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Document 31998R1223

Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio del 4 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

OJ L 168, 13.6.1998, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 52 - 64

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; fine validata parziale art. 2 abrog. impl. da 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1223/oj

31998R1223

Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio del 4 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 13/06/1998 pag. 0001 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1223/98 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5); che tali modifiche sono collegate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale;

(2) considerando che è necessario modificare gli articoli 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli articoli 29, 30, 31, 93 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, in seguito alla modifica dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 attraverso il regolamento (CE) n. 3095/95 (6), che sostituisce il rimborso forfettario per famiglia con un rimborso forfettario per persona;

(3) considerando che occorre modificare i punti 1 e 2 della rubrica «G. IRLANDA» della parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tenere conto dei cambiamenti della legislazione irlandese in materia di sicurezza sociale e di servizi sociali;

(4) considerando che in seguito ai cambiamenti intervenuti nella legislazione austriaca, è necessario sopprimere il riferimento all'assegno di nascita nella rubrica «K. AUSTRIA» della parte II dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(5) considerando che sarebbe opportuno adeguare le rubriche «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «J. PAESI BASSI» e «M. FINLANDIA» dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni irlandese, italiana, olandese e finlandese;

(6) considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nella legislazione irlandese e olandese, occorre modificare i riferimenti legislativi che figurano nella rubrica «G. IRLANDA», parte A, e nella rubrica «J. PAESI BASSI», lettera b) della parte A, e nella lettera f) del punto 1 della parte D dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(7) considerando che occorre sopprimere il punto 1 della rubrica «B. DANIMARCA» dell'allegato VI per tenere conto della modifica della legislazione danese in materia di assicurazione e disoccupazione;

(8) considerando che è necessario, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (e in particolare della sentenza nella causa C-251/94, Lafuente Nieto), adeguare la lettera b) del punto 4 della rubrica «D. SPAGNA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in linea con le disposizioni interne laddove l'importo base delle pensioni si calcola tenendo conto delle basi di contribuzione precedenti;

(9) considerando che è necessario completare il punto 7 della rubrica «E. FRANCIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, aggiungendo una menzione relativa all'aiuto alla famiglia per l'impiego di un'assistente materna riconosciuta;

(10) considerando che è necessario modificare il punto 5 della rubrica «G. IRLANDA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tenere conto del metodo di calcolo del salario per la concessione delle prestazioni di malattia e di disoccupazione;

(11) considerando che in seguito ai cambiamenti intervenuti nella legislazione olandese in materia di superstiti e di incapacità di lavoro dei lavoratori autonomi, è necessario adeguare la rubrica «J. PAESI BASSI» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(12) considerando che è necessario chiarire l'applicazione della legislazione finlandese sulla pensione nazionale; che deve essere aggiunto un nuovo punto 4 alla rubrica «M. FINLANDIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(13) considerando che in seguito alle riorganizzazioni amministrative avvenute in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria e in Finlandia, è necessario adeguare le rubriche «B. DANIMARCA» degli allegati 2, 3, 4 e 10; «F. GRECIA» degli allegati 1, 2 e 10; «G. IRLANDA» degli allegati 2, 3 e 4; «H. ITALIA» degli allegati 2, 3 e 10; «I. LUSSEMBURGO» dell'allegato 10; «J. PAESI BASSI» degli allegati 2, 3, 4 e 10; «K. AUSTRIA» degli allegati 1, 2, 3, 4 e 10 e «M. FINLANDIA» degli allegati 2, 3, 4 ee 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(14) considerando che è necessario adeguare le rubriche «9. BELGIO-PAESI BASSI», «77. ITALIA-PAESI BASSI», «87. LUSSEMBURGO-SVEZIA», «93. PAESI BASSI-REGNO UNITO» e «103. SVEZIA-REGNO UNITO» dell'allagato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(15) considerando che è necessario modificare la rubrica «K. AUSTRIA» dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto della modifica della legislazione austriaca in materia di prestazioni di malattia e di maternità;

(16) considerando che, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel settore della sicurezza sociale, è necessario e opportuno modificare i regolamenti di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale utilizzando uno strumento giuridico comunitario obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

(17) considerando che ciò è conforme alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 3 B del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 29, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

«a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione determinata in base alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2; se il luogo di residenza è situato nello Stato competente, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico;».

