Direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 05/01/1999 pag. 0001 - 0002
DIRETTIVA 98/101/CE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1), in particolare l'articolo 10, considerando che nel quadro del trattato di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 69 e 112, è previsto il riesame, conformemente alle procedure comunitarie entro un periodo di 4 anni dalla data di adesione delle disposizioni concernenti le batterie contenenti mercurio di cui all'articolo 3 della direttiva 91/157/CEE; considerando che per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente, deve essere vietata la commercializzazione di alcuni tipi di pile e accumulatori, data la quantità di mercurio in esse contenuta; che questo divieto, per avere pieno effetto sull'ambiente deve comprendere gli apparecchi in cui tali pile e accumulatori sono incorporati; che questo divieto può avere un impatto positivo nel senso di facilitare il recupero delle pile/batterie; considerando che si deve tener conto dello sviluppo tecnico di nuove pile senza metalli pesanti; considerando che la direttiva 91/157/CEE deve essere modificata in conformità; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (3), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/157/CEE è così modificata: 1. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A partire dal 1° gennaio 2000 al più tardi, gli Stati membri vietano la commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti più dello 0,0005 % in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile ed accumulatori siano incorporati in apparecchi. Tale divieto non si applica alle pile del tipo a bottone, alle pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 %». 2. L'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente direttiva: Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 2000 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38. (2) GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47. (3) GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32. ALLEGATO «ALLEGATO I La presente direttiva concerne le pile e gli accumulatori seguenti: 1. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 % in peso di mercurio. 2. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: - oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese, - oltre lo 0,025 % in peso di cadmio, - oltre lo 0,4 % in peso di piombo. 3. Le pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 % in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.»