Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0032 - 0037
REGOLAMENTO (CE) N. 1638/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), (1) considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio d'oliva nelle quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di olivi esistenti nella Comunità, la superficie degli oliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002; (2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcuni adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati debbano essere introdotti a breve termine per attenuare le difficoltà degli operatori del settore, migliorare i controlli a livello delle amministrazioni nazionali e garantire una maggiore tutela del bilancio comunitario; che occorre operare i necessari adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati e stabilire i pertinenti prezzi ed importi per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001; (3) considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), prevede un aiuto alla produzione fissato forfettariamente per gli oleicoltori con una produzione media non superiore a 500 kg; che tale disposizione mirava in particolare a ridurre gli oneri amministrativi inerenti all'accertamento del diritto all'aiuto; che tuttavia le modifiche introdotte nel regime degli aiuti alla produzione, in particolare l'aumento della quota dei costi del regime riferibile ai piccoli produttori e l'aumento del livello dell'aiuto, hanno trasformato il doppio sistema di erogazioni ai produttori in una fonte di frodi; che occorre pertanto sopprimere le disposizioni specificamente riferite all'aiuto a favore dei piccoli produttori; (4) considerando che il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione si basa attualmente su un unico Quantitativo Massimo Garantito per l'intera Comunità; che è opportuno aumentare detto quantitativo massimo garantito per tener conto in particolare dell'andamento della produzione; (5) considerando che per favorire il perseguimento di un livello ragionevole di produzione in ciascuno Stato membro è opportuno ripartire il quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG); che questa ripartizione dovrebbe essere basata sostanzialmente sulla produzione di un periodo rappresentativo, senza tener conto degli anni di produzione con valori estremi; che è tuttavia opportuno tener conto della situazione del settore nei vari Stati membri, in particolare della ripartizione particolare degli aiuti concessi in precedenza ai piccoli produttori e del potenziale degli oliveti esistenti in Spagna e in Portogallo; (6) considerando che, per attenuare gli effetti delle variazioni della produzione, qualora la produzione effettiva di uno Stato membro sia inferiore al suo QNG, una parte della differenza può essere aggiunta al QNG dello stesso Stato membro per la campagna successiva; che il resto di tale differenza può essere utilizzato per compensare i superamenti del QNG degli altri Stati membri, al fine di mantenere un certo grado di solidarietà tra i produttori dell'Unione europea; (7) considerando che l'aiuto alla produzione è dovuto agli oleicoltori; che essi devono percepire l'integralità di tale aiuto, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria; (8) considerando che, qualora sia necessario per sostenere il settore delle olive da tavola, gli Stati membri devono potere utilizzare a tal fine una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio d'oliva; (9) considerando che l'aiuto al consumo non può essere aumentato senza rischio di frodi, ma è privo di efficacia al livello attuale; che in passato è stato fortemente ridotto senza conseguenze negative per il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che la sua soppressione consentirebbe di rafforzare i controlli sul regime degli aiuti alla produzione, in particolare quelli effettuati dalle apposite agenzie di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (5); che, di conseguenza, deve essere abrogato il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (6); (10) considerando che è opportuno mantenere, precisare e rendere più efficaci le disposizioni relative alla promozione del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola negli Stati membri e nei paesi terzi; che tali misure sono volte a conseguire un migliore equilibrio sul mercato e che quindi le relative spese vanno considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), che tali disposizioni rendono necessari alcuni adattamenti di carattere tecnico del regolamento (CEE) 1970/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio di oliva nella Comunità (8); che occorre abrogare tale regolamento e inserirne le disposizioni, con le opportune modifiche, nel regolamento n. 136/66/CEE; (11) considerando che il regime dell'acquisto all'intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all'intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d'intervento; (12) considerando che, per raggiungere l'obiettivo consistente nel regolare l'offerta di olio d'oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (9); (13) considerando che nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE la definizione delle diverse categorie di olio vergine fa riferimento ad un punteggio organolettico il cui valore dipende dallo specifico metodo utilizzato; che di recente si è riusciti a migliorare i metodi di analisi sensoriale, i quali restano tuttavia condizionati, per loro stessa natura, dal rischio di una certa soggettività; che occorre modificare la definizione in questione per consentire, se necessario, l'introduzione di un riferimento ai metodi di analisi più adeguati; (14) considerando che, per migliorare la conoscenza e i controlli della produzione di olio d'oliva a livello del produttore, è necessario durante le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 per tener conto dell'esperienza acquisita, ispirarsi per quanto riguarda la metodologia seguita per lo schedario oleicolo a quella attuata per