2) All'articolo 31, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole «o dei familiari;».

3) All'allegato I, parte I, nella rubrica «G. IRLANDA»:a) al punto 1, i termini «sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1981]» sono sostituiti dai termini: «sezioni 9, 21 e 49 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]»;

b) al punto 2, i termini «l'articolo 17 bis della legge codificata sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act]» sono sostituiti dai termini: «sezioni 17 e 21 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]».

4) All'allegato II, parte II, la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«K. AUSTRIA

Nulla».

5) L'allegato II bis è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA» è inserita una nuova lettera:

«c) Prestazione temporanea per i disoccupati che sono stati assunti in un «impiego flessibile» per dodici mesi (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997).»;

b) alla rubrica «F. GRECIA», le lettere d), e), g) h) e i) sono sostituite dal testo seguente:

«d) Assegno per le persone affette da anemia emolitica congenita (legge n. 2362/1995; decreto ministeriale comune G4a/F.167/2073/82 e decreto ministeriale comune P47/F.222/225 oik. 4711/94).

e) Assegno per i sordomuti (legge eccezionale n. 421/37; decreto ministeriale comune D 8b 423/73, decreto ministeriale comune G4/F/11.2/oik. 1929/82 e decreto ministeriale comune G4/F.422/oik. 1142/85).»

«g) Assegno per gli spasmofili (decreto legge n. 162/73; decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik. 1434/84).

h) Assegno per le persone affette da ritardo mentale grave (decreto legge n. 162/73; decreto ministeriale comune G4/F.12/oik. 1930/82, decreto ministeriale comune G4b/F.423/oik. 1167/84 e decreto ministeriale comune G4/F.423/oik. 82/oik. 529/85).

i) Assegno per i non vedenti (legge n. 958/79).»;

c) alla rubrica «G. IRLANDA», le lettere da a) a g) sono sostituite dal testo seguente:

«a) Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capo 2].

b) Pensioni di vecchiaia e per non vedenti (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capi 4 e 5].

c) Pensione (non contributiva) de vedova, pensione (non contributiva) di vedovo e pensione (non contributiva) di orfano [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capo 6, come modificato dalla quinta parte o del Social Welfare Act 1997].

d) Assegno per famiglie monoparentali che vivono sole [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capo 9].

e) Assegno per assistenti [Social Welfare (consolidation) Act 1993, terza parte, capo 10].

f) Supplemento di reddito familiare [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, quinta parte].

g) Assegno di invalidità (Social Welfare Act 1996, quarta parte).»;

d) alla rubrica «H. ITALIA», è aggiunta la seguente lettera h):

«h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)»;

e) alla rubrica «J. PAESI BASSI», il termine «Nulla» è sostituito dal testo seguente:

«Prestazioni di incapacità di lavoro per i giovani disabili (Legge del 24 aprile 1997).»;

f) alla rubrica «M. FINLANDIA», la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) Assegno per l'occupazione (Legge sull'assegno per l'occupazione 1542/93).».

6) L'allegato III è modificato come segue:

a) alla parte A, la rubrica «98. AUSTRIA-SVEZIA» è sostituita da:

«98. AUSTRIA-SVEZIA

Convenzione sulla sicurezza sociale del 21 marzo 1996.»;

b) alla parte B, la rubrica «98. AUSTRIA-SVEZIA» è sostituita da:

«98. AUSTRIA-SVEZIA

Articolo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 marzo 1996.».

7) L'allegato IV è modificato come segue:

a) alla parte A, il testo che figura sotto la rubrica «G. IRLANDA» è sostituito dal testo seguente:

«G. IRLANDA

La parte II, capitolo 15 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]»;

b) alla parte A, la lettera b) della rubrica «J. PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:

«b) Legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), come modificata.»;

c) alla parte C, il testo che figura sotto la rubrica «G. IRLANDA» è sostituito dal testo seguente:

«G. IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).»;

d) alla parte D, punto 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f) la pensione di reversibilità olandese a norma della legge del 21 dicembre 1995 nella versione in vigore al momento.»;

