dazio autonomo sia inferiore al dazio convenzionale; che non è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è nullo; che il calcolo non deve in alcun caso essere basato sui dazi applicati in virtù di quote tariffarie convenzionali o autonome;

(37) considerando che si dovrebbero applicare gli stessi metodi di calcolo alle aliquote di dazio ad valorem, nonché al trattamento del dazio minimo e massimo previsti dalla tariffa doganale comune; che tale riduzione dei dazi non incide in linea di massima sulla riscossione di dazi agricoli specifici che si aggiungono al dazio ad valorem;

(38) considerando che occorrerebbe applicare fino alla normale scadenza, vale a dire fino al 30 giugno 1999, le disposizioni dello schema esistente per i prodotti agricoli quali risultano dal regolamento (CE) n. 1256/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È rinnovato, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 2001, alle condizioni e secondo le modalità definite dal presente regolamento, lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, costituito da un regime generale e da regimi speciali di incentivazione.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I. Esso si applica ai prodotti contemplati dall'allegato VII solo alle condizioni previste dagli articoli 6 e 7,

3. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato a ciascuno dei paesi e dei territori elencati nell'allegato III.

4. I paesi o territori che soddisfano i criteri seguenti sono ritirati dall'elenco dei paesi o territori beneficiari elencati nell'allegato III:

- prodotto nazionale lordo pro capite superiore a 8 210 USD per il 1995, secondo i dati più recenti della Banca mondiale;

- indice di sviluppo, calcolato secondo la formula e in base ai dati di cui all'allegato II, seconda parte, superiore a - 1.

Tali criteri sono applicabili in maniera cumulativa.

5. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 29 13/92 del Consiglio.

6. Il ritiro di un paese o di un territorio dall'elenco dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze generalizzate a norma del paragrafo 5, non pregiudica la possibilità di utilizzare prodotti originari di questi paesi nell'ambito del meccanismo del cumulo regionale applicabile ai gruppi regionali di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, a condizione che il paese sia membro del gruppo regionale dall'entrata in vigore del sistema pluriennale di preferenze applicabile al prodotto in questione nel 1995 e che detto paese non sia considerato come il paese di origine del prodotto finale ai sensi dell'articolo 72 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

TITOLO I REGIME GENERALE

Sezione 1 Meccanismo di modulazione

Articolo 2

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 1 dell'allegato I è pari all'85 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 2 dell'allegato I è pari al 70 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

3. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 3 dell'allegato I è pari al 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

4. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti della parte 4 dell'allegato I.

Sezione 2 Meccanismo di gradazione

Articolo 3

1. L'abolizione dei vantaggi di cui all'articolo 2, in virtù del meccanismo di modulazione istituito dallo schema precedente, resta applicabile ai paesi e ai settori elencati nell'allegato II, parte 1, che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte 2.

2. I prodotti contemplati dal trattato CECA rimangono esclusi dal regime preferenziale per i paesi che non ne beneficiavano nell'ambito dello schema precedente.

Articolo 4

1. In virtù del meccanismo di gradazione, l'abolizione dei vantaggi di cui all'articolo 2 si applica anche ai paesi elencati nell'allegato II, parte 1, le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nel presente schema in un determinato settore abbiano superato il 25 % dell'insieme delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nel medesimo settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente.

2. Il meccanismo di gradazione continua a non applicarsi ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore non abbiano superato il 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nel medesimo settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente.

Articolo 5

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 31 una relazione sull'applicazione degli articoli 3 e 4 e presenta proposte adeguate al Consiglio entro il 31 dicembre 2000.

Sezione 3 Regime speciale di sostegno ai paesi meno progrediti

Articolo 6

I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti elencati nell'allegato I e sono ridotti secondo il meccanismo di modulazione di cui all'articolo 2 per i prodotti di cui nell'allegato VII per i paesi meno progrediti che figurano nell'allegato IV.

