Direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 171 del 17.6.1998, pagg. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 020 pag. 311 - 312
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 23 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 23 pag. 179 - 180
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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DIRETTIVA 98/40/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4;
considerando che, alla luce della complessità crescente delle operazioni svolte dai trattori, è ora opportuno prendere in considerazione i retrovisori utilizzati per la sorveglianza degli attrezzi e non progettati per un utilizzo su strada;
considerando che, per aumentare la sicurezza, è opportuno definire le modalità di regolazione dei retrovisori da parte del conducente; che occorre conseguentemente modificare la direttiva 74/346/CEE;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 74/346/CEE è modificato come segue:
1) Al punto 1.1, è aggiunta la frase seguente: «Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5.»
2) Al punto 2.4.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida.»
Articolo 2
1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono
- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,
se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri
- non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1.
(2) GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.
(3) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
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