8) L'allegato VI è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA», il punto 1 è soppresso;

b) alla rubrica «D. SPAGNA», la lettera b) del punto 4 è sostituita dal testo seguente:

«b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura.»;

c) alla rubrica «E. FRANCIA», il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Nonostante gli articoli 73 e 74 del regolamento, gli assegni di alloggio, l'assegno di custodia di figli a domicilio, l'aiuto alla famiglia per l'impiego di un'assistenza materna riconosciuta e l'assegno parentale d'istruzione sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese.»;

d) alla rubrica «G. IRLANDA», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione, prevista dalla legislazione irlandese, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio.»;

e) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

1) al punto 2, lettera f):

i) il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«f) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, dell'AOW e all'articolo 63, paragrafo 1 dell'ANW (assicurazione generalizzata dei superstiti), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo.»;

ii) nel secondo, quarto e quinto comma, le parole «legislazione generale sull'assicurazione delle vedove e degli orfani» sono sostituite da «legislazione generale sull'assicurazione dei superstiti.»;

2) al punto 3:

i) è aggiunto il seguente titolo

«3. Applicazione della legge generale olandese sull'assicurazione dei superstiti».

ii) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.»;

iii) il primo comma della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Se, in applicazione della lettera a), una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti, detta pensione è calcolata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.»;

iv) la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età in base alla legislazione olandese.»;

3) al punto 4:

i) è aggiunto il seguente titolo:

«4. Applicazione della legge olandese sull'incapacità di lavoro»;

ii) alla lettera a), dopo i termini «e/o alla legge dell'11 dicembre 1975, relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità (AAW)» sono aggiunti i termini: «Legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi»;

iii) alla lettera b), punto ii):

- i termini «legge dell'11 dicembre 1975 (AAW)» sono sostituiti dai termini: «legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi»;

- la frase «Se l'importo della prestazione calcolata in applicazione del punto i) è inferiore a quella che risulta dall'applicazione del punto ii), la prestazione è corrisposta per quest'ultimo importo.» è soppressa;

iv) alla lettera c):

- al primo comma, i termini «legge dell'11 dicembre 1975 succitata (AWW)» sono sostituiti dai termini seguenti: «legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi»;

- dopo il terzo trattino, è aggiunto un quarto trattino, così redatto:

«- dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ).»;

f) alla rubrica «K. AUSTRIA» è aggiunto un nuovo punto, così redatto:

«5. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento si applicano anche alle persone coperte da assicurazione malattia a norma di una legge austriaca sulla sicurezza sociale (Versorgungsgesetz).»;

g) alla rubrica «M. FINLANDIA», è aggiunto il seguente nuovo punto:

«4. Al momento dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del presente regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato in virtù del regime pensionistico nazionale si considera ancora assicurato se, al momento in cui il rischio si concretizza, è assicurato in virtù della legislazione di un altro Stato membro o, in caso contrario, se ha diritto a una pensione corrispondente allo stesso rischio secondo la legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia, si ritiene che quest'ultima condizione sussista nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) L'articolo 29 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari» sono aggiunte le parole «residenti nello stesso Stato membro,»;

b) ai paragrafi 2 e 5, dopo la parola «familiari» sono aggiunte le parole «residenti nello stesso Stato membro».

2) L'articolo 30 è modificato come segue:

a) nel titolo, dopo la parola «residenza» sono inseriti i termini «al di fuori dello Stato competente»;

b) il paragrafo 1 è modificato come segue:

- la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall'istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento.»;

- dopo la seconda frase, è aggiunta la frase seguente:

«Se i familiari non presentano l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensioni o di rendita o, eventualmente, all'istituzione abilitata.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 informa l'istituzione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può chiedere in qualunque momento all'istituzione che ha rilasciato l'attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura.»;

d) dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, base alle disposizioni di tale paragrafo.»

3) All'articolo 31, alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Se essi risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, l'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato loro dall'istituzione del luogo di loro residenza che per l'applicazione del paragrafo 2 è considerata come l'istituzione competente.»

4) All'articolo 93, ai paragrafi 1 e 2, le parole «l'articolo 29, paragrafo 1» sono soppresse.