Sezione 4 Regime speciale di sostegno alla lotta contro la droga

Articolo 7

I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I, nonché per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte 4, ad eccezione di quelli contrassegnati da un asterisco, per i paesi che figurano nell'allegato V e fatta salva la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

TITOLO II REGIMI SPECIALI DI INCENTIVAZIONE

Sezione 1 Disposizioni comuni

Articolo 8

I regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale istituiti dallo schema precedente sono rinnovati alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente titolo.

Articolo 9

Le disposizioni pertinenti del presente titolo relative al regime speciale di incentivazione della protezione ambientale sono applicabili soltanto ai prodotti originari delle foreste tropicali di cui all'allegato VIII.

Articolo 10

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune di cui all'allegato I e che soddisfano le condizioni di cui ai presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 10 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 1;

- 20 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 3.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, di cui all'allegato I e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 1;

- 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 3.

3. a) Il dazio applicabile ai prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

b) Il dazio applicabile ai prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

4. La riduzione del dazio di cui ai precedenti paragrafi non è concessa ai paesi e ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

5. L'applicazione dei regimi speciali di incentivazione non deve comportare un trattamento più favorevole di quello applicato a norma dell'articolo 7 per i prodotti di cui all'allegato VII.

Sezione 2 Procedura di concessione del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori

Articolo 11

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, le riduzioni di cui all'articolo 10 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III, a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una richiesta scritta alla Commissione chiedendo la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, il cui testo completo accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità dev'essere allegato, e che dovrà riprendere nella sostanza le norme delle convenzioni dell'OIL nn. 87 e 98, riguardanti l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

- le misure adottate per garantire l'esecuzione e il controllo effettivi della normativa in questione, le eventuali limitazioni settoriali della loro applicazione, le infrazioni accertate nonché la suddivisione di tali infrazioni per settori di produzione;

- l'impegno del governo del paese considerato ad assumersi la totale responsabilità del controllo dell'applicazione del regime speciale e dei metodi di cooperazione amministrativa ad esso relativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 12

1. La Commissione esamina le domande presentate dai paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti e, in collaborazione con questi, controlli per verificare la totalità o una parte delle informazioni raccolte. La Commissione sollecita le autorità del paese beneficiario in questione a collaborare allo svolgimento di queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 31.

Articolo 13

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, decide di concedere il beneficio del regime speciale ai prodotti originari del paese richiedente, purché sia garantito il rispetto delle modalità di controllo e di cooperazione amministrativa definite negli articoli seguenti del presente sottotitolo oppure di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative, esecutive e di controllo di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione delle convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL.

2. Qualora il regime speciale non possa essere applicato secondo le procedure di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, di concedere detto regime ad alcuni settori se, compiuto l'esame previsto all'articolo 12, reputa che le convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL siano effettivamente applicate solo in tali settori.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

4. In particolare, se la Commissione decide di non concedere il regime speciale a un dato paese o di escludere determinati settori, illustra al paese, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 31.

Sezione 3 Procedura di controllo e metodi di cooperazione amministrativa del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori

Articolo 14

1. I prodotti di cui all'articolo 10, originari dei paesi che hanno ricevuto notifica di una decisione che concede loro il beneficio del regime speciale, sono, dopo la data di entrata in vigore della decisione, ammessi al beneficio del regime previsto dall'articolo 10 su presentazione di un attestato delle competenti autorità del paese beneficiario, debitamente individuate nel corso dell'esame della domanda, che certifichi che i prodotti in questione e i relativi componenti fabbricati in detto paese o in un paese ammesso al cumulo regionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono stati fabbricati in condizioni conformi alle disposizioni di diritto interno di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino e possono pertanto beneficiare del regime speciale di incentivazione.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 reca, secondo il caso, la seguente dicitura:

«Convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL - titolo II del regolamento (CE) n. 2820/98».

apposta nella casella n. 4 del certificato di origine «formulario A» o sulla dichiarazione su fattura prevista dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale attestato è convalidato da un timbro dell'autorità del paese beneficiario indicata al paragrafo 1, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Se si tratta di prodotti di cui all'articolo 3, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale, ad esclusione di qualsiasi altro vantaggio preferenziale.

