31998L0039


Titolo e riferimento

Direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 170 del 16.6.1998, pagg. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 020 pag. 310 - 310
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 23 pag. 178 - 178
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 23 pag. 178 - 178

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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DIRETTIVA 98/39/CE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che è opportuno includere le avarie del motore tra le possibili cause del mancato funzionamento del dispositivo speciale ausiliario che potrebbe determinare un bloccaggio dello sterzo;

considerando che occorre conseguentemente modificare la direttiva 75/321/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 75/321/CEE la prima frase del punto 2.2.4.1.2 è sostituita dalla seguente:

«Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3, ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale o del motore deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3».

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:

- non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.

(2) GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.

(3) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

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