5) L'articolo 95 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «dell'articolo 28 bis e» sono aggiunte le parole «dell'articolo 29, paragrafo 1»;

b) al paragrafo 3, lettera b), i termini «titolari di pensioni o di rendita, e dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 1.»

6) L'allegato 1 è modificato come segue:

a) alla rubrica «F. GRECIA», sono aggiunti i seguenti punti:

«4. Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò (Ministero della Difesa nazionale, Atene)

5. Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí (Ministero della pubblica istruzione e dei culti, Atene)»;

b) alla rubrica «G. IRLANDA», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Minister for social, Community and Family Affairs (Ministro degli affari sociali e comunitari e della famiglia), Dublin»;

c) la rubrica «K. AUSTRIA», è sostituita dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

.7) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA», al punto 2, lettera a), e al punto 3, lettera a), i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direzione generale della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale), København», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dal testo seguente:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København»;

b) alla rubrica «F. GRECIA»:

1) alle voci da 1 a 6, i punti i), ii) e iii) divengono rispettivamente le lettere a), b) e c);

2) alla voce 1, è inserita la seguente lettera:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) alla rubrica «G. IRLANDA», al punto 2, il testo attuale è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;d) alla rubrica «H. ITALIA»:

1) al punto 1.A, lettere b) ii) e c) ii), i termini «Cassa marittima presso la quale è iscritto l'interessato» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)»;

2) al punto 2.A, lettere b ii) e c) ii), i termini «Cassa marittima presso la quale è iscritto l'interessato» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)»;

3) al punto 3.B, la lettera d) è soppressa;

4) al punto 4, i termini «Cassa marittima presso la quale è iscritto l'interessato» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)»;

e) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

1) al punto 1, lettera b), al punto 2, lettera a), punto i) e al punto 4, i termini «Bedrijfsvereniging (Associazione professionale) presso la quale il datore di lavoro dell'assicurato è iscritto» sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: l'Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell'assicurato»;

2) al punto 2, lettera a), punto ii) i termini «Bedrijfsvereniging (Associazione professionale) presso la quale l'assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato» sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: l'Istituzione presso la quale l'assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato»;

3) al punto 2, lettera b) e al punto 6, lettera b), i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam» sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

f) alla rubrica «K. AUSTRIA», il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;g) alla rubrica «M. FINLANDIA»:

1) al punto 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

i) è aggiunto il nuovo punto seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;ii) al punto 1, l'attuale lettera b) ii) diviene la lettera b) iii);

2) al punto 4, nella colonna di destra, i termini «kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali); Helsinki, o» sono soppressi;

3) al punto 5, lettera a), nella colonna di destra, tra «kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki» e la parola «o», è aggiunto il testo seguente:

«e Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Commissione per l'occupazione nella provincia di Åland)»;

4) è aggiunto un nuovo punto, così redatto:

>SPAZIO PER TABELLA>

;8) L'allegato 3 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA», parte «1. ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA», alle lettere b) e c), i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, (Direzione generale della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale), København», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København».

b) alla rubrica «G. IRLANDA», al punto 2, l'attuale testo è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;c) alla rubrica «H. ITALIA»:

1) al punto 1.A, lettera b), punto ii), i termini «Cassa marittima competente per territorio» che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)»;

2) al punto 3.B, la lettera d) è soppressa;

d) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

1) al punto 1, lettera b), al punto 2, lettera b) e al punto 4, i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam» che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

2) al punto 2, lettera a), i termini «Bedrijfsvereniging (Associazione professionale competente)», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

e) alla rubrica «K. AUSTRIA»:

1) il punto 1 è modificato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

;2) al punto 3, lettera a), il testo che figura sulla colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato o, in caso di cura in istituto ospedaliero, dipendente da un Landesfonds, il Landesfonds (organismo del Land) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato; o Allgemein Unfallversicherungsanstalt (istituzione generale d'assicurazione incidenti), Wien, che può anche erogare le prestazioni»;

3) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;f) alla rubrica «M. FINLANDIA»:

1) al punto 1, il punto i), della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;2) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;3) al punto 1, lettera a), al punto 2, lettera a), al punto 4, lettere a) e b), i) e al punto 5, il termine «Helsinki» che figura sulla colonna di destra dopo il nome dell'istituzione è soppresso.

