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Document 31998D0401

98/401/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 28 maggio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra

OJ L 181, 24.6.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 32 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 83 - 84

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/401/oj

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31998D0401

98/401/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 28 maggio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 24/06/1998 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (1) (98/401/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, ultima frase, 66, 73 C, paragrafo 2, 75, 84, paragrafo 2, 99, 100, 113 e 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

sentito il comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, contribuirà alla realizzazione degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che il suddetto accordo è diretto a rafforzare i legami stabiliti in particolare dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 18 dicembre 1989 e approvato con decisione 90/116/CEE (3);

considerando che taluni obblighi previsti dall'accordo di partenariato e di cooperazione al di fuori dell'ambito di applicazione della politica commerciale della Comunità riguardano o possono riguardare il regime istituito da atti comunitari adottati nei settori del diritto di stabilimento, dei trasporti e del trattamento riservato alle imprese;

considerando che l'accordo impone alla Comunità europea taluni obblighi in materia di movimenti di capitali e di pagamenti tra la Comunità e la Repubblica di Moldavia;

considerando, peraltro, che il ricorso all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea quale fondamento giuridico della presente decisione è giustificato nella misura in cui tale accordo riguarda la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (4), e la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (5), che sono basate sull'articolo 100 del trattato;

considerando che talune disposizioni di tale accordo impongono alla Comunità obblighi nel settore della prestazione di servizi che vanno al di là dell'ambito transfrontaliero;

considerando che, per quanto riguarda talune disposizioni di tale accordo destinate ad essere attuate dalla Comunità, il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri d'azione specifici; che occorre pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, nonché il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Tali testi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio e di comitato di cooperazione viene decisa dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ogni volta in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 83 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione conformemente al suo regolamento interno e presenta la posizione della Comunità.

3. La decisione di pubblicare le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è adottata, caso per caso, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 105 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1998.

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISHER

(1) Il presente accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato con la Repubblica di Moldavia il 28 novembre 1994 dalle Comunità europee e dai dodici Stati membri di allora. A seguito dell'allargamento, il 15 maggio 1997 è stato firmato con la Repubblica di Moldavia un protocollo aggiuntivo per permettere ad Austria, Finlandia e Svezia di diventare membri dell'accordo insieme agli altri dodici Stati membri e per renderne ufficiali le versioni in lingua svedese e finlandese.

Dopo l'espletamento delle procedure necessarie le Comunità e gli Stati membri, in occasione della conclusione di tale accordo di partenariato, hanno altresì deciso di applicare a titolo provvisorio il protocollo aggiuntivo precitato in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 4 del protocollo stesso. Pertanto il testo dell'accordo di partenariato che figura nelle edizioni in lingua finlandese e svedese della Gazzetta ufficiale è quello reso ufficiale dal protocollo aggiuntivo.

L'accordo di partenariato e di cooperazione concluso con la Repubblica di Moldavia entrerà in vigore il 1° luglio 1998, dato che le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 105, secondo comma dell'accordo sono state ultimate dalle parti in data 29 maggio 1998.

(2) GU C 339 del 18.12.1995, pag. 48.

(3) GU L 68 del 15.3.1990, pag. 1.

(4) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

(5) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

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