Regolamento (CE) n. 152/98 della Commissione del 22 gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2006/97 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/1998 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 152/98 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2006/97 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2006/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco (1), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 (3), in particolare l'articolo 3, considerando che la riduzione del dazio doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/97 si applica alle importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore fornisca la prova, al momento dell'importazione, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione; che, per l'applicazione del suddetto regime, è opportuno disporre che l'importatore adduca la prova del rimborso della tassa speciale all'esportatore; considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/97 (5), relativo, tra l'altro, all'adattamento provvisorio dei regimi speciali di importazioni di olio d'oliva originario del Marocco, prevede le disposizioni applicabili a tale regime; che, tenendo conto delle modalità di applicazione previste dal presente regolamento, è necessario abrogare il suddetto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2006/97 si applica alle importazioni per le quali l'importatore adduca la prova, al momento dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione e di aver rimborsato tale tassa all'esportatore per un importo corrispondente a quello fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento, detraibile all'atto dell'importazione nella Comunità. 2. Le prove previste al paragrafo 1 sono da presentare con soddisfazione delle autorità doganali sotto forma di documenti amministrativi, commerciali o bancari. 3. Ai sensi del presente regolamento, per esportatore si intende la persona indicata nel titolo di circolazione delle merci EUR 1 per il Marocco. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 2146/95 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 13. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1. (4) GU L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1. (5) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 4.