9) L'allegato 4 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA», al punto 1, lettera b) e ai punti 2, 3, e 5, i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale) København», che figurano sulla colonna di destra sono sostituiti dai termini seguenti:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København»;

b) alla rubrica «G. IRLANDA», al punto 2, il testo attuale è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;c) alla rubrica «J. PAESI BASSI», al punto 1, lettera b), i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova Associazione professionale generale), Amsterdam», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

d) alla rubrica «K. AUSTRIA»:

1) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;2) il testo del punto 3, «Prestazioni familiari», è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;e) alla rubrica «M. FINLANDIA»:

1) al punto 1, i termini «assegni in caso di morte» che figurano nella colonna di sinistra sono sostituiti dai termini «pensioni da lavoro»;

2) il punto 2 è soppresso.

10) L'allegato 5 è modificato come segue:

a) alla rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI»: la lettera a) è soppressa e le lettere b), c) e d) divengono rispettivamente le lettere a), b) e c);

b) alla rubrica «77. ITALIA-PAESI BASSI», è aggiunta la seguente lettera c):

«c) L'accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento.»;

c) la rubrica «87. LUSSEMBURGO-SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

«87. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»;

d) alla rubrica «93. PAESI BASSI-REGNO UNITO», le lettere b) e c) sono soppresse e la lettera d) diviene la lettera b);

e) la rubrica «103. SVEZIA-REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«103. SVEZIA-REGNO UNITO

L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (rinuncia alle spese di controllo amministrativo e medico).»

11) All'allegato 9, la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«K. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le Gebietskrankenkassen (Casse regionali di malattia) e i Landesfonds (organismi responsabili per le cure ospedaliere a livello di Land).»

12) L'allegato 10 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA»:

1) ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera b) del punto 7, i termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e dell'assistenza sociale), København» che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione generale della sicurezza sociale) København»;

2) il punto 2 nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

«2. Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e 14 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento:»;

3) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;b) alla rubrica «E. FRANCIA», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;c) alla rubrica «F. GRECIA», al punto 7, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;d) alla rubrica «G. IRLANDA», ai punti 1, 2, 3, lettera b) e 4, lettera a), i termini «Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin» nella colonna di destra sono sostituiti da:

«Department of Social, Community and Family Affairs (Ministero degli affari sociali e comunitari e della famiglia), Dublin»;

e) alla rubrica «H. ITALIA», al punto 3, il testo in entrambe le colonne della quarta voce recante il titolo «per le ostretriche» è soppresso;

f) al punto 3 della rubrica «I. LUSSEMBURGO», i termini «Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Lussemburgo», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Lussemburgo»;

g) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

1) al punto 3, i termini «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

2) al punto 4, lettera b), i termini «Algemeen Werkloosheidsfonds (Cassa generale di disoccupazione), Zoetermeer», che figurano sulla colonna di destra, sono sostituiti dai termini seguenti:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali), Amsterdam»;

h) alla rubrica «K. AUSTRIA»:

1) i punti da 1 a 3 sono sostituiti dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;2) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;i) alla rubrica «M. FINLANDIA»:

1) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

;2) il punto 6 è soppresso.

13) All'allegato 11, alla rubrica «F. GRECIA», le voci 1, 2, 3 e 4 sono soppresse.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 1, punto 7, lettera d), e punto 8, lettera e), punto 1, e lettera e), punto 2, punti da i) a iv), si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

3. L'articolo 2, punto 7, lettera e), e punto 8, lettera d), paragrafo 9, lettera c) e punto 12, lettera g), si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

4. L'articolo 1, punto 5, lettera e), punto 7, lettera b) e punto 8, lettera e), punto 3), punti ii), iii), iv), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

5. L'articolo 1, punti 1 e 2 e l'articolo 2, punti 1, 2, 3, 4 e 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998, ma per quanto riguarda la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

(1) GU C 290 del 24. 9. 1997, pag. 28.

(2) GU C 152 del 18. 5. 1998.

(3) GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 42.

(4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1290/97 (GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 1).

(5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1290/97 (GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 1).

(6) GU L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1.

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