Articolo 15

1. Le disposizioni dell'articolo 81, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 84 e degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano, con gli opportuni adattamenti, agli attestati di cui all'articolo 14.

2. Le autorità competenti in materia di rilascio degli attestati di cui all'articolo 14 possono essere diverse da quelle competenti per il rilascio dei certificati di origine «formulario A».

3. Relativamente all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione definisce, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 31, un elenco non esaustivo di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'applicazione di questo regime di incentivazione, entro la data in cui è accettata una richiesta di preferenze speciali. La Commissione pubblica detto elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. a) Le autorità doganali della Comunità informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione con cui annuncia:

- che sussiste un ragionevole dubbio sull'ammissibilità al beneficio del regime speciale di incentivazione, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori cui esso si riferisce, quando è inviata la seconda comunicazione di cui all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, e per quanto riguarda i benefici accordati dal presente regolamento; oppure

- che un particolare prodotto riconducibile a determinati produttori ed esportatori non può beneficiare del regime speciale di incentivazione quando ciò sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente titolo è considerata non sorta, a meno che essa sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionato, oppure qualora sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Sezione 4 Procedura di concessione del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale

Articolo 16

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, le riduzioni di cui all'articolo 10 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III, a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una domanda scritta alla Commissione per chiedere la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, nelle quali è ricompreso il contenuto delle norme dell'ITTO il cui testo completo, accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità, dev'essere allegato;

- le misure adottate per garantire l'applicazione di dette disposizioni;

- il loro impegno a mantenere le disposizioni in questione e i relativi provvedimenti attuativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 17

1. La Commissione esamina le domande presentate da paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti, e in collaborazione con questi, controlli per verificare la totalità o una parte delle informazioni raccolte. La Commissione sollecita le autorità del paese beneficiario in questione a collaborare allo svolgimento di queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 31.

Articolo 18

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 32:

- di concedere il beneficio del regime speciale ai prodotti originari del paese richiedente, oppure

- di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del contenuto delle norme dell'ITTO.

2. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

3. In particolare, qualora la Commissione decida di non concedere il regime speciale ad un dato paese, illustra a detto paese, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 31.

Sezione 5 Procedura di controllo e metodi di cooperazione amministrativa del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale

Articolo 19

1. I certificati di origine «formulario A» rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 10 nonché le dichiarazioni su fattura previste dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono, secondo il caso, la seguente dicitura:

«Clausola ambientale - titolo II del regolamento (CE) n. 2820/98»

2. Se si tratta di prodotti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento preferenziale.

Sezione 6 Altre disposizioni comuni dei regimi speciali di incentivazione

Articolo 20

1. Fatto salvo l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma del citato regolamento (CEE) n. 2454/93, a un paese può essere temporaneamente revocato, totalmente o parzialmente, il beneficio del regime speciale di incentivazione se esistono elementi di prova sufficienti che consentono di ritenere che detto paese non ha rispettato i suoi impegni ai sensi degli articoli 11 e 16. Tale revoca totale o parziale non pregiudica l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

2. La decisione di revoca di cui al paragrafo 1 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 21

Per i prodotti molto sensibili di cui all'allegato I, parte 1, la riduzione di dazio derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 non può superare il 40 %.

TITOLO III CASI E PROCEDURE DI RIPRISTINO DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Sezione 1 Clausola di revoca temporanea

Articolo 22

1. Il regime previsto dal presente regolamento può, in qualsiasi momento, essere revocato temporaneamente, del tutto o in parte, nei casi seguenti:

a) pratica di qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro forzato, quale definita dalle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;

b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

c) palesi insufficienze dei controlli doganali in materia di esportazione e di transito di droga (prodotti illeciti e precursori) e inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;

d) frode e mancanza di cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di origine modulo A;

e) La revoca avverrà in piena conformità con le norme dell'OMC di pratiche commerciali palesemente sleali da parte di un paese beneficiario;

f) palese contrasto con gli obiettivi delle convenzioni internazionali, quali l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Commissione internazionale per la conservazione di tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico (NASCO), relative alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

2. La revoca temporanea non è automatica ma scatta al termine della procedura di cui agli articoli seguenti, compreso l'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 23

1. I casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 che potrebbero rendere necessario il ricorso a misure di revoca temporanea possono, con riguardo alle lettere d) ed f), essere individuati dalla Commissione e, con riguardo alle lettere da a) ad f), esserle comunicati da uno Stato membro nonché da qualsiasi persona fisica o giuridica e a qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possano dimostrare un interesse alla misura di revoca temporanea. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni a tutti gli Stati membri.

2. Su richiesta di uno Stato membro o su richiesta della Commissione possono essere avviate consultazioni. Dette consultazioni debbono svolgersi entro otto giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni di cui al paragrafo 1 e comunque prima che venga istituita qualsiasi misura comunitaria di revoca.

3. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato di cui all'articolo 31 che si riunisce su convocazione del suo presidente, il quale comunica con sollecitudine agli Stati membri tutte le informazioni utili.

4. Le consultazioni vertono in particolare sull'analisi delle condizioni contemplate dall'articolo 22, nonché sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 24

1. Qualora risulti alla Commissione che esistono elementi di prova sufficienti per stabilire che, nel caso di un paese beneficiario, sussistono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), essa può adottare nei confronti di tale paese, per un periodo di tre mesi, eventualmente rinnovabile una volta, una misura di sospensione di tutti i vantaggi del regime previsto dal presente regolamento, o di parte di essi, purché essa abbia prima:

- informato il comitato di cui all'articolo 31 circa le sue intenzioni;

- invitato gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti cautelari, che consentano di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità;

- pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione del regime preferenziale da parte di detto paese beneficiario, che possono rimettere in discussione il diritto di tale paese di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Entro dieci giorni uno Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

3. AI termine del periodo di sospensione, la Commissione decide di:

- porre fine alla misura di sospensione provvisoria, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31;

- oppure avviare le consultazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 ai fini della revoca temporanea delle preferenze di cui all'articolo 22, paragrafo 2. In attesa dei risultati delle consultazioni e dell'inchiesta eventualmente aperta ai sensi dell'articolo 25, la Commissione può decidere di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 25

1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui all'articolo 23, risulti alla Commissione l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede nel modo seguente:

a) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta e ne informa il paese interessato; l'avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; inoltre, fissa i termini entro i quali gli interessati possono rendere noto per iscritto il loro parere;

b) la Commissione apre l'inchiesta, per la durata di un anno al massimo, in collaborazione con gli Stati membri e sentito il comitato di cui all'articolo 31; la durata dell'inchiesta può essere prolungata, se necessario, secondo la stessa procedura.

2. La Commissione procede alla raccolta di qualsiasi informazione ritenuta utile e, ove lo ritenga opportuno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31, verifica le informazioni presso gli operatori economici e le autorità competenti del paese beneficiario interessato. A tale titolo, la Commissione può inviare sul posto i propri esperti allo scopo di verificare le affermazioni sostenute dalle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1. La Commissione offre ogni opportunità alle autorità competenti del paese beneficiario interessato affinché queste non facciano mancare la cooperazione necessaria al corretto svolgimento di tali indagini.

3. In tale compito, la Commissione può essere anche assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

4. La Commissione può sentire le parti interessate, le quali devono essere ascoltate qualora l'abbiano chiesto per iscritto entro i termini fissati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che potrebbero essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per essere sentite oralmente.

5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

Articolo 26

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 31 una relazione sulle risultanze della stessa.

2. Ove ritenga che non sia necessario adottare alcuna misura di revoca temporanea, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31, un avviso di chiusura dell'inchiesta, comprendente una relazione delle sue conclusioni sostanziali.

3. Ove ritenga che sia necessaria una misura di revoca, la Commissione fa una proposta adeguata al Consiglio, il quale delibera in merito entro 30 giorni a maggioranza qualificata.

Sezione 2 Clausola antidumping

Articolo 27

Il beneficio preferenziale è generalmente concesso a prodotti che costituiscono oggetto di dazi antidumping o antisovvenzioni a norma del regolamento (CE) n. 384/96 (8) e del regolamento (CE) n. 2026/97 (9), a meno che venga stabilito che le misure in questione si basano sul danno causato e su prezzi che non tengono conto del regime tariffario preferenziale accordato al paese interessato. A tal fine, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la Commissione fornisce l'elenco dei prodotti e dei paesi per i quali la preferenza non è concessa.

Sezione 3 Clausola di salvaguardia

Articolo 28

1. Qualora un prodotto originario di uno dei paesi o territori indicati nell'allegato III sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

2. La Commissione annuncia l'avvio di un'indagine mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili debbono essere comunicate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale gli interessati possono rendere noto il loro parere per iscritto.

3. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto in particolare degli elementi che figurano nell'allegato VI, nella misura in cui siano disponibili.

4. Le suddette decisioni vengono adottate dalla Commissione entro un termine di 30 giorni, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 10 giorni. In tal caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni.

5. I paesi beneficiari interessati sono informati di tali misure prima della loro entrata in vigore effettiva.

6. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile, a seconda dei casi, l'informazione o l'esame, la Commissione, dopo averne informato gli Stati membri, può applicare ogni misura preventiva strettamente necessaria, che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, per fare fronte a tale situazione.

7. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agraria comune a norma dell'articolo 43 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato, né di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere eventualmente applicate.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

1. Per l'applicazione del dazio preferenziale, l'espressione «Tariffa doganale comune» va intesa nel senso dell'aliquota più bassa indicata nelle colonne 3 o 4, che prende in considerazione i periodi di applicazione di cui a detta colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (10); non viene ridotto il dazio applicato nell'ambito di una quota tariffaria.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aliquota finale dei dazi preferenziali calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento e applicata arrotondando al primo decimale e trascurando il secondo decimale.

3. Ove la determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali a norma del paragrafo 2 porti ad una delle seguenti aliquote, i dazi preferenziali in questione sono equiparati ad un'esenzione dai dazi:

- nel caso di dazi ad valorem, almeno 1 %,

- nel caso di dazi specifici, almeno 0,5 euro per ciascun importo calcolato in euro.

4. A meno che gli allegati dispongano diversamente con riguardo ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, ogni qualvolta che il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo o massimo, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Se essi si compongono di più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica a tutti.

5. Gli adeguamenti relativi agli allegati I, II VII e VIII resi necessari da modifiche apportate alla nomenclatura combinata sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

Articolo 30

1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento col beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata (NC) e, se del caso, della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric), debbono specificare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (11) e del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione (12)

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro l'undicesimo giorno di ogni mese, il resoconto dettagliato delle quantità di prodotti ai quali è stato concesso il beneficio del presente regime nel corso dei mesi precedenti. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in modo tale da garantire l'osservanza della presente disposizione.

Articolo 31

1. Il comitato delle preferenze generalizzate istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94, in prosieguo denominato «comitato», può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina in qual misura è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti del presente schema, nonché le eventuali misure previste della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 32 o mediante una proposta presentata al Consiglio, per garantire il pieno rispetto di tale principio.

3. In base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza delle disposizioni speciali in materia di droga, compresi i progressi compiuti dal paesi di cui all'allegato V nella lotta contro la droga, nonché le eventuali misure di sospensione totale o parziale del beneficio di cui all'articolo 7, previste dalla Commissione nel caso in cui tali progressi vengano giudicati insufficienti, secondo la procedura di cui all'articolo 32 e previa consultazione del paese beneficiario interessato.

4. in base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza dei regimi speciali di incentivazione, compresi i progressi compiuti dai paesi beneficiari, nonché le misure previste per rimediare alle carenze riscontrate. Dette misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 32

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Durante le votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Qualora le misure previste non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le disposizioni proposte.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

1. La Commissione adotta le misure di attuazione del bilancio necessarie per garantire un'assistenza tecnica adeguata ai paesi beneficiari dello schema, in particolare ai paesi meno progrediti, per facilitare loro l'impiego dei vantaggi dello schema, nonché, in generale, l'accesso agli scambi internazionali, anche attraverso mezzi informatici.

2. La Commissione adotta altresì le misure di attuazione del bilancio necessarie per l'applicazione di tutte le disposizioni di cui ai titoli II e III del presente regolamento.

Articolo 34

1. Le domande presentate ai sensi degli articoli 3 o 11 del regolamento (CE) n. 1154/98 sono considerate domande presentate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 3281/94 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e l'allegato I è sostituito dai punti dell'allegato I del presente regolamento riguardanti i capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata. L'allegato V del regolamento (CE) n. 3281/94 è sostituito dall'allegato V.

3. La validità dell'articolo 17 del regolamento (CE) 3281/94 è prorogata fino alla data di scadenza del presente regolamento.

4. Si ritiene che il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar, che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, faccia riferimento, con gli opportuni adattamenti, al presente regolamento.

Articolo 35

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Esso è applicabile dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2001, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 2, che è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARTENSTEIN

(1) GU C 362 del 24.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1).

(3) GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998 pag. 1).

(4) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

(5) GU L 160 del 4.6.1998, pag. 1.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31).

(7) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

(8) GU L 56 del 6.3.1996 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(9) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(10) GU L 256 del 7.9.1987. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).

(11) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

(12) GU L 114 del 8.5.1996, pag. 7.

ALLEGATO I (1) (2)

CATEGORIE DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (3)

PARTE 1

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 4

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Per i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 quando il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la concessione si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo/massimo di percezione, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Quando il dazio doganale si compone d'uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica all'insieme di questi dazi.

(2) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti del capitolo 3 e dei codici NC 1604, 1605 e 1902 20 10 originari di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Groenlandia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

(3) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente. Per ragioni di semplificazione sono inclusi alcuni prodotti per i quali è già prevista, in regime di dazio comune, l'esenzione o la sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

PARTE 1

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2 Metodo di determinazione dei paesi e dei settori di cui all'articolo 3

I. Classificazione dei paesi beneficiari secondo il loro indice di sviluppo

L'indice di sviluppo stabilisce per ciascun paese un livello globale di sviluppo industriale rispetto al livello di sviluppo dell'Unione europea. Tale indice combina il reddito per abitante e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti secondo la formula seguente:

>NUM>{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)]+log[Xi/Xue]}

>DEN>2

in cui:

Yi è il reddito del paese beneficiario considerato

Yue è il reddito dell'Unione europea

POPi è la popolazione del paese beneficiario considerato

POPue è la popolazione dell'Unione europea

Xi è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato

Xue è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea

Secondo la formula suindicata, se l'indice ha valore 0, lo sviluppo industriale di un paese è considerato identico a quello dell'Unione europea.

Le fonti statistiche utilizzate sono la Banca mondiale (Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1993) per quanto riguarda il reddito e la popolazione, e l'UNCTAD (Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo 1992) per quanto riguarda le esportazioni di prodotti manufatti.

II. Classifica dei paesi beneficiari secondo il loro indice di specializzazione relativa per settori

L'indice di specializzazione applicabile a ciascun paese beneficiario risulta dal rapporto tra la parte delle importazioni di un settore determinato in provenienza da tale paese rispetto al totale delle importazioni comunitarie dello stesso settore, da un lato, e la parte di queste ultime rispetto al totale delle importazioni comunitarie per tutti i settori industriali.

III. Combinazione degli indici di sviluppo e di specializzazione

La combinazione dei due indici determina, per ciascun paese, i settori di cui all'articolo 3.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è superiore a -1, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 1.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1 e -1,23, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 1,5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,23 e -1,70, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,70 e -2, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 7.

L'articolo 3 non si applica ai paesi il cui indice di sviluppo sia inferiore a -2.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate (1*)

A. PAESI INDIPENDENTI

AL Albania

UA Ucraina

BY Bielorussia

MD Moldavia

RU Russia

GE Georgia

AM Armenia

AZ Azerbaigian

KZ Kazakistan

TM Turkmenistan

UZ Uzbekistan

TJ Tagikistan

KG Kirghizistan

HR Croazia (2)

BA Bosnia-Erzegovina (3)

XM Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MA Marocco

DZ Algeria

TN Tunisia

LY Libia

EG Egitto

SD Sudan (5)

MR Mauritania (6)

ML Mali (7)

BF Burkina Faso (8)

NE Niger (9)

TD Ciad (10)

CV Capo Verde (11)

SN Senegal

GM Gambia (12)

GW Guinea Bissau (13)

GN Guinea (14)

SL Sierra Leone (15)

LR Liberia (16)

CI Costa d'Avorio

GH Ghana

TG Togo (17)

BJ Benin (18)

NG Nigeria

CM Camerun

CF Repubblica Centrafricana (19)

GQ Guinea Equatoriale (20)

ST São Tomé e Príncipe (21)

GA Gabon

CG Congo

CD Repubblica democratica del Congo (22)

RW Ruanda (23)

BI Burundi (24)

AO Angola (25)

ET Etiopia (26)

ER Eritrea (27)

DJ Gibuti (28)

SO Somalia (29)

KE Kenia

UG Uganda (30)

TZ Tanzania (31)

SC Seicelle e dipendenze

MZ Mozambico (32)

MG Madagascar (33)

MU Maurizio

KM Comore (34)

ZM Zambia (35)

ZW Zimbabwe

MW Malawi (36)

ZA Sudafrica

NA Namibia

BW Botswana

SZ Swaziland

LS Lesotho (37)

MX Messico

GT Guatemala (38)

BZ Belize

HN Honduras (39)

SV El Salvador (40)

NI Nicaragua (41)

CR Costa Rica (42)

PA Panama (43)

CU Cuba

KN Saint Christopher e Nevis

HT Haiti (44)

BS Bahamas

DO Repubblica Dominicana

AG Antigua e Barbuda

DM Dominica

JM Giamaica

LC Saint Lucia

VC Saint Vincent

BB Barbados

TT Trinidad e Tobago

GD Grenada

CO Colombia (45)

VE Venezuela (46)

GY Guiana

SR Suriname

EC Ecuador (47)

PE Perù (48)

BR Brasile

CL Cile

BO Bolivia (49)

PY Paraguay

UY Uruguay

AR Argentina

CY Cipro

LB Libano

SY Siria

IQ Irak

IR Iran

JO Giordania

SA Arabia Saudita

KW Kuwait

BH Bahrein

QA Qatar

AE Emirati Arabi Uniti

OM Oman

YE Yemen (50)

AF Afghanistan (51)

PK Pakistan

IN India

BD Bangladesh (52)

MV Maldive (53)

LK Sri Lanka

NP Nepal (54)

BT Bhutan (55)

MM Birmania (Myanmar) (56)

TH Thailandia

LA Laos (57)

VN Vietnam

KH Cambogia (58)

ID Indonesia

MY Malaysia

BN Brunei

PH Filippine

MN Mongolia

CN Cina

PG Papua Nuova Guinea

NR Nauru

SB Salomone, isole (59)

TV Tuvalu (60)

KI Kiribati (61)

FJ Figi

VU Vanuatu (62)

TO Tonga

WS Samoa (63)

FM Stati federati della Micronesia

MH Marshall

PW Palau

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

GI Gibilterra

SH Sant'Elena e dipendenze

IO Territori britannici dell'Oceano Indiano

YT Mayotte

GL Groenlandia

PM Saint Pierre e Miquelon

BM Bermuda

AI Anguilla

TC Isole Turks e Caicos

VI Isole Vergini americane

KY Isole Cayman

VG Isole Vergini britanniche

MS Montserrat

AW Aruba

AN Antille olandesi

FK Isole Falkland e dipendenze

MO Macao

XO Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]

NC Nuova Caledonia e dipendenze

XA Oceania americana (64)

WF Isole Wallis e Futuna

PN Isole Pitcairn

XZ Oceania neozelandese (isole Tokelau e isola Niue, isole Cook)

PF Polinesia francese

XR Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico, Georgia del Sud e isole Sandwich)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi e territori.

(1*) Il codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CE) n. 2645/98 (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22)].

(2) Paesi per i quali il beneficio delle preferenze è limitato ai prodotti dei capitali da 1 a 24 della nomenclatura combinata dell'allegato 1.

(3) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

(4) Questo paese è anche elencato nell'allegato V.

(5) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake, isola Baker, Howland, Jarvis, Kingman Reef e Palmyra (GU L 355 del 10.12.1998, pag. 22).

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

SD Sudan

MR Mauritania

ML Mali

BF Burkina Faso

NE Niger

TD Ciad

CV Capo Verde

GM Gambia

GW Guinea Bissau

GN Guinea

SL Sierra Leone

LR Liberia

TG Togo

BJ Benin

CF Repubblica Centrafricana

GQ Guinea equatoriale

ST São Tomé e Príncipe

CD Repubblica democratica del Congo

RW Ruanda

BI Burundi

AO Angola

ET Etiopia

ER Eritrea

DJ Gibuti

SO Somalia

UG Uganda

TZ Tanzania

MZ Mozambico

MG Madagascar

KM Comore

ZM Zambia

MW Malawi

LS Lesotho

HT Haiti

YE Yemen

AF Afghanistan

BD Bangladesh

MV Maldive

NP Nepal

BT Bhutan

MM Myanmar (Birmania)

LA Laos

KH Cambogia

SB Salomone, isole

TV Tuvalu

KI Kiribati

VU Vanuatu

WS Samoa

ALLEGATO V

Elenco dei paesi contemplati all'articolo 7

Gruppo andino

CO Colombia

VE Venezuela

EC Ecuador

PE Perù

BO Bolivia

Mercato comune dell'America centrale

GT Guatemala

HN Honduras

SV El Salvador

NI Nicaragua

CR Costa Rica

PA Panama

ALLEGATO VI

Elementi da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 29, paragrafo 3

- Riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari

- Riduzione della loro produzione

- Aumento delle loro scorte

- Chiusura dei loro impianti

- Fallimenti

- Scarsa redditività

- Basso tasso di sfruttamento del loro potenziale

- Occupazione

- Commercio

- Prezzi

ALLEGATO VII (1) (2) (riguarda esclusivamente i prodotti che soddisfano le condizioni previste dagli articoli 6 e 7)

CATEGORIE DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (3)

PARTE 1

>

SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 4 (4)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

(2) Per i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, quando il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la concessione si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo/massimo di percezione, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Quando il dazio doganale si compone d'uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica all'insieme di questi dazi.

(3) Per i prodotti contrassegnati con la lettera a) la risoluzione si applica ai dazi specifici e ai dazi ad valorem.

(4) Per i prodotti indicati da un asterisco, originari dei paesi elencati nell'allegato V, il dazio preferenziale è stabilito in conformità all'articolo 2 e all'allegato I.

ALLEGATO VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.