31998L0089


Titolo e riferimento

Direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 322 dell' 1.12.1998, pagg. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 21 pag. 317 - 318
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 25 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 25 pag. 3 - 4

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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DIRETTIVA 98/89/CE DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 5,

considerando che, alla luce dell'innalzamento della velocità massima per costruzione - che sarà portata a 40 km/h - e dell'evoluzione tecnologica, appare opportuno adeguare il requisito relativo alla tolleranza da applicare alla velocità di cui al punto 1.5 dell'allegato della direttiva 74/152/CEE;

considerando che le misure previste della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al punto 1.5 dall'allegato della direttiva 74/152/CEE si legge: «che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore della velocità massima per costruzione».

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, gli Stati membri

- non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.

(3) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33.

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