altre colture con il sistema integrato di gestione e di controllo; che è quindi necessario che la Commissione definisca le misure da adottare nonché le modalità e i criteri pertinenti per sostenere la realizzazione di un sistema di informazione geografica; che occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 154/75 (10) e del regolamento (CEE) n. 2261/84 (11); (15) considerando che le opzioni previste per la riforma possono indurre i produttori a procedere a nuovi impianti di olivi; che questi nuovi impianti metterebbero in grave pericolo l'equilibro futuro del mercato, già ora eccedentario; che per scongiurare tale pericolo occorre stabilire sin da questa fase che i nuovi impianti sono esclusi dai benefici di qualsiasi futuro regime di aiuti, salvo se rientrano in un programma approvato dalla Commissione; che, dati i tempi che intercorrono tra la presentazione di una proposta della Commissione e la sua adozione, è necessario escludere anche gli impianti effettuati a decorrere dal mese successivo alla data in cui sono informati gli operatori dell'intenzione della Commissione al riguardo; (16) considerando che la necessità di una riforma del settore dell'olio d'oliva deriva dall'impossibilità di mantenere nel tempo alcune misure previste dal regolamento n. 136/66/CEE; che nonostante gli adeguamenti transitori introdotti dal presente regolamento è opportuno abrogare tali misure a decorrere dal 1° novembre 2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue: 1) All'articolo 2 bis, paragrafo 2, i termini «il prezzo di intervento» sono sostituiti dai termini seguenti: «il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo,». 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. È istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione. Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all'ingrosso per l'olio d'oliva vergine corrente avente acidità libera espressa in acido oleico pari a 3,3 g per 100 g. 2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 il prezzo indicativo alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77 ecu/100 kg. 3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.» 3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è diretto a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori. L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto. Ferme restando le varie riduzioni della normativa comunitaria, l'aiuto deve essere versato integralmente agli oleicoltori. 2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 132,25 ecu/100 kg. 3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1 777 261 tonnellate per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva. In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola. 5. Se per una campagna di commercializzazione la produzione effettiva di uno Stato membro è inferiore al suo QNG: a) il 20% della differenza è ripartito tra gli Stati membri che hanno superato il rispettivo QNG nella stessa campagna; la ripartizione è effettuata proporzionalmente ai QNG degli Stati beneficiari; e b) l'80% della differenza viene aggiunto unicamente per la campagna successiva al QNG dello Stato membro in questione. I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38. 6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del paragrafo 5. Negli altri Stati membri, l'importo unitario dell'aiuto concesso è pari all'importo di cui al paragrafo 2, corretto mediante applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessato, eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per la produzione effettiva alla quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. 7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate, per ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione. 8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro unioni riconosciute possono essere associate ai lavori destinati a determinare la produzione effettiva di cui al paragrafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese di cui al paragrafo 7. 9. Una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori è destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, la percentuale di cui al primo comma è fissata all'1,4 % dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori di olio d'oliva. 10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. 11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*). (*) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).» 4) Gli articoli 5 bis, 7 e 8 sono soppressi. 5) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 1. La Comunità può realizzare, direttamente o indirettamente, negli Stati membri o in paesi terzi, azioni di informazione e altre azioni volte a promuovere il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola di produzione comunitaria. Le azioni di cui al primo comma possono riguardare: a) la diffusione delle conoscenze, in particolare per quanto concerne le qualità nutrizionali dell'olio d'oliva; b) le analisi di mercato volte ad ampliare il mercato dell'olio d'oliva; c) le azioni di pubblicità, di pubbliche relazioni e di promozione a favore del consumo dell'olio d'oliva, in particolare per evidenziare i suoi pregi qualitativi e quelli dei prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'olio d'oliva; d) i lavori di ricerca, in particolare quelli aventi ad oggetto l'esame scientifico degli aspetti nutrizionali dell'olio d'oliva; e) la valutazione dei risultati delle campagne promozionali. 2. La Commissione comunica al Consiglio il programma delle azioni che intende intraprendere nel corso della o delle campagne successive. Al fine dell'elaborazione di questo programma, la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in materia di analisi di mercato e di pubblicità, nonché istituti di ricerca. 3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono decise dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione dei grassi, secondo la procedura prevista all'articolo 39. 4. Le spese inerenti alle azioni di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate al 100 % dalla Comunità e sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.» 6) Il primo comma dell'articolo 11 bis è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza, le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto di cui all'articolo 5. Nel caso un'infrazione venga segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (*), gli Stati membri decidono in merito alle iniziative da adottare nei dodici mesi successivi alla segnalazione. (*) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 17).» 7) L'articolo 12 è soppresso. 8) L'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 bis Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 (*). Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d'intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998. L'importo dell'aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell'ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L'aiuto può essere concesso mediante gara. (*) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.» 9) All'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso. 10) All'articolo 20 bis, l'ultimo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 4 sono soppressi. 11) Il paragrafo 1 dell'articolo 20 quinquies è sostituito dal testo seguente: «1. Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 20 quater. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata allo 0,8 %.» 12) Il paragrafo 3 dell'articolo 20 quinquies è soppresso. 13) Il punto 1 dell'allegato è sostituito dal testo seguente: «1. Oli di oliva vergini Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti: a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; c) olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.» Articolo 2 1. In deroga al regolamento (CEE) n. 154/75, nel corso delle campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, i lavori relativi allo schedario oleicolo sono orientati alla costituzione, all'aggiornamento e all'utilizzazione di un Sistema d'informazione geografica (SIG). Il SIG è costituito in base ai dati presenti nello schedario oleicolo. I dati complementari sono forniti mediante dichiarazioni di coltivazione connesse alle domande di aiuto. Le informazioni del SIG sono localizzate geograficamente sulla scorta di fotografie aeree informatizzate. 2. Gli Stati membri verificano la corrispondenza tra le informazioni delle dichiarazioni di coltivazione e quelle contenute nel SIG. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata, lo Stato membro esegue verifiche e controlli in loco. La Commissione definisce le modalità e i criteri relativi alla corrispondenza di cui al primo comma e i margini di tolleranza ammissibili. Essa stabilisce altresì le modalità e la frequenza delle verifiche e dei controlli in loco da effettuare in ciascuna delle tre campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. 3. Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 2 i dati contenuti nella dichiarazione di coltivazione risultino inesatti, soprattutto per quanto riguarda il numero di olivi, lo Stato membro applica, per una o più campagna di commercializzazione, secondo l'entità delle differenze constatate: - una riduzione del quantitativo d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto, o - l'esclusione dal beneficio dell'aiuto per gli olivi in causa, secondo modalità e criteri che la Commissione deve stabilire. 4. Le misure da adottare nonché le modalità, i criteri o la frequenza da stabilire in base al presente articolo sono adottati dalla Commissione, per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. 5. Le misure previste dal presente articolo si applicano in deroga a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2261/84 relativamente alle dichiarazioni di coltivazione e al loro nesso con l'aiuto. Articolo 3 1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, i provvedimenti necessari per garantire un'agevole transizione dal regime in vigore per la campagna 1997/1998 a quello risultante dalle misure introdotte dal presente regolamento. 2. Il Consiglio, in base ad una proposta presentata dalla Commissione nel 2000, decide l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi al fine di sostituire, a decorrere dal 1° novembre 2001, quella istituita dal regolamento n. 136/66/CEE. Articolo 4 Gli olivi supplementari e le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1° novembre 2001. Possono tuttavia essere presi in considerazione, entro limiti da stabilirsi, - gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio oliveto o - i nuovi impianti su superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per quanto riguarda la Grecia, la Francia e il Portogallo, le superfici previste dai programmi che la Commissione deve autorizzare nel corso del periodo che va fino al 1° novembre 2001 sono rispettivamente di 3 500 ha, di 3 500 ha e di 30 000 ha. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Articolo 5 Gli articoli 5, 11 bis, 12 bis, 13 e 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE sono abrogati con effetto dal 1° novembre 2001. Il regolamento (CEE) n. 3089/78 e il regolamento (CEE) n. 1970/80 sono abrogati. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU C 136 dell'1. 5. 1998, pag. 20. (2) GU C 210 del 6. 7. 1998. (3) GU C 235 del 27. 7. 1998. (4) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11). (5) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 17). (6) GU L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13). (7) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 del 8. 6. 1995, pag. 1). (8) GU L 192 del 26. 7. 1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/86 (GU L 145 del 30. 5. 1986, pag. 10). (9) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30. (10) Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975 che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1). (